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Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il fine del presente regolamento è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno stabilendo norme armonizzate volte a garantire, per tutte le imprese, che i mercati nel settore_digitale nei quali sono presenti gatekeeper ( controllori dell'accesso) siano equi e contendibili in tutta l'Unione, a vantaggio degli utenti commerciali e degli utenti finali.

2.   Il presente regolamento si applica ai servizi di piattaforma di base forniti o offerti dai gatekeeper a utenti commerciali stabiliti nell'Unione o a utenti finali stabiliti o situati nell'Unione, a prescindere dal luogo di stabilimento o di residenza dei gatekeeper e dalla normativa altrimenti applicabile alla fornitura del servizio.

3.   Il presente regolamento non si applica ai mercati relativi a:

a)

le reti di comunicazione elettronica quali definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/1972;

b)

i servizi di comunicazione elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2018/1972, diversi da quelli relativi ai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero.

4.   Per quanto riguarda i servizi di comunicazione interpersonale quali definiti all'articolo 2, punto 5), della direttiva (UE) 2018/1972, il presente regolamento lascia impregiudicati i poteri e le competenze conferiti alle autorità nazionali di regolamentazione e alle altre autorità competenti in virtù dell'articolo 61 di tale direttiva.

5.   Al fine di evitare la frammentazione del mercato interno, gli Stati membri non impongono ulteriori obblighi ai gatekeeper per mezzo di leggi, regolamenti o misure amministrative allo scopo di garantire l'equità e la contendibilità dei mercati. Nessuna disposizione del presente regolamento impedisce agli Stati membri di imporre obblighi alle imprese, comprese le imprese che forniscono servizi di piattaforma di base, per questioni che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, purché tali obblighi siano compatibili con il diritto dell'Unione e non derivino dal fatto che le imprese pertinenti hanno lo status di gatekeeper ai sensi del presente regolamento.

6.   Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE. Esso lascia altresì impregiudicata l'applicazione:

a)

delle norme nazionali in materia di concorrenza che vietano accordi anticoncorrenziali, decisioni delle associazioni di imprese, pratiche concordate e abusi di posizione dominante;

b)

delle norme nazionali in materia di concorrenza che vietano altre forme di comportamento unilaterale nella misura in cui sono applicate a imprese diverse dai gatekeeper o equivalgono all'imposizione di ulteriori obblighi ai gatekeeper; e

c)

del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (23) e delle norme nazionali relative al controllo delle concentrazioni.

7.   Le autorità nazionali non adottano decisioni che sono in contrasto con una decisione adottata dalla Commissione a norma del presente regolamento. La Commissione e gli Stati membri operano in stretta collaborazione e coordinano le loro azioni di esecuzione sulla base dei principi di cui agli articoli 37 e 38.

Articolo 4

Riesame dello status dei gatekeeper

1.   La Commissione può riconsiderare, modificare o revocare in qualsiasi momento, su richiesta o di propria iniziativa, una decisione di designazione adottata a norma dell'articolo 3 per uno dei seguenti motivi:

a)

si è verificata una modifica sostanziale di uno dei fatti su cui si basava la decisione di designazione;

b)

la decisione di designazione si basava su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti.

2.   Periodicamente, e almeno ogni tre anni, la Commissione verifica se i gatekeeper continuano a soddisfare i requisiti stabiliti dall'articolo 3, paragrafo 1. Tale verifica valuta anche l'eventuale necessità di modificare l'elenco dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper, che costituiscono singolarmente un punto di accesso importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b). Tali verifiche non hanno alcun effetto sospensivo sugli obblighi del gatekeeper.

La Commissione esamina inoltre perlomeno con cadenza annuale se nuove imprese che forniscono servizi di piattaforma di base soddisfano tali requisiti.

Se constata, sulla base delle verifiche di cui al primo comma, che i fatti su cui si basava la designazione come gatekeeper delle imprese che forniscono servizi di piattaforma di base sono cambiati, la Commissione adotta una decisione che conferma, modifica o abroga la decisione di designazione.

