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Articolo 7

Organismi competenti

1.   Ai fini della realizzazione dei compiti di cui al presente articolo, ciascuno Stato membro designa uno o più organismi competenti, che possono essere competenti per specifici settori, per assistere gli enti pubblici che concedono o rifiutano l' accesso al riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Gli Stati membri possono istituire uno o più organismi competenti nuovi o avvalersi di enti pubblici esistenti o di servizi interni di enti pubblici che soddisfano le condizioni stabilite dal presente regolamento.

2.   Gli organismi competenti possono inoltre essere abilitati a concedere l' accesso per il riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, a norma del diritto dell'Unione o nazionale che prevede la concessione di tale accesso. Qualora concedano o neghino l' accesso per il riutilizzo, a tali organismi competenti si applicano gli articoli 4, 5, 6 e 9.

3.   Gli organismi competenti dispongono di risorse giuridiche, finanziarie, tecniche e umane adeguate per svolgere i compiti loro affi dati, comprese le conoscenze tecniche necessarie per poter rispettare il pertinente diritto dell'Unione o nazionale in materia di regimi di accesso per le categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

4.   L'assistenza di cui al paragrafo 1 comprende, ove necessario:

a)

fornire assistenza tecnica mettendo a disposizione un ambiente di trattamento sicuro per la fornitura dell' accesso ai fini del riutilizzo dei dati;

b)

fornire orientamenti e assistenza tecnica su come strutturare e conservare al meglio i dati per renderli facilmente accessibili;

c)

fornire assistenza tecnica per la pseudonimizzazione e garantire il trattamento dei dati in modo da tutelare efficacemente la vita privata, la riservatezza, l'integrità e l'accessibilità delle informazioni contenute nei dati per i quali è consentito il riutilizzo, comprese le tecniche di anonimizzazione, generalizzazione, soppressione e randomizzazione dei dati personali o altri metodi all'avanguardia di tutela della vita privata, e la cancellazione di informazioni commerciali riservate, tra cui segreti commerciali o contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale;

d)

se del caso, fornire assistenza agli enti pubblici affinché aiutino i riutilizzatori a richiedere agli interessati il consenso al riutilizzo o ai titolari dei dati l' autorizzazione al riutilizzo, in linea con le loro decisioni specifiche, anche in merito alla giurisdizione in cui si intende effettuare il trattamento dei dati, e fornire assistenza agli enti pubblici nell'istituire meccanismi tecnici che permettano di trasmettere le richieste di consenso o di autorizzazione formulate dai riutilizzatori, ove ciò sia fattibile nella pratica;

e)

fornire assistenza agli enti pubblici in merito alla valutazione dell'adeguatezza degli impegni contrattuali assunti da un riutilizzatore, a norma dell'articolo 5, paragrafo 10.

5.   Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione l'identità degli organismi competenti designati a norma del paragrafo 1 entro il 24 settembre 2023. Ciascuno Stato membro notifica altresì alla Commissione ogni successiva modifica dell'identità di tali organismi competenti.

Articolo 8

Sportelli unici

1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutte le informazioni pertinenti relative all'applicazione degli articoli 5 e 6 siano disponibili e facilmente accessibili attraverso uno sportello unico. Gli Stati membri istituiscono un nuovo ente o designano un ente o una struttura esistente quale sportello unico. Lo sportello unico può essere collegato a sportelli settoriali, regionali o locali. Le funzioni dello sportello unico possono essere automatizzate a condizione che l' ente_pubblico garantisca un sostegno adeguato.

2.   Lo sportello unico è competente per il ricevimento delle richieste di informazioni e delle richieste di riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e le trasmette, ove possibile e opportuno con mezzi automatizzati, agli enti pubblici competenti o, se del caso, agli organismi competenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1. Lo sportello unico mette a disposizione per via elettronica un elenco consultabile delle risorse che comprende una panoramica di tutte le risorse di dati disponibili, tra cui, se del caso, quelle disponibili presso gli sportelli settoriali, regionali e locali, contenente informazioni pertinenti che descrivono i dati disponibili, compresi almeno il formato e le dimensioni dei dati e le condizioni per il loro riutilizzo.

