keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 IT
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- 1 Art. 9 Procedura per le richieste di riutilizzo
CAPO I
Disposizioni generali
CAPo II
Riutilizzo di determinate categorie di dati protetti detenuti da enti pubblici
CAPO III
Requisiti applicabili ai servizi di intermediazione dei dati
CAPO IV
Altruismo dei dati
CAPO V
Autorità competenti e disposizioni procedurali
CAPO VI
Comitato europeo per l'innovazione in materia di dati
CAPO VII
Accesso internazionale e trasferimento
CAPO VIII
Delega e procedura di comitato
CAPO ix
Disposizioni finali E TRANSITORIE
- dati
- riutilizzo
- dati personali
- dati non personali
- consenso
- autorizzazione
- interessato
- titolare dei dati
- utente dei dati
- condivisione dei dati
- servizio di intermediazione dei dati
- trattamento
- accesso
- stabilimento principale
- servizi di cooperative di dati
- altruismo dei dati
- ente pubblico
- organismi di diritto pubblico
- impresa pubblica
- ambiente di trattamento sicuro
- rappresentante legale
- articolo 4
- autorità 4
- competenti 4
- diritto 4
- nazionale 4
- riutilizzo 3
- pubblici 2
- ricorso 2
- mesi 2
- dati 2
- richiesta 2
- decisione 2
- paragrafo 2
- organismi 2
- enti 2
- organismo 2
- richieste 2
- competente 2
- procedura 2
- possibilità 1
- questione 1
- stabilito 1
- revisione 1
- situato 1
- comprende 1
- organo 1
- imparziale 1
- dotato 1
- opportune 1
- competenze 1
- esempio 1
- membro 1
- regolamento 1
- garante 1
- vincolanti 1
- servizi 1
- applicabili 1
- requisiti 1
- capo 1
- interessato 1
- ente_pubblico 1
- decisioni 1
- concorrenza 1
- giudiziaria 1
- ue / 1
- norma 1
- istituita 1
- controllo 1
- documenti 1
- accesso 1
Articolo 9
Procedura per le richieste di riutilizzo
1. A meno che non siano stati stabiliti termini più brevi conformemente al diritto nazionale, gli enti pubblici competenti o gli organismi competenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, adottano una decisione sulla richiesta di riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta.
In caso di richieste eccezionalmente cospicue e complesse per il riutilizzo, tale periodo di due mesi può essere prorogato al massimo di 30 giorni. In tali casi, gli enti pubblici competenti o gli organismi competenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, notificano il prima possibile al richiedente che occorre più tempo per svolgere la procedura e la relativa motivazione per il ritardo.
2. Qualsiasi persona fisica o giuridica direttamente interessata dalla decisione di cui al paragrafo 1 ha l'effettivo diritto di ricorso nello Stato membro in cui è situato l'organismo in questione. Tale diritto di ricorso è stabilito nel diritto nazionale e comprende la possibilità di revisione da parte di un organo imparziale dotato delle opportune competenze, come per esempio l'autorità nazionale garante della concorrenza, l'autorità competente per l' accesso ai documenti, l'autorità di controllo istituita a norma del regolamento (UE) 2016/679, o un'autorità giudiziaria nazionale, le cui decisioni sono vincolanti per l' ente_pubblico o per l'organismo competente interessato.
CAPO III
Requisiti applicabili ai servizi di intermediazione dei dati
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