(7) La protezione delle misure tecnologiche di cui alla direttiva 2001/29/CE rimane essenziale per garantire la tutela e l'esercizio effettivo dei diritti riconosciuti agli autori e agli altri titolari di diritti nel quadro del diritto dell'Unione. È opportuno mantenere tale protezione assicurando, nel contempo, che l'uso di dette misure non impedisca di beneficiare delle eccezioni e delle limitazioni previste dalla presente direttiva.
I titolari dei diritti dovrebbero avere la possibilità di provvedere in questo senso mediante l'adozione di misure volontarie, rimanendo liberi di scegliere mezzi appropriati per consentire ai beneficiari delle eccezioni e delle limitazioni previste dalla presente direttiva di poterne fruire.
In mancanza di misure volontarie, gli Stati membri dovrebbero adottare provvedimenti adeguati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2001/29/CE, anche quando le opere o altri materiali sono resi disponibili al pubblico tramite servizi su richiesta.
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(21) L'eccezione o limitazione di cui alla presente direttiva esclusivamente per finalità illustrative ad uso didattico dovrebbe essere intesa nel senso che copre gli utilizzi digitali di opere o altri materiali al fine di sostenere, arricchire o integrare l'insegnamento, incluse le attività di apprendimento. La distribuzione di software consentita nell'ambito dell'eccezione o limitazione dovrebbe essere limitata alla trasmissione digitale del software.
Nella maggior parte dei casi, la nozione di finalità illustrativa implicherebbe pertanto il solo uso di parti o brani di opere, che non dovrebbe sostituirsi all'acquisto di materiale destinato primariamente al mercato dell'istruzione.
Nell'applicare l'eccezione o la limitazione, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di specificare in modo equilibrato, per le diverse tipologie di opere o altri materiali, la proporzione di un'opera o di altri materiali che può essere utilizzata con finalità esclusivamente illustrative ad uso didattico. Gli utilizzi consentiti nell'ambito di tale eccezione o limitazione andrebbero intesi in modo da coprire le esigenze specifiche di accessibilità delle persone con disabilità nel contesto della finalità illustrativa a uso didattico.
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(24) Gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di stabilire che i titolari dei diritti percepiscano un equo compenso per gli utilizzi digitali delle loro opere o altri materiali nell'ambito dell'eccezione o limitazione di cui alla presente direttiva relativa alle finalità illustrative a uso didattico. Nel determinare il livello di equo compenso, dovrebbe essere anche tenuto debitamente conto degli obiettivi didattici degli Stati membri e del pregiudizio per i titolari dei diritti.
Gli Stati membri che decidono di prevedere un equo compenso dovrebbero incoraggiare l'uso di sistemi che non creano oneri amministrativi per gli istituti di insegnamento.
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(33) Nei limiti stabiliti dal quadro giuridico istituito dalla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero godere di una certa flessibilità nella scelta del tipo specifico di meccanismo di concessione delle licenze, quale la concessione collettiva di licenze o la presunzione di rappresentanza, che essi pongono in essere per l'utilizzo di opere o altri materiali fuori commercio da parte degli istituti di tutela del patrimonio culturale, conformemente alle rispettive tradizioni, prassi o situazioni giuridiche.
Gli Stati membri dovrebbero inoltre disporre di flessibilità nel determinare i requisiti che gli organismi di gestione collettiva devono soddisfare affinché siano sufficientemente rappresentativi, purché si preveda che un numero significativo di titolari di diritti sul tipo di opere o altri materiali in questione abbia conferito un mandato che consente la concessione di licenze per il tipo di utilizzo in questione.
Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di stabilire le norme specifiche applicabili ai casi in cui più organismi di gestione collettiva siano rappresentativi delle opere o altri materiali in questione, imponendo, ad esempio, licenze comuni o un accordo tra gli organismi interessati.
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(38) Nel determinare se un'opera o altri materiali siano fuori commercio, dovrebbe essere richiesto uno sforzo ragionevole per valutare la loro disponibilità al pubblico nei canali commerciali abituali, tenuto conto delle caratteristiche di quell'opera o altri materiali o di quell'insieme di opere o altri materiali particolare.
Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di determinare l'attribuzione delle responsabilità per quanto riguarda tale sforzo ragionevole.
Lo sforzo ragionevole non dovrebbe essere ripetuto nel tempo, ma dovrebbe tener conto anche di eventuali dati facilmente accessibili circa la futura disponibilità delle opere o di altri materiali nei canali commerciali abituali.