3.   Lo sportello unico può istituire un canale di informazione distinto, semplificato e ben documentato per le PMI e le start-up, che risponda alle loro esigenze e capacità di chiedere il riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

4.   La Commissione istituisce un punto di accesso unico europeo che offre un registro elettronico consultabile dei dati disponibili presso gli sportelli unici nazionali e ulteriori informazioni su come richiedere i dati tramite tali sportelli unici nazionali.

Articolo 11

Notifica da parte dei fornitori di servizi di intermediazione dei dati

1.   I fornitori di servizi di intermediazione dei dati che intendono fornire i servizi di intermediazione dei dati di cui all'articolo 10 presentano una notifica all'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati.

2.   Ai fini del presente regolamento, un fornitore di servizi di intermediazione dei dati con stabilimenti in più di uno Stato membro è considerato soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui ha lo stabilimento_principale, fatto salvo il diritto dell'Unione che disciplina le azioni transfrontaliere di risarcimento danni e i procedimenti connessi.

3.   Un fornitore di servizi di intermediazione dei dati che non è stabilito nell'Unione, ma che offre all'interno dell'Unione i servizi di intermediazione dei dati di cui all'articolo 10, designa un rappresentante_legale in uno degli Stati membri in cui offre tali servizi.

Al fine di garantire la conformità al presente regolamento, il rappresentante_legale riceve dal fornitore di servizi di intermediazione dei dati il mandato di essere interpellato oltre a tale fornitore o al suo posto dalle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati o dagli interessati o dai titolari dei dati per quanto riguarda tutte le questioni relative ai servizi di intermediazione dei dati forniti. Il rappresentante_legale collabora con le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e, su richiesta, dimostra loro in modo esauriente le misure adottate e le disposizioni messe in atto dal fornitore di servizi di intermediazione dei dati per garantire la conformità al presente regolamento.

Il fornitore di servizi di intermediazione dei dati è considerato soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui è situato il suo rappresentante_legale. La designazione di un rappresentante_legale a cura del fornitore di servizi di intermediazione dei dati fa salve le azioni legali che potrebbero essere promosse contro il fornitore di servizi di intermediazione dei dati.

4.   Dopo aver presentato una notifica conformemente al paragrafo 1, il fornitore di servizi di intermediazione dei dati può avviare l'attività alle condizioni stabilite nel presente capo.

5.   La notifica di cui al paragrafo 1 autorizza il fornitore di servizi di intermediazione dei dati a fornire servizi di intermediazione dei dati in tutti gli Stati membri.

6.   La notifica di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:

a)

il nome del fornitore di servizi di intermediazione dei dati;

b)

lo status giuridico, la forma giuridica, l'assetto proprietario, le pertinenti società controllate e, qualora il fornitore di servizi di intermediazione dei dati sia registrato nel registro delle imprese o in un altro registro pubblico nazionale analogo, il numero di registrazione del fornitore di servizi di intermediazione dei dati;

c)

l'indirizzo dell'eventuale stabilimento_principale del fornitore di servizi di intermediazione dei dati nell'Unione e, se opportuno, di eventuali sedi secondarie in un altro Stato membro o l'indirizzo del rappresentante_legale;

d)

un sito web pubblico in cui sono reperibili informazioni complete e aggiornate sul fornitore di servizi di intermediazione dei dati e sulle sue attività, comprese almeno le informazioni di cui alle lettere a), b), c) e f);

e)

le persone di contatto e i recapiti del fornitore di servizi di intermediazione dei dati;

f)

una descrizione del servizio di intermediazione dei dati che il fornitore di servizi di intermediazione dei dati intende fornire e un'indicazione delle categorie elencate all'articolo 10 in cui rientra tale servizio di intermediazione dei dati;

g)

la data prevista di inizio dell'attività, se diversa dalla data della notifica.

