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keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 IT

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2022/0868 IT cercato: 'garante' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Articolo 9

Procedura per le richieste di riutilizzo

1.   A meno che non siano stati stabiliti termini più brevi conformemente al diritto nazionale, gli enti pubblici competenti o gli organismi competenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, adottano una decisione sulla richiesta di riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta.

In caso di richieste eccezionalmente cospicue e complesse per il riutilizzo, tale periodo di due mesi può essere prorogato al massimo di 30 giorni. In tali casi, gli enti pubblici competenti o gli organismi competenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, notificano il prima possibile al richiedente che occorre più tempo per svolgere la procedura e la relativa motivazione per il ritardo.

2.   Qualsiasi persona fisica o giuridica direttamente interessata dalla decisione di cui al paragrafo 1 ha l'effettivo diritto di ricorso nello Stato membro in cui è situato l'organismo in questione. Tale diritto di ricorso è stabilito nel diritto nazionale e comprende la possibilità di revisione da parte di un organo imparziale dotato delle opportune competenze, come per esempio l'autorità nazionale garante della concorrenza, l'autorità competente per l' accesso ai documenti, l'autorità di controllo istituita a norma del regolamento (UE) 2016/679, o un'autorità giudiziaria nazionale, le cui decisioni sono vincolanti per l' ente_pubblico o per l'organismo competente interessato.

CAPO III

Requisiti applicabili ai servizi di intermediazione dei dati

Articolo 29

Comitato europeo per l'innovazione in materia di dati

1.   La Commissione istituisce un comitato europeo per l'innovazione in materia di dati sotto forma di un gruppo di esperti, costituito da rappresentanti delle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e delle autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati di tutti gli Stati membri, del comitato europeo per la protezione dei dati, del garante europeo della protezione dei dati, dell'ENISA, della Commissione, dal rappresentante dell'UE per le PMI o da un rappresentante nominato dalla rete dei rappresentanti per le PMI e da altri rappresentanti di organi pertinenti di settori specifici nonché di organi con competenze specifiche. Nel nominare i singoli esperti, la Commissione mira a conseguire un equilibrio geografico e di genere tra i membri del gruppo di esperti.

2.   Il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati è composto da almeno tre dei sottogruppi seguenti:

a)

un sottogruppo costituito dalle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e dalle autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 30, lettere a), c), j) e k),

b)

un sottogruppo per le discussioni tecniche su normazione, portabilità e interoperabilità a norma dell'articolo 30, lettere f) e g);

c)

un sottogruppo per il coinvolgimento dei portatori di interessi composto da rappresentanti pertinenti delle imprese, delle organizzazioni di ricerca, universitarie, della società civile e di normazione, dei pertinenti spazi comuni europei di dati e altri portatori di interessi e terzi interessati che forniscono consulenza al comitato europeo per l'innovazione in materia di dati in merito ai compiti di cui all'articolo 30, lettere d), e), f), g) e h).

3.   La Commissione presiede le riunioni del comitato europeo per l'innovazione in materia di dati.

4.   Il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati è assistito da un segretariato fornito dalla Commissione.


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