3.   La Commissione pubblica e aggiorna costantemente un elenco dei gatekeeper e l'elenco dei servizi di piattaforma di base per i quali essi sono tenuti all'osservanza degli obblighi sanciti dal Capo III.

CAPO III

PRATICHE DEI GATEKEEPER CHE SONO SLEALI O CHE LIMITANO LA contendibili

Articolo 12

Aggiornamento degli obblighi imposti ai gatekeeper

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per integrare il presente regolamento per quanto riguarda gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6. Tali atti delegati si basano su un'indagine di mercato a norma dell'articolo 19, che ha individuato la necessità di tenere aggiornati tali obblighi per affrontare pratiche che limitano la contendibilità dei servizi di piattaforma di base o che sono sleali in maniera analoga alle pratiche oggetto degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6.

2.   L'ambito di applicazione di un atto delegato adottato conformemente al paragrafo 1 è limitato a:

a)

estendere un obbligo che si applica solo in relazione a determinati servizi di piattaforma di base ad altri servizi di piattaforma di base elencati all'articolo 2, punto 2);

b)

estendere un obbligo che va a beneficio di determinati utenti commerciali o utenti finali affinché altri utenti commerciali o utenti finali possano beneficiarne;

c)

specificare la modalità di esecuzione, da parte dei gatekeeper, degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 al fine di garantire l'effettiva osservanza di tali obblighi;

d)

estendere un obbligo che si applica solo in relazione a determinati servizi forniti contestualmente o in ausilio a servizi di piattaforma di base ad altri servizi forniti contestualmente o in ausilio a servizi di piattaforma di base;

e)

estendere un obbligo che si applica solo in relazione a determinati tipi di dati affinché si applichi anche ad altri tipi di dati;

f)

aggiungere ulteriori condizioni nel caso in cui un obbligo imponga determinate condizioni al comportamento di un gatekeeper; o

g)

applicare un obbligo che disciplina la relazione tra diversi servizi di piattaforma di base del gatekeeper alla relazione tra un servizio_di_piattaforma_di_base e altri servizi del gatekeeper.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 al fine di modificare il presente regolamento per quanto riguarda l'elenco delle funzionalità di base di cui all'articolo 7, paragrafo 2, aggiungendo o eliminando funzionalità dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero.

Tali atti delegati si basano su un'indagine di mercato a norma dell'articolo 19, che ha individuato la necessità di tenere aggiornati tali obblighi per affrontare pratiche che limitano la contendibilità dei servizi di piattaforma di base o che sono sleali in maniera analoga alle pratiche oggetto degli obblighi di cui all'articolo 7.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 per integrare il presente regolamento per quanto riguarda gli obblighi di cui all'articolo 7 specificando le modalità di esecuzione di tali obblighi al fine di garantirne l'effettiva osservanza. Tali atti delegati si basano su un'indagine di mercato a norma dell'articolo 19, che ha individuato la necessità di tenere aggiornati detti obblighi per affrontare pratiche che limitano la contendibilità dei servizi di piattaforma di base o che sono sleali in maniera analoga alle pratiche oggetto degli obblighi di cui all'articolo 7.

5.   Si ritiene che una pratica ai sensi dei paragrafi 1, 3 e 4 limiti la contendibilità dei servizi di piattaforma di base o sia sleale nei seguenti casi:

a)

detta pratica è stata adottata da un gatekeeper e può ostacolare l'innovazione e limitare la scelta per gli utenti commerciali e gli utenti finali in quanto:

i)

incide o rischia di incidere sulla contendibilità di un servizio_di_piattaforma_di_base o di altri servizi nel settore_digitale in maniera duratura a causa della creazione o del rafforzamento di barriere all'ingresso per altre imprese o espandersi come fornitori di un servizio_di_piattaforma_di_base o di altri servizi nel settore_digitale; o

ii)

impedisce ad altri operatori di avere lo stesso accesso del gatekeeper a un input chiave; o

b)

si è venuto a creare uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi degli utenti commerciali e il gatekeeper trae un vantaggio dagli utenti commerciali che non è proporzionato al servizio fornito da tale gatekeeper a tali utenti commerciali.