7.   L'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati assicura che la procedura di notifica sia non discriminatoria e non falsi la concorrenza.

8.   Su richiesta del fornitore di servizi di intermediazione dei dati, l'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati rilascia, entro una settimana dalla notifica debitamente e interamente completata, una dichiarazione standardizzata in cui conferma che il fornitore di servizi di intermediazione dei dati ha presentato la notifica di cui al paragrafo 1 e che la notifica contiene le informazioni di cui al paragrafo 6.

9.   Su richiesta del fornitore di servizi di intermediazione dei dati, l'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati conferma, che il fornitore di servizi di intermediazione dei dati è conforme alle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 12. Una volta ricevuta detta conferma, il fornitore di servizi di intermediazione dei dati in questione può utilizzare il titolo «fornitore di servizi di intermediazione dei dati riconosciuto nell'Unione» nelle sue comunicazioni scritte e orali, nonché un logo comune.

Per garantire che i fornitori di servizi di intermediazione dei dati riconosciuti nell’Unione siano facilmente identificabili in tutta l'Unione, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, un disegno per il logo comune. I fornitori di servizi di intermediazione dei dati riconosciuti nell’Unione espongono il logo comune in modo chiaro su ciascuna pubblicazione online e offline relativa alle loro attività di intermediazione dei dati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

10.   L'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati notifica senza ritardo alla Commissione, per via elettronica, ogni nuova notifica. La Commissione tiene e aggiorna regolarmente un registro pubblico di tutti i fornitori di servizi di intermediazione dei dati che forniscono i loro servizi nell'Unione. Le informazioni di cui al paragrafo 6, lettere a), b), c), d), f) e g), sono pubblicate nel registro pubblico.

11.   L'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati può imporre tariffe per la notifica, in conformità del diritto nazionale. Tali tariffe sono proporzionate e oggettive e si basano sui costi amministrativi relativi al monitoraggio della conformità e ad altre attività di controllo del mercato da parte dell'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati in relazione alle notifiche dei fornitori di servizi di intermediazione dei dati. Nel caso delle PMI e delle start-up, l'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati può applicare tariffe ridotte o consentire la notifica a titolo gratuito.

12.   I fornitori di servizi di intermediazione dei dati notificano all'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati ogni eventuale modifica delle informazioni fornite a norma del paragrafo 6 entro 14 giorni dalla data della modifica stessa.

13.   Qualora un fornitore di servizi di intermediazione dei dati cessi le sue attività, ne dà notifica entro 15 giorni alla pertinente autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati individuata a norma dei paragrafi 1, 2 e 3.

14.   L'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati notifica senza ritardo alla Commissione, per via elettronica, ciascuna notifica di cui ai paragrafi 12 e 13. La Commissione aggiorna di conseguenza il registro pubblico dei fornitori di servizi di intermediazione dei dati nell'Unione.

Articolo 12

Condizioni per la fornitura di servizi di intermediazione dei dati

La fornitura di servizi di intermediazione dei dati di cui all'articolo 10 è soggetta alle condizioni seguenti:

a)

il fornitore di servizi di intermediazione dei dati non utilizza i dati per i quali fornisce servizi di intermediazione dei dati per scopi diversi dalla messa a disposizione di tali dati agli utenti dei dati e fornisce servizi di intermediazione dei dati attraverso una persona giuridica distinta;

b)

le condizioni commerciali, compresa la fissazione del prezzo, per la fornitura di servizi di intermediazione dei dati a un titolare dei dati o a un utente dei dati non sono subordinate al fatto che il titolare dei dati o l'utente dei dati utilizzi altri servizi forniti dallo stesso fornitore di servizi di intermediazione dei dati o da un'entità collegata, e, in caso affermativo, in che misura il titolare dei dati o gli utenti dei dati utilizzano tali altri servizi;

