(16) In considerazione del numero potenzialmente elevato di richieste di accesso e di scaricamento online delle loro opere o altri materiali, i titolari dei diritti dovrebbero avere la facoltà di applicare misure quando vi è il rischio che la sicurezza e l'integrità dei loro sistemi o delle loro banche dati possano venir compromesse.
Tali misure potrebbero ad esempio essere utilizzate per garantire che solo le persone che hanno legalmente accesso ai propri dati possano accedervi, segnatamente mediante la convalida dell'indirizzo IP o l'autenticazione di utente.
Siffatte misure dovrebbero rimanere proporzionate ai rischi e non dovrebbero andare oltre quanto necessario per perseguire l'obiettivo di garantire la sicurezza e l'integrità del sistema né dovrebbero compromettere l'efficace applicazione dell'eccezione.
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(21) L'eccezione o limitazione di cui alla presente direttiva esclusivamente per finalità illustrative ad uso didattico dovrebbe essere intesa nel senso che copre gli utilizzi digitali di opere o altri materiali al fine di sostenere, arricchire o integrare l'insegnamento, incluse le attività di apprendimento. La distribuzione di software consentita nell'ambito dell'eccezione o limitazione dovrebbe essere limitata alla trasmissione digitale del software.
Nella maggior parte dei casi, la nozione di finalità illustrativa implicherebbe pertanto il solo uso di parti o brani di opere, che non dovrebbe sostituirsi all'acquisto di materiale destinato primariamente al mercato dell'istruzione.
Nell'applicare l'eccezione o la limitazione, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di specificare in modo equilibrato, per le diverse tipologie di opere o altri materiali, la proporzione di un'opera o di altri materiali che può essere utilizzata con finalità esclusivamente illustrative ad uso didattico. Gli utilizzi consentiti nell'ambito di tale eccezione o limitazione andrebbero intesi in modo da coprire le esigenze specifiche di accessibilità delle persone con disabilità nel contesto della finalità illustrativa a uso didattico.
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(35) Dovrebbero essere disponibili misure di salvaguardia per tutti i titolari di diritti, ai quali dovrebbe essere data la possibilità di esimersi dall'applicare i meccanismi di concessione delle licenze e l'eccezione o la limitazione introdotte dalla presente direttiva per l'utilizzo delle opere fuori commercio o altri materiali in relazione a tutte le loro opere o altri materiali in relazione a tutte le licenze o a tutti gli utilizzi in virtù dell'eccezione o limitazione, o in relazione a opere o altri materiali particolari o in relazione a licenze o utilizzi particolari in virtù dell'eccezione o limitazione, in qualsiasi momento, prima o durante il periodo della licenza o della licenza o prima o durante gli utilizzi in virtù dell'eccezione o limitazione.
Le condizioni che regolano tali meccanismi di concessione delle licenze non dovrebbero pregiudicarne la rilevanza pratica per gli istituti di tutela del patrimonio culturale. È importante che quando un titolare di diritti esclude l'applicazione di tali meccanismi o di tale eccezione o limitazione a una o più delle opere o altri materiali, gli utilizzi in corso si concludano entro un termine ragionevole e che, qualora avvengano nel quadro di una licenza collettiva, l'organismo di gestione collettiva, una volta informato, cessi di rilasciare licenze per gli utilizzi in questione.
L'esclusione ad opera dei titolari dei diritti non dovrebbe incidere sui loro diritti a una remunerazione per l'utilizzo effettivo dell'opera o altri materiali in virtù della licenza.
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(46) In considerazione della crescente importanza della capacità di offrire schemi flessibili per la concessione di licenze nell'era digitale e del crescente ricorso a tali regimi, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere meccanismi di concessione di licenze che consentano agli organismi di gestione collettiva di concludere licenze, su base volontaria, indipendentemente dal fatto che tutti i titolari dei diritti abbiano autorizzato o meno l'organismo interessato ad agire in tal senso. Gli Stati membri dovrebbero poter mantenere e introdurre tali regimi conformemente alle loro tradizioni, prassi o circostanze nazionali, fatte salve le garanzie previste dalla presente direttiva e nel pieno rispetto del diritto dell'Unione e degli obblighi internazionali dell'Unione.
