(38) Nel determinare se un'opera o altri materiali siano fuori commercio, dovrebbe essere richiesto uno sforzo ragionevole per valutare la loro disponibilità al pubblico nei canali commerciali abituali, tenuto conto delle caratteristiche di quell'opera o altri materiali o di quell'insieme di opere o altri materiali particolare.
Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di determinare l'attribuzione delle responsabilità per quanto riguarda tale sforzo ragionevole.
Lo sforzo ragionevole non dovrebbe essere ripetuto nel tempo, ma dovrebbe tener conto anche di eventuali dati facilmente accessibili circa la futura disponibilità delle opere o di altri materiali nei canali commerciali abituali.
Dovrebbe essere richiesta una valutazione puntuale di ciascuna opera solo ove tale modo di procedere sia ritenuto ragionevole in considerazione della disponibilità di informazioni pertinenti, della probabile disponibilità a fini commerciali e del costo previsto della transazione.
La verifica della disponibilità di un'opera o altri materiali dovrebbe normalmente avere luogo nello Stato membro in cui è stabilito l' istituto_di_tutela_del_patrimonio_culturale, a meno che non si consideri ragionevole una verifica transfrontaliera, ad esempio in presenza di informazioni facilmente accessibili quanto al fatto che un'opera letteraria è stata pubblicata per la prima volta in una determinata versione linguistica in un altro Stato membro. In molti casi, lo status fuori commercio di un insieme di opere o altri materiali potrebbe essere determinato attraverso un meccanismo proporzionato, come il campionamento. La limitata disponibilità di un'opera o altri materiali, quale la sua disponibilità nei negozi di seconda mano, o la possibilità teorica di ottenere una licenza per un'opera o altri materiali non dovrebbero essere considerate come disponibilità al pubblico nei canali commerciali abituali.
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(40) Gli istituti di tutela del patrimonio culturale e gli organismi di gestione collettiva parti di un contratto dovrebbero rimanere liberi di concordare l'ambito di applicazione territoriale delle licenze, inclusa la possibilità di coprire tutti gli Stati membri, il canone della licenza e gli utilizzi consentiti.
Gli utilizzi oggetto di tali licenze non dovrebbero essere a fini di lucro, anche ove le copie siano distribuite da istituti di tutela del patrimonio culturale, come nel caso del materiale promozionale relativo a un'esposizione.
Al tempo stesso, poiché la digitalizzazione delle raccolte degli istituti di tutela del patrimonio culturale possono comportare notevoli investimenti, nessuna licenza concessa nell'ambito del meccanismo previsto dalla presente direttiva dovrebbe impedire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di coprire i costi sia della licenza che della digitalizzazione e della diffusione delle opere o altri materiali oggetto della stessa.
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(67) Analogamente a quanto previsto dall'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/26/UE, la presente direttiva stabilisce disposizioni relativamente a nuovi servizi online.
Le disposizioni di cui alla presente direttiva sono intese a tener conto del caso specifico delle imprese start-up che operano tramite il caricamento degli utenti per sviluppare nuovi modelli di business. Il regime derogatorio applicabile ai nuovi prestatori di servizi con un fatturato e un pubblico ridotti dovrebbe andare a vantaggio delle imprese effettivamente nuove e dovrebbe pertanto cessare di applicarsi tre anni dopo la prima disponibilità online dei loro servizi nell'Unione.
Questo regime non dovrebbe essere abusato tramite accordi finalizzati ad estenderne i benefici oltre i primi tre anni.
In particolare, esso non dovrebbe applicarsi ai servizi nuovamente creati o ai servizi forniti sotto una nuova denominazione, ma che svolgono l'attività di un prestatore_di_servizi_di_condivisione_di_contenuti_online già esistente che non potrebbe beneficiare o non potrebbe più beneficiare di questo regime.
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(78) Alcuni contratti per lo sfruttamento dei diritti armonizzati a livello dell'Unione sono di lunga durata, il che offre agli autori e agli artisti (interpreti o esecutori) poche opportunità di rinegoziarli con le controparti contrattuali o con gli aventi causa nel caso in cui il valore economico dei diritti risulti essere notevolmente superiore a quanto inizialmente stimato. Di conseguenza, fatta salva la legislazione applicabile ai contratti negli Stati membri, andrebbe previsto un apposito meccanismo di adeguamento nei casi in cui la remunerazione inizialmente concordata nell'ambito di una licenza o di un trasferimento di diritti diventi chiaramente sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi generati dal successivo sfruttamento dell'opera o dalla fissazione dell'esecuzione da parte della controparte contrattuale dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore).
Per accertare se la remunerazione sia sproporzionatamente bassa, dovrebbero essere presi in considerazione tutti i pertinenti proventi del caso, inclusi ove opportuno quelli derivanti dal merchandising.
Nel valutare la situazione si dovrebbe tener conto delle circostanze specifiche di ciascun caso, incluso il contributo dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore), delle specificità e delle prassi in materia di remunerazione dei diversi settori di contenuti come pure del fatto che il contratto si basi o meno su un contratto collettivo. I rappresentanti degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) debitamente autorizzati in conformità del diritto nazionale, in linea con il diritto dell'Unione, dovrebbero poter fornire assistenza a uno o più autori o artisti (interpreti o esecutori) in relazione alle richieste di adeguamento dei contratti, tenendo altresì conto degli interessi di altri autori o artisti (interpreti o esecutori), se del caso.
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