c)

i dati raccolti su qualsiasi attività di una persona fisica o giuridica ai fini della fornitura del servizio di intermediazione dei dati, compresi la data, l'ora e i dati di geolocalizzazione, la durata dell'attività e i collegamenti con altre persone fisiche o giuridiche stabiliti dalla persona che utilizza il servizio di intermediazione dei dati, sono utilizzati solo per lo sviluppo di tale servizio di intermediazione dei dati, il che può comportare l'uso di dati per l'individuazione di frodi o a fini di cibersicurezza, e sono messi a disposizione dei titolari dei dati su richiesta;

d)

il fornitore di servizi di intermediazione dei dati agevola lo scambio dei dati nel formato in cui li riceve da un interessato o da un titolare dei dati, li converte in formati specifici solo allo scopo di migliorare l'interoperabilità a livello intrasettoriale e intersettoriale, se richiesto dall'utente dei dati, se prescritto dal diritto dell'Unione o per garantire l'armonizzazione con le norme internazionali o europee in materia di dati e offre agli interessati o ai titolari dei dati la possibilità di non partecipare a tali conversioni, a meno che la conversione non sia prescritta dal diritto dell'Unione;

e)

i servizi di intermediazione dei dati possono comprendere l'offerta di strumenti e servizi supplementari specifici ai titolari dei dati o agli interessati allo scopo specifico di facilitare lo scambio dei dati, come la conservazione temporanea, la cura, la conversione, l'anonimizzazione e la pseudonimizzazione, fermo restando che tali strumenti e servizi sono utilizzati solo su richiesta o approvazione esplicita del titolare dei dati o dell' interessato e gli strumenti di terzi offerti in tale contesto non utilizzano i dati per altri scopi;

f)

il fornitore di servizi di intermediazione dei dati provvede affinché la procedura di accesso al suo servizio sia equa, trasparente e non discriminatoria sia per gli interessati e i titolari dei dati sia per gli utenti dei dati, anche per quanto riguarda i prezzi e le condizioni di servizio;

g)

il fornitore di servizi di intermediazione dei dati dispone di procedure per prevenire pratiche fraudolente o abusive in relazione a soggetti che richiedono l' accesso tramite i suoi servizi di intermediazione dei dati;

h)

in caso di insolvenza, il fornitore di servizi di intermediazione dei dati garantisce una ragionevole continuità della fornitura dei suoi servizi di intermediazione dei dati e, nel caso tali servizi di intermediazione dei dati garantiscono la conservazione dei dati, dispone di meccanismi che consentano ai titolari dei dati e agli utenti dei dati di ottenere l' accesso ai loro dati o il trasferimento o il recupero degli stessi, e che consentano agli interessati, nel caso in cui tale fornitura di servizi di intermediazione dei dati sia fornita tra interessati e utenti dei dati, di esercitare i propri diritti;

i)

il fornitore di servizi di intermediazione dei dati adotta misure adeguate per garantire l'interoperabilità con altri servizi di intermediazione dei dati, tra l'altro mediante norme aperte di uso comune nel settore in cui opera il fornitore di servizi di intermediazione dei dati;

j)

il fornitore di servizi di intermediazione dei dati mette in atto adeguate misure tecniche, giuridiche e organizzative al fine di impedire il trasferimento di dati non personali o l' accesso a questi ultimi nel caso in cui ciò sia illegale a norma del diritto dell'Unione o del diritto nazionale dello Stato membro interessato;

k)

il fornitore di servizi di intermediazione dei dati informa senza ritardo i titolari dei dati in caso di trasferimento, accesso o utilizzo non autorizzati dei dati non personali che ha condiviso;

l)