Articolo 18

Indagine di mercato su un'inosservanza sistematica

1.   La Commissione può condurre un'indagine di mercato allo scopo di accertare se un gatekeeper si sia reso responsabile di inosservanza sistematica. La Commissione conclude tale indagine di mercato entro 12 mesi dalla data di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a). Se l'indagine di mercato dimostra che il gatekeeper ha violato sistematicamente uno o più obblighi di cui agli articoli 5, 6 o 7 e ha mantenuto, rafforzato o ampliato la sua posizione di gatekeeper in relazione ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che impone a tale gatekeeper qualsiasi rimedio comportamentale o strutturale proporzionato e necessario per garantire l'effettivo rispetto del presente regolamento. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

2.   Il rimedio imposto in conformità del paragrafo 1 del presente articolo può includere, nella misura in cui tale rimedio sia proporzionato e necessario al fine di mantenere o ripristinare l'equità e la contendibilità influenzate dall'inosservanza sistematica, il divieto, per un periodo limitato, che il gatekeeper possa avviare una concentrazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 riguardante i servizi di piattaforma di base o gli altri servizi forniti nel settore_digitale o servizi che consentano la raccolta di dati interessati dall'inosservanza sistematica.

3.   Si considera che un gatekeeper abbia violato sistematicamente gli obblighi sanciti dagli articoli 5, 6 e 7 se la Commissione ha emesso nei confronti di un gatekeeper almeno tre decisioni relative all'inosservanza, a norma dell'articolo 29, in relazione a uno dei suoi servizi di piattaforma di base entro un periodo di otto anni precedente l'adozione della decisione di avvio di un'indagine di mercato in vista dell'eventuale adozione di una decisione a norma del presente articolo.

4.   La Commissione comunica al gatekeeper interessato le proprie constatazioni preliminari entro sei mesi dalla data di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a). La Commissione spiega nelle sue constatazioni preliminari se ritiene in via preliminare che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e quale rimedio o quali rimedi ritiene, in via preliminare, necessari e proporzionati.

5.   Per consentire ai terzi interessati di presentare efficacemente osservazioni, la Commissione pubblica, contestualmente alla comunicazione al gatekeeper delle sue constatazioni preliminari in conformità del paragrafo 4 o appena possibile successivamente, una sintesi non riservata del caso e dei rimedi che sta valutando di imporre. La Commissione specifica un arco temporale ragionevole entro il quale presentare tali osservazioni.

6.   Qualora intenda adottare una decisione a norma del paragrafo 1 del presente articolo rendendo vincolanti gli impegni che il gatekeeper offre di assumersi in conformità dell'articolo 25, la Commissione pubblica una sintesi non riservata del caso e del contenuto principale degli impegni. I terzi interessati possono presentare le proprie osservazioni entro un arco temporale ragionevole fissato dalla Commissione.

7.   Nel corso dell'indagine di mercato, la Commissione può prorogarne la durata se tale proroga è giustificata da motivi oggettivi e proporzionata. La proroga può applicarsi al termine entro il quale la Commissione deve presentare le sue constatazioni preliminari o al termine per l'adozione della decisione finale. La durata totale della proroga o delle proroghe a norma del presente paragrafo non supera i sei mesi.

8.   Al fine di garantire l'effettivo adempimento da parte del gatekeeper dei suoi obblighi stabiliti dagli articoli 5, 6 e 7, la Commissione riesamina periodicamente i rimedi imposti ai sensi dei paragrafi 1 e 2. La Commissione ha il diritto di modificare tali rimedi se, a seguito di una nuova indagine di mercato, rileva che non sono efficaci.

