keyboard_tab Diritto d'autore 2019/0790 IT
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- 1 Articolo 3 Estrazione di testo e di dati per scopi di ricerca scientifica
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO II
MISURE MIRANTI AD ADEGUARE LE ECCEZIONI E LE LIMITAZIONI ALL'AMBIENTE DIGITALE E AL CONTESTO TRANSFRONTALIERO
TITOLO III
MISURE VOLTE A MIGLIORARE LE PROCEDURE DI CONCESSIONE DELLE LICENZE E A GARANTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO AI CONTENUTI
CAPO 1
Opere fuori commercio e altri materiali
CAPO 2
Misure per agevolare la concessione di licenze collettive
CAPO 3
Accesso e disponibilità di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta
CAPO 4
Opere delle arti visive di dominio pubblico
TITOLO IV
MISURE MIRANTI A GARANTIRE IL BUON FUNZIONAMENTO DEL MERCATO PER IL DIRITTO D'AUTORE
CAPO 1
Diritti sulle pubblicazioni
CAPO 2
Utilizzi specifici di contenuti protetti da parte di servizi online
CAPO 3
Equa remunerazione di autori e artisti (interpreti o esecutori) nei contratti di sfruttamento
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
- ricerca 6
- scopi 3
- scientifica 3
- misure 3
- dati 3
- materiali 3
- opere 3
- diritti 3
- direttiva 3
- estrazione 2
- organismi 2
- sicurezza 2
- culturale 2
- titolari 2
- tutela 2
- istituti 2
- patrimonio 2
- gli 2
- //ce 2
- stati 2
- membri 2
- definire 1
- ospitate 1
- applicare 1
- atte 1
- garantire 1
- integrità 1
- reti 1
- banche 1
- necessario 1
- vanno 1
- concordemente 1
- raggiungimento 1
- detto 1
- obiettivo 1
- rispettivamente 1
- obbligo 1
- incoraggiano 1
- applicazione 1
- prassi 1
- migliori 1
- autorizzati 1
- memorizzate 1
- i 1
- legalmente 1
- dispongono 1
- eccezione 1
- lettera 1
- presente 1
- riproduzioni 1
Articolo 3
Estrazione di testo e di dati per scopi di ricerca scientifica
1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 5, lettera a), e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, e all'articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da organismi di ricerca e istituti di tutela del patrimonio culturale ai fini dell'estrazione, per scopi di ricerca scientifica, di testo e di dati da opere o altri materiali cui essi hanno legalmente accesso.
2. Le copie di opere o altri materiali realizzate in conformità del paragrafo 1 sono memorizzate con un adeguato livello di sicurezza e possono essere conservate per scopi di ricerca scientifica, inclusa la verifica dei risultati della ricerca.
3. I titolari dei diritti sono autorizzati ad applicare misure atte a garantire la sicurezza e l'integrità delle reti e delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altri materiali. Tali misure non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento di detto obiettivo.
4. Gli Stati membri incoraggiano i titolari dei diritti, gli organismi di ricerca e gli istituti di tutela del patrimonio culturale a definire concordemente le migliori prassi per l'applicazione dell'obbligo e delle misure di cui rispettivamente ai paragrafi 2 e 3.
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