il fornitore di servizi di intermediazione dei dati adotta le misure necessarie per garantire un adeguato livello di sicurezza per la conservazione, il trattamento e la trasmissione di dati non personali, e il fornitore di servizi di intermediazione dei dati assicura inoltre il massimo livello di sicurezza per la conservazione e la trasmissione di informazioni sensibili sotto il profilo della concorrenza;

m)

il fornitore di servizi di intermediazione dei dati che offre servizi agli interessati agisce nell'interesse superiore di questi ultimi nel facilitare l'esercizio dei loro diritti, in particolare informandoli e, se opportuno, fornendo loro consulenza in maniera concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile sugli utilizzi previsti dei dati da parte degli utenti dei dati e sui termini e le condizioni standard cui sono subordinati tali utilizzi, prima che gli interessati diano il loro consenso;

n)

qualora un fornitore di servizi di intermediazione dei dati fornisca strumenti per ottenere il consenso degli interessati o le autorizzazioni a trattare i dati messi a disposizione dai titolari dei dati, esso specifica, se del caso, la giurisdizione del paese terzo in cui si intende effettuare l'utilizzo dei dati e fornisce agli interessati gli strumenti per dare e revocare il consenso e ai titolari dei dati gli strumenti per dare e revocare le autorizzazioni a trattare i dati;

o)

il fornitore di servizi di intermediazione dei dati tiene un registro dell'attività di intermediazione dei dati.

Articolo 17

Registri pubblici delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute

1.   Ciascuna autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati tiene e aggiorna periodicamente un registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.

2.   A fini informativi, la Commissione tiene un registro pubblico dell'Unione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute. Purché sia registrata nel registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute conformemente all'articolo 18, un'entità può utilizzare, nelle proprie comunicazioni scritte e orali, il titolo «organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta nell'Unione» nonché un logo comune.

Per garantire che le organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute siano facilmente identificabili in tutta l'Unione, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, un disegno per il logo comune. Le organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute espongono il logo comune in modo chiaro su ogni pubblicazione online e offline relativa alle loro attività di altruismo dei dati. Il logo comune è accompagnato da un codice QR con un link al registro pubblico dell'Unione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 21

Obblighi specifici di tutela dei diritti e degli interessi degli interessati e dei titolari dei dati per quanto riguarda i loro dati

1.   Un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta informa in maniera chiara e facilmente comprensibile gli interessati o i titolari dei dati, prima di qualsiasi trattamento dei loro dati, in merito:

a)

agli obiettivi di interesse generale e, se opportuno, alla finalità determinata, esplicita e legittima per cui i dati devono essere trattati, e per i quali acconsentono al trattamento dei loro dati da parte di un utente dei dati;

b)

all'ubicazione e agli obiettivi di interesse generale per cui acconsentono a eventuali trattamenti effettuati in un paese terzo, nel caso in cui il trattamento sia effettuato dall‘organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta.

2.   L'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta non utilizza i dati per altri obiettivi diversi da quelli di interesse generale per i quali gli interessati o i titolari dei dati acconsentono al trattamento. L'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta non ricorre a pratiche commerciali ingannevoli per sollecitare la fornitura di dati.

3.   L'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta fornisce strumenti per ottenere il consenso degli interessati o le autorizzazioni al trattamento dei dati messi a disposizione dai titolari dei dati. L'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta fornisce altresì strumenti per l'agevole revoca di tale consenso o autorizzazione.

4.   L'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta adotta misure intese a garantire un livello adeguato di sicurezza per la conservazione e il trattamento di dati non personali che ha raccolto sulla base dell'altruismo dei dati.

5.   L'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta informa senza ritardo i titolari dei dati in caso di trasferimento, accesso o utilizzo non autorizzati dei dati non personali che ha condiviso.

6.   Qualora l'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta agevoli il trattamento dei dati da parte di terzi, anche fornendo strumenti per ottenere il consenso degli interessati o le autorizzazioni a trattare i dati messi a disposizