keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 IT
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- 1 Art. 3 Categorie di dati
- 1 Art. 9 Procedura per le richieste di riutilizzo
- 2 Art. 28 Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo
CAPO I
Disposizioni generali
CAPo II
Riutilizzo di determinate categorie di dati protetti detenuti da enti pubblici
CAPO III
Requisiti applicabili ai servizi di intermediazione dei dati
CAPO IV
Altruismo dei dati
CAPO V
Autorità competenti e disposizioni procedurali
CAPO VI
Comitato europeo per l'innovazione in materia di dati
CAPO VII
Accesso internazionale e trasferimento
CAPO VIII
Delega e procedura di comitato
CAPO ix
Disposizioni finali E TRANSITORIE
- dati
- riutilizzo
- dati personali
- dati non personali
- consenso
- autorizzazione
- interessato
- titolare dei dati
- utente dei dati
- condivisione dei dati
- servizio di intermediazione dei dati
- trattamento
- accesso
- stabilimento principale
- servizi di cooperative di dati
- altruismo dei dati
- ente pubblico
- organismi di diritto pubblico
- impresa pubblica
- ambiente di trattamento sicuro
- rappresentante legale
- dati 21
- diritto 11
- autorità 10
- nazionale 8
- articolo 7
- ricorso 6
- competenti 6
- competente 6
- enti 6
- servizi 5
- ambito 5
- pubblici 5
- detenuti 5
- capo 5
- intermediazione 5
- vincolanti 4
- effettivo 4
- giurisdizionale 4
- membro 4
- altruismo 4
- organizzazioni 4
- presente 4
- riutilizzo 3
- organismi 3
- protezione 3
- pubblico 3
- servizio 3
- registrazione 3
- accesso 3
- categorie 3
- paragrafo 3
- unione 3
- giuridiche 3
- il 3
- decisioni 3
- fisiche 3
- persone 3
- stati 2
- revisione 2
- interessato 2
- documenti 2
- procedura 2
- richieste 2
- materia 2
- ricorsi 2
- conformemente 2
- decisione 2
- richiesta 2
- caso 2
- organismo 2
Articolo 3
Categorie di dati
1. Il presente capo si applica ai dati detenuti da enti pubblici, che sono protetti per motivi di:
a) | riservatezza commerciale, compresi i segreti commerciali, professionali o d'impresa; |
b) | riservatezza statistica; |
c) | protezione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi; o |
d) | protezione dei dati personali, nella misura in cui tali dati non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/1024. |
2. Il presente capo non si applica:
a) | ai dati detenuti da imprese pubbliche; |
b) | ai dati detenuti dalle emittenti di servizio pubblico e dalle società da esse controllate e da altri organismi o relative società controllate per l'adempimento di un compito di radiodiffusione di servizio pubblico; |
c) | ai dati detenuti da enti culturali e di istruzione; |
d) | ai dati detenuti da enti pubblici e protetti per motivi di pubblica sicurezza, difesa o sicurezza nazionale; o |
e) | ai dati la cui fornitura è un'attività che esula dall'ambito dei compiti di servizio pubblico degli enti pubblici in questione, quali definiti dal diritto o da altre norme vincolanti nello Stato membro interessato o, in mancanza di tali norme, quali definiti in conformità delle comuni prassi amministrative in tale Stato membro, a condizione che l'ambito di detti compiti sia trasparente e soggetto a revisione. |
3. Il presente capo lascia impregiudicati:
a) | il diritto dell'Unione e nazionale e gli accordi internazionali di cui l'Unione o gli Stati membri sono parte in relazione alla protezione delle categorie di dati di cui al paragrafo 1; e |
b) | il diritto dell'Unione e nazionale in materia di accesso ai documenti. |
Articolo 9
Procedura per le richieste di riutilizzo
1. A meno che non siano stati stabiliti termini più brevi conformemente al diritto nazionale, gli enti pubblici competenti o gli organismi competenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, adottano una decisione sulla richiesta di riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta.
In caso di richieste eccezionalmente cospicue e complesse per il riutilizzo, tale periodo di due mesi può essere prorogato al massimo di 30 giorni. In tali casi, gli enti pubblici competenti o gli organismi competenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, notificano il prima possibile al richiedente che occorre più tempo per svolgere la procedura e la relativa motivazione per il ritardo.
2. Qualsiasi persona fisica o giuridica direttamente interessata dalla decisione di cui al paragrafo 1 ha l'effettivo diritto di ricorso nello Stato membro in cui è situato l'organismo in questione. Tale diritto di ricorso è stabilito nel diritto nazionale e comprende la possibilità di revisione da parte di un organo imparziale dotato delle opportune competenze, come per esempio l'autorità nazionale garante della concorrenza, l'autorità competente per l' accesso ai documenti, l'autorità di controllo istituita a norma del regolamento (UE) 2016/679, o un'autorità giudiziaria nazionale, le cui decisioni sono vincolanti per l' ente_pubblico o per l'organismo competente interessato.
CAPO III
Requisiti applicabili ai servizi di intermediazione dei dati
Articolo 28
Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo
1. Fatti salvi eventuali ricorsi amministrativi o altri ricorsi extragiudiziali, le persone fisiche e giuridiche interessate hanno diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo per quanto riguarda le decisioni giuridicamente vincolanti di cui all'articolo 14 adottate dalle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati nell'ambito della gestione, del controllo e dell'applicazione del regime di notifica per i fornitori di servizi di intermediazione dei dati e le decisioni giuridicamente vincolanti di cui agli articoli 19 e 24 adottate dalle autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati nell'ambito del monitoraggio delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.
2. I procedimenti a norma del presente articolo sono presentati dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro dell'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati o l'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati contro cui è mosso il ricorso giurisdizionale individualmente o, se del caso, collettivamente dai rappresentanti di una o più persone fisiche o giuridiche.
3. Se un'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati o l'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati non dà seguito a un reclamo, le persone fisiche e giuridiche interessate, conformemente al diritto nazionale, hanno diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo o hanno accesso al riesame da parte di un organo imparziale dotato delle competenze adeguate.
CAPO VI
Comitato europeo per l'innovazione in materia di dati
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