Articolo 19

Indagine di mercato su nuovi servizi e nuove pratiche

1.   La Commissione può procedere a un'indagine di mercato al fine di valutare se è opportuno aggiungere uno o più servizi del settore_digitale all'elenco di servizi di piattaforma di base di cui all'articolo 2, punto 2, o al fine di individuare pratiche che limitano la contendibilità dei servizi di piattaforma di base o che sono sleali e che non sono affrontate in maniera efficace dal presente regolamento. Nella sua valutazione la Commissione tiene conto di tutti i risultati pertinenti dei procedimenti a norma degli articoli 101 e 102 TFUE in materia di mercati digitali, nonché di ogni altro sviluppo pertinente.

2.   Nel condurre un'indagine di mercato in conformità del paragrafo 1, la Commissione può consultare terze parti, ivi compresi utenti commerciali e utenti finali di servizi del settore_digitale oggetto di indagine nonché utenti commerciali e utenti finali sottoposti a pratiche che sono oggetto di indagine.

3.   La Commissione pubblica le sue conclusioni in una relazione entro 18 mesi dalla data di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a).

Tale relazione è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio e, ove opportuno, è accompagnata:

a)

da una proposta legislativa di modifica del presente regolamento volta a inserire altri servizi del settore_digitale nell'elenco dei servizi di piattaforma di base di cui all'articolo 2, punto 2), o a introdurre nuovi obblighi al capo III; o

b)

da un progetto di atto delegato che integri il presente regolamento per quanto concerne gli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6, o da un progetto di atto delegato che modifichi o integri il presente regolamento per quanto concerne gli obblighi sanciti dall'articolo 7, come previsto dall'articolo 12.

Se del caso, la proposta legislativa di modifica del presente regolamento di cui alla lettera a) del secondo comma può anche proporre di eliminare servizi esistenti dall'elenco dei servizi di piattaforma di base di cui all'articolo 2, punto 2), o di eliminare obblighi esistenti dall'articolo 5, 6 o 7.

CAPO V

POTERI DI INDAGINE, DI ESECUZIONE E DI MONITORAGGIO

Articolo 40

Gruppo ad alto livello

1.   La Commissione istituisce un gruppo ad alto livello per il regolamento sui mercati digitali («gruppo ad alto livello»).

2.   Il gruppo ad alto livello è composto dalle reti e dagli organismi europei seguenti:

a)

Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche,

b)

Garante europeo della protezione dei dati e comitato europeo per la protezione dei dati,

c)

Rete europea della concorrenza,

d)

Rete di cooperazione per la tutela dei consumatori, e

e)

Gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi.

3.   Le reti e gli organismi europei di cui al paragrafo 2 dispongono ciascuno dello stesso numero di rappresentanti nel gruppo ad alto livello. Il numero massimo di membri del gruppo ad alto livello non supera i 30 membri.

4.   La Commissione assicura i servizi di segretariato del gruppo ad alto livello al fine di agevolarne il lavoro. Il gruppo ad alto livello è presieduto dalla Commissione, che partecipa alle sue riunioni. Il gruppo ad alto livello si riunisce su richiesta della Commissione almeno una volta per anno civile. La Commissione convoca inoltre una riunione del gruppo su richiesta della maggioranza dei membri che lo compongono per affrontare una questione specifica.

5.   Il gruppo ad alto livello può fornire alla Commissione consulenza e competenze nei settori di competenza dei suoi membri, tra cui:

a)

consulenza e raccomandazioni nell'ambito delle loro competenze pertinenti per qualsiasi questione generale relativa all'attuazione o all'applicazione del presente regolamento; o

b)

consulenza e competenze che promuovano un approccio normativo coerente tra i diversi strumenti normativi.

