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keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 IT

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    CAPO I
    Disposizioni generali

    CAPo II
    Riutilizzo di determinate categorie di dati protetti detenuti da enti pubblici

    CAPO III
    Requisiti applicabili ai servizi di intermediazione dei dati

    CAPO IV
    Altruismo dei dati
  • 1 Art. 17 Registri pubblici delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute

  • CAPO V
    Autorità competenti e disposizioni procedurali

    CAPO VI
    Comitato europeo per l'innovazione in materia di dati

    CAPO VII
    Accesso internazionale e trasferimento

    CAPO VIII
    Delega e procedura di comitato

    CAPO ix
    Disposizioni finali E TRANSITORIE


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Articolo 17

Registri pubblici delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute

1.   Ciascuna autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati tiene e aggiorna periodicamente un registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.

2.   A fini informativi, la Commissione tiene un registro pubblico dell'Unione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute. Purché sia registrata nel registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute conformemente all'articolo 18, un'entità può utilizzare, nelle proprie comunicazioni scritte e orali, il titolo «organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta nell'Unione» nonché un logo comune.

Per garantire che le organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute siano facilmente identificabili in tutta l'Unione, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, un disegno per il logo comune. Le organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute espongono il logo comune in modo chiaro su ogni pubblicazione online e offline relativa alle loro attività di altruismo dei dati. Il logo comune è accompagnato da un codice QR con un link al registro pubblico dell'Unione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 33, paragrafo 2.


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