Tali meccanismi dovrebbero avere effetto solamente nel territorio dello Stato membro interessato, salvo disposizioni contrarie del diritto dell'Unione.
Gli Stati membri dovrebbero godere di una certa flessibilità nella scelta del tipo specifico di meccanismo che consente di estendere le licenze per le opere o altri materiali ai diritti dei titolari dei diritti che non hanno autorizzato l'organismo che conclude l'accordo, purché tale meccanismo sia conforme al diritto dell'Unione, comprese le norme sulla gestione collettiva dei diritti di cui alla direttiva 2014/26/UE.
In particolare, tali meccanismi dovrebbero anche garantire che l'articolo 7 della direttiva 2014/26/UE si applichi ai titolari di diritti che non sono membri dell'organismo che conclude l'accordo. Tali meccanismi potrebbero includere la concessione di licenze collettive estese, il mandato legale e le presunzioni di rappresentanza.
Le disposizioni della presente direttiva relative alla concessione di licenze collettive non dovrebbero pregiudicare l'attuale capacità degli Stati membri di applicare la gestione collettiva dei diritti obbligatoria o altri meccanismi di concessione di licenze collettive con effetto esteso, come quello di cui all'articolo 3 della direttiva 93/83/CEE del Consiglio (12).
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(73) La remunerazione degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) dovrebbe essere adeguata e proporzionata al valore economico effettivo o potenziale dei diritti concessi in licenza o trasferiti, tenendo conto del contributo dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore) all'opera o altri materiali nel suo complesso come pure di tutte le altre circostanze del caso, tra cui le pratiche di mercato o lo sfruttamento effettivo dell'opera.
Un pagamento forfettario può costituire una remunerazione proporzionata, ma non dovrebbe rappresentare la norma.
Gli Stati membri dovrebbero avere la libertà, tenendo conto delle specificità di ciascun settore, di definire casi specifici per il ricorso ai pagamenti forfettari.
Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di applicare il principio della remunerazione adeguata e proporzionata attraverso diversi meccanismi esistenti o di nuova introduzione, che potrebbero includere la contrattazione collettiva e altri meccanismi, a condizione che siano in linea con il diritto dell'Unione applicabile.
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(77) Nel dare attuazione agli obblighi di trasparenza previsti dalla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero tener conto delle specificità dei vari settori di contenuti, ad esempio del settore della musica, del settore audiovisivo e del settore dell'editoria, e tutti i portatori di interessi dovrebbero partecipare alle decisioni relative a tali obblighi settoriali specifici.
Ove pertinente, si dovrebbe altresì tenere conto dell'importanza del contributo degli autori o degli artisti (interpreti o esecutori) rispetto al complesso dell'opera o esecuzione.
Si dovrebbe prendere in considerazione l'eventualità di ricorrere alla contrattazione collettiva affinché i portatori di interessi raggiungano un accordo sulla trasparenza.
Tali accordi dovrebbero assicurare agli autori e agli artisti (interpreti o esecutori) un livello di trasparenza uguale o più elevato rispetto ai requisiti minimi previsti dalla presente direttiva.
Si dovrebbe prevedere un periodo transitorio che consenta di adeguare le prassi informative vigenti all'obbligo di trasparenza.
Non dovrebbe essere necessario applicare l'obbligo di trasparenza agli accordi conclusi tra i titolari dei diritti e gli organismi di gestione collettiva, le entità di gestione indipendenti o altre entità soggette alle norme nazionali recanti attuazione della direttiva 2014/26/UE, in quanto tali organismi o entità vi sono già soggetti in virtù dell'articolo 18 della direttiva 2014/26/UE.
L'articolo 18 della direttiva 2014/26/UE si applica agli organismi che gestiscono i diritti d'autore o i diritti connessi per conto di più di un titolare dei diritti, a vantaggio collettivo di tali titolari.
Tuttavia gli accordi negoziati singolarmente conclusi tra i titolari dei diritti e quelli delle loro controparti contrattuali che agiscono nel proprio interesse dovrebbero essere soggetti all'obbligo di trasparenza di cui alla presente direttiva.
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