6.   Il gruppo ad alto livello può, in particolare, individuare e valutare le interazioni attuali e potenziali tra il presente regolamento e le norme settoriali applicate dalle autorità nazionali che compongono le reti e gli organismi europei di cui al paragrafo 2 e presentare una relazione annuale alla Commissione in cui illustra tale valutazione e individua potenziali questioni di carattere transnormativo. Tale relazione può essere accompagnata da raccomandazioni volte a convergere verso approcci transdisciplinari coerenti e sinergie tra l'attuazione del presente regolamento e quella di altri regolamenti settoriali. La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

7.   Nel contesto delle indagini di mercato su nuovi servizi e nuove pratiche, il gruppo ad alto livello può fornire competenze alla Commissione riguardo alla necessità di modificare, aggiungere o eliminare norme del presente regolamento, al fine di garantire che i mercati digitali di tutta l'Unione siano contendibili ed equi.

Articolo 41

Richiesta di un'indagine di mercato

1.   Tre o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di avviare un'indagine di mercato a norma dell'articolo 17 perché ritengono che vi siano motivi ragionevoli per sospettare che un' impresa debba essere designata come gatekeeper.

2.   Uno o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di avviare un'indagine di mercato a norma dell'articolo 18 perché ritengono che vi siano motivi ragionevoli per sospettare che un gatekeeper abbia sistematicamente violato uno o più degli obblighi sanciti dagli articoli 5, 6 e 7 e abbia mantenuto, rafforzato o ampliato la sua posizione di gatekeeper in relazione ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

3.   Tre o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di procedere a un'indagine di mercato a norma dell'articolo 19 perché ritengono che vi siano motivi ragionevoli per sospettare che:

a)

uno o più servizi del settore_digitale debbano essere aggiunti all'elenco dei servizi di piattaforma di base di cui all'articolo 2, punto 2); o

b)

una o più pratiche non siano affrontate in maniera efficace dal presente regolamento e potrebbero limitare la contendibilità dei servizi di piattaforma di base o essere sleali.

4.   Gli Stati membri presentano prove a sostegno delle loro richieste a norma dei paragrafi 1, 2 e 3. Per le richieste a norma del paragrafo 1 ter, tali prove possono includere informazioni sulle offerte di prodotti, servizi, software o componenti di recente introduzione che sollevano preoccupazioni di contendibilità o equità, indipendentemente dal fatto che esse siano attuate nel contesto di servizi di piattaforma esistenti o in altro modo.

5.   Entro quattro mesi dal ricevimento di una richiesta a norma del presente articolo, la Commissione valuta se vi siano motivi ragionevoli per avviare un'indagine di mercato a norma del paragrafo 1, 2 o 3. La Commissione pubblica i risultati della sua valutazione.

Articolo 51

Modifica della direttiva (UE) 2019/1937

Nell'allegato della direttiva (UE) 2019/1937, parte I, punto J, è aggiunto il punto seguente:

«iv)

Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore_digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 21.9.2022, pag. 1 ).».

Articolo 52

Modifica della direttiva (UE) 2020/1828

All'allegato I della direttiva (UE) 2020/1828 è aggiunto il punto seguente:

«67)

Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore_digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 21.9.2022, pag. 1).».

Articolo 53

Riesame

1.   Entro il 3 maggio 2026, e successivamente ogni tre anni, la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

2.   Le valutazioni analizzano se siano stati raggiunti gli obiettivi del presente regolamento di garantire mercati equi e contendibili e valutano il suo impatto sugli utenti commerciali, in particolare le PMI, e sugli utenti finali. La Commissione valuta inoltre se l'ambito di applicazione dell'articolo 7 possa essere esteso ai servizi di social network online.

3.   Scopo delle valutazioni è stabilire se è necessario modificare norme, anche relative all'elenco di servizi di piattaforma di base di cui all'articolo 2, punto 2), agli obblighi sanciti dagli articoli 5, 6 e 7 e alla loro applicazione, per garantire che i mercati digitali in tutta l'Unione siano equi e contendibili. Alla luce delle valutazioni, la Commissione adotta le misure opportune, che possono includere proposte legislative.

4.   Le autorità competenti degli Stati membri forniscono tutte le informazioni pertinenti in loro possesso che la Commissione può chiedere per elaborare la relazione di cui al paragrafo 1.


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