(5) Nei settori della ricerca, dell'innovazione, dell'istruzione e della conservazione del patrimonio culturale, le tecnologie digitali consentono nuovi tipi di utilizzi non chiaramente contemplati dalle vigenti norme dell'Unione sulle eccezioni e sulle limitazioni.
Inoltre, la natura facoltativa delle eccezioni e delle limitazioni di cui alle direttive 96/9/CE, 2001/29/CE e 2009/24/CE in questi settori può avere un impatto negativo sul funzionamento del mercato interno. Ciò riguarda in particolare gli utilizzi transfrontalieri, sempre più importanti nell'ambiente digitale.
Pertanto, le eccezioni e le limitazioni attualmente previste dalla normativa dell'Unione applicabili alla ricerca scientifica, all'innovazione, all'insegnamento e alla conservazione del patrimonio culturale andrebbero riesaminate alla luce di tali nuovi utilizzi.
Andrebbero introdotte limitazioni o eccezioni obbligatorie per l'uso di tecnologie di estrazione_di_testo_e_di_dati (text and data mining), per finalità illustrative ad uso didattico in ambiente digitale e per la conservazione del patrimonio culturale.
Le eccezioni e le limitazioni attualmente vigenti nel diritto dell'Unione dovrebbero continuare ad applicarsi, anche per quanto riguarda l' estrazione_di_testo_e_di_dati e le attività nel settore dell'istruzione e della conservazione, a condizione che non restringano l'ambito d'applicazione delle eccezioni o limitazioni obbligatorie previste dalla presente direttiva, cui gli Stati membri devono dare attuazione nel diritto nazionale.
Le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE dovrebbero, pertanto, essere modificate.
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(18) Oltre a essere rilevanti nel contesto della ricerca scientifica, le tecniche di estrazione_di_testo_e_di_dati sono ampiamente utilizzate da soggetti sia pubblici che privati per analizzare grandi quantità di dati in diversi settori della vita e per vari scopi, tra cui i servizi della pubblica amministrazione, decisioni commerciali complesse e lo sviluppo di nuove applicazioni o tecnologie.
I titolari dei diritti dovrebbero mantenere la possibilità di concedere licenze per gli utilizzi delle proprie opere o altri materiali esulanti dall'ambito di applicazione dell'eccezione obbligatoria prevista dalla presente direttiva relativa all' estrazione_di_testo_e_di_dati a fini di ricerca scientifica e delle eccezioni e limitazioni vigenti di cui alla direttiva 2001/29/CE.
Allo stesso tempo, occorre tener conto del fatto che gli utilizzatori, nell' estrazione_di_testo_e_di_dati, potrebbero trovarsi in una situazione di incertezza giuridica quanto alla possibilità di effettuare o meno, su opere o altri materiali cui hanno avuto legalmente accesso, riproduzioni ed estrazioni finalizzate all' estrazione_di_testo_e_di_dati, in particolare quando le riproduzioni o estrazioni effettuate ai fini del procedimento tecnico potrebbero non soddisfare tutte le condizioni previste dall'attuale eccezione per gli atti di riproduzione temporanea di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE.
Per accrescere in tali casi la certezza del diritto, e per incoraggiare l'innovazione anche nel settore privato, è opportuno che la presente direttiva disponga, a determinate condizioni, un'eccezione o una limitazione per le riproduzioni e le estrazioni di opere o altri materiali, a scopo di estrazione_di_testo_e_di_dati, e consenta di conservare le copie realizzate per il tempo necessario ai fini dell' estrazione_di_testo_e_di_dati.
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(55) Il contributo organizzativo e finanziario degli editori nel produrre pubblicazioni di carattere giornalistico va riconosciuto e ulteriormente incoraggiato per garantire la sostenibilità dell'editoria e favorire in tal modo la disponibilità di informazioni affidabili. È quindi necessario prevedere a livello di Unione una tutela giuridica armonizzata per gli utilizzi online delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione, che lasci impregiudicate le vigenti norme sul diritto d'autore nell'ordinamento dell'Unione applicabili agli utilizzi privati o non commerciali delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utenti, anche ove tali utenti condividano pubblicazioni di carattere giornalistico online.
Tale protezione dovrebbe essere garantita in maniera efficace mediante l'introduzione nell'ordinamento dell'Unione di diritti connessi a quello d'autore per la riproduzione e la messa a disposizione del pubblico di pubblicazioni di carattere giornalistico da editori stabiliti in uno Stato membro nell'ambito di utilizzi digitali da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).
La tutela giuridica per le pubblicazioni di carattere giornalistico prevista dalla presente direttiva dovrebbe andare a beneficio degli editori stabiliti in uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione.
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(77) Nel dare attuazione agli obblighi di trasparenza previsti dalla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero tener conto delle specificità dei vari settori di contenuti, ad esempio del settore della musica, del settore audiovisivo e del settore dell'editoria, e tutti i portatori di interessi dovrebbero partecipare alle decisioni relative a tali obblighi settoriali specifici.
Ove pertinente, si dovrebbe altresì tenere conto dell'importanza del contributo degli autori o degli artisti (interpreti o esecutori) rispetto al complesso dell'opera o esecuzione.
Si dovrebbe prendere in considerazione l'eventualità di ricorrere alla contrattazione collettiva affinché i portatori di interessi raggiungano un accordo sulla trasparenza.
Tali accordi dovrebbero assicurare agli autori e agli artisti (interpreti o esecutori) un livello di trasparenza uguale o più elevato rispetto ai requisiti minimi previsti dalla presente direttiva.
Si dovrebbe prevedere un periodo transitorio che consenta di adeguare le prassi informative vigenti all'obbligo di trasparenza.
Non dovrebbe essere necessario applicare l'obbligo di trasparenza agli accordi conclusi tra i titolari dei diritti e gli organismi di gestione collettiva, le entità di gestione indipendenti o altre entità soggette alle norme nazionali recanti attuazione della direttiva 2014/26/UE, in quanto tali organismi o entità vi sono già soggetti in virtù dell'articolo 18 della direttiva 2014/26/UE.
L'articolo 18 della direttiva 2014/26/UE si applica agli organismi che gestiscono i diritti d'autore o i diritti connessi per conto di più di un titolare dei diritti, a vantaggio collettivo di tali titolari.
Tuttavia gli accordi negoziati singolarmente conclusi tra i titolari dei diritti e quelli delle loro controparti contrattuali che agiscono nel proprio interesse dovrebbero essere soggetti all'obbligo di trasparenza di cui alla presente direttiva.
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