keyboard_tab Diritto d'autore 2019/0790 IT
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- 1 Articolo 18 Principio di una remunerazione adeguata e proporzionata
- 2 Articolo 22 Diritto di revoca
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO II
MISURE MIRANTI AD ADEGUARE LE ECCEZIONI E LE LIMITAZIONI ALL'AMBIENTE DIGITALE E AL CONTESTO TRANSFRONTALIERO
TITOLO III
MISURE VOLTE A MIGLIORARE LE PROCEDURE DI CONCESSIONE DELLE LICENZE E A GARANTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO AI CONTENUTI
CAPO 1
Opere fuori commercio e altri materiali
CAPO 2
Misure per agevolare la concessione di licenze collettive
CAPO 3
Accesso e disponibilità di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta
CAPO 4
Opere delle arti visive di dominio pubblico
TITOLO IV
MISURE MIRANTI A GARANTIRE IL BUON FUNZIONAMENTO DEL MERCATO PER IL DIRITTO D'AUTORE
CAPO 1
Diritti sulle pubblicazioni
CAPO 2
Utilizzi specifici di contenuti protetti da parte di servizi online
CAPO 3
Equa remunerazione di autori e artisti (interpreti o esecutori) nei contratti di sfruttamento
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
- diritti 9
- stati 9
- membri 8
- licenza 8
- revoca 7
- materiali 6
- esecutore 5
- esecutori 5
- meccanismo 5
- autore 5
- interpreti 5
- artisti 5
- autori 5
- artista 5
- interprete 5
- gli 4
- sfruttamento 4
- opere 4
- possono 4
- diritto 4
- possa 4
- trasferimento 4
- opera 3
- protetti 3
- revocare 3
- principio 3
- contratto 2
- concessi 2
- pluralità 2
- tempo 2
- applicazione 2
- disporre 2
- contributi 2
- scegliere 2
- remunerazione 2
- anziché 2
- accordo 2
- fine 2
- mancato 2
- il 2
- prevedere 2
- esclusività 2
- specificità 2
- porre 2
- trasferiti 2
- interessi 2
- adeguata 2
- termine 2
- contrattuale 2
- proporzionata 2
Articolo 18
Principio di una remunerazione adeguata e proporzionata
1. Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori), se concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o altri materiali, abbiano il diritto di ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata.
2. Nel recepire il principio stabilito al paragrafo 1 nel diritto interno, gli Stati membri sono liberi di utilizzare meccanismi di vario tipo e tengono conto del principio della libertà contrattuale e di un giusto equilibrio tra diritti e interessi.
Articolo 22
Diritto di revoca
1. Gli Stati membri provvedono a che un autore o artista (interprete o esecutore) che abbia concesso in licenza o trasferito in esclusiva i propri diritti per un'opera o altri materiali protetti possa revocare, in toto o in parte, la licenza o il trasferimento dei diritti in caso di mancato sfruttamento di tale opera o altri materiali protetti.
2. Il diritto nazionale può prevedere disposizioni specifiche per il meccanismo di revoca di cui al paragrafo 1, tenendo conto:
a) | delle specificità dei diversi settori e delle diverse tipologie di opere e esecuzioni; e |
b) | dell'importanza relativa dei contributi individuali e degli interessi legittimi di tutti gli autori o artisti (interpreti o esecutori) interessati dall'applicazione del meccanismo di revoca da parte di un autore o artista (interprete o esecutore) che agisce a titolo individuale, laddove un'opera o altri materiali contengano il contributo di una pluralità di autori o artisti (interpreti o esecutori). |
Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione del meccanismo di revoca opere o altri materiali che contengono generalmente contributi di una pluralità di autori o artisti (interpreti o esecutori).
Gli Stati membri possono prevedere che il meccanismo di revoca possa applicarsi solo entro un determinato periodo di tempo, qualora tale restrizione sia debitamente giustificata dalle specificità del settore o dalla tipologia di opere o altri materiali protetti in questione.
Gli Stati membri possono disporre che gli autori o artisti (interpreti o esecutori) possano scegliere di porre fine all'esclusività di un contratto anziché revocare la licenza o il trasferimento dei diritti.
3. Gli Stati membri dispongono che la revoca di cui al paragrafo 1 possa essere esercitata solo dopo un lasso di tempo ragionevole in seguito alla conclusione dell'accordo di licenza o al trasferimento dei diritti. L'autore o artista (interprete o esecutore) informa la persona cui i diritti sono stati concessi in licenza o trasferiti e stabilisce un termine appropriato entro il quale deve avvenire lo sfruttamento dei diritti concessi in licenza o trasferiti. Allo scadere di tale termine, l'autore o l'artista (interprete o esecutore) può scegliere di porre fine all'esclusività del contratto anziché revocare la licenza o il trasferimento dei diritti.
4. Il paragrafo 1 non si applica se il mancato sfruttamento è principalmente dovuto a circostanze cui è ragionevolmente lecito attendersi che l'autore o l'artista (interprete o esecutore) possa rimediare.
5. Gli Stati membri possono disporre che qualsiasi disposizione contrattuale che deroga al meccanismo di revoca di cui al paragrafo 1 sia esecutiva solo se basata su un accordo collettivo.
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