Dovrebbe essere richiesta una valutazione puntuale di ciascuna opera solo ove tale modo di procedere sia ritenuto ragionevole in considerazione della disponibilità di informazioni pertinenti, della probabile disponibilità a fini commerciali e del costo previsto della transazione.
La verifica della disponibilità di un'opera o altri materiali dovrebbe normalmente avere luogo nello Stato membro in cui è stabilito l' istituto_di_tutela_del_patrimonio_culturale, a meno che non si consideri ragionevole una verifica transfrontaliera, ad esempio in presenza di informazioni facilmente accessibili quanto al fatto che un'opera letteraria è stata pubblicata per la prima volta in una determinata versione linguistica in un altro Stato membro. In molti casi, lo status fuori commercio di un insieme di opere o altri materiali potrebbe essere determinato attraverso un meccanismo proporzionato, come il campionamento. La limitata disponibilità di un'opera o altri materiali, quale la sua disponibilità nei negozi di seconda mano, o la possibilità teorica di ottenere una licenza per un'opera o altri materiali non dovrebbero essere considerate come disponibilità al pubblico nei canali commerciali abituali.
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(40) Gli istituti di tutela del patrimonio culturale e gli organismi di gestione collettiva parti di un contratto dovrebbero rimanere liberi di concordare l'ambito di applicazione territoriale delle licenze, inclusa la possibilità di coprire tutti gli Stati membri, il canone della licenza e gli utilizzi consentiti.
Gli utilizzi oggetto di tali licenze non dovrebbero essere a fini di lucro, anche ove le copie siano distribuite da istituti di tutela del patrimonio culturale, come nel caso del materiale promozionale relativo a un'esposizione.
Al tempo stesso, poiché la digitalizzazione delle raccolte degli istituti di tutela del patrimonio culturale possono comportare notevoli investimenti, nessuna licenza concessa nell'ambito del meccanismo previsto dalla presente direttiva dovrebbe impedire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di coprire i costi sia della licenza che della digitalizzazione e della diffusione delle opere o altri materiali oggetto della stessa.
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(52) Per agevolare la concessione di licenze ai servizi di video su richiesta relativamente ai diritti su opere audiovisive, agli Stati membri dovrebbe essere imposto di istituire un meccanismo negoziale che permetta alle parti disposte a concludere un accordo di avvalersi dell'assistenza di un organo imparziale o di uno o più mediatori.
A tal fine, gli Stati membri dovrebbero poter istituire un nuovo organo o ricorrere a un organo esistente che soddisfi le condizioni stabilite dalla presente direttiva.
Gli Stati membri dovrebbero poter designare uno o più organi competenti o mediatori.
L'organo o i mediatori dovrebbero riunirsi con le parti e contribuire ai negoziati fornendo consulenza professionale esterna imparziale.
Qualora un negoziato coinvolga parti provenienti da Stati membri diversi, esse dovrebbero concordare preventivamente lo Stato membro competente nel caso in cui decidessero di ricorrere al meccanismo negoziale.
L'organo o i mediatori potrebbero incontrarsi con le parti per agevolare l'avvio dei negoziati o nel corso dei negoziati per facilitare la conclusione di un accordo. La partecipazione al meccanismo negoziale e la successiva conclusione di accordi dovrebbero essere volontarie e non dovrebbero pregiudicare la libertà contrattuale delle parti.
Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di definire lo specifico funzionamento del meccanismo di negoziazione, compresi i tempi e la durata dell'assistenza per i negoziati e la ripartizione dei costi, e dovrebbero provvedere a che gli oneri amministrativi e finanziari restino proporzionati per garantire l'efficienza del meccanismo negoziale.
Senza che ciò costituisca un obbligo per gli Stati membri, essi dovrebbero incoraggiare il dialogo tra gli organismi rappresentativi.
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(73) La remunerazione degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) dovrebbe essere adeguata e proporzionata al valore economico effettivo o potenziale dei diritti concessi in licenza o trasferiti, tenendo conto del contributo dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore) all'opera o altri materiali nel suo complesso come pure di tutte le altre circostanze del caso, tra cui le pratiche di mercato o lo sfruttamento effettivo dell'opera.
Un pagamento forfettario può costituire una remunerazione proporzionata, ma non dovrebbe rappresentare la norma.
Gli Stati membri dovrebbero avere la libertà, tenendo conto delle specificità di ciascun settore, di definire casi specifici per il ricorso ai pagamenti forfettari.
Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di applicare il principio della remunerazione adeguata e proporzionata attraverso diversi meccanismi esistenti o di nuova introduzione, che potrebbero includere la contrattazione collettiva e altri meccanismi, a condizione che siano in linea con il diritto dell'Unione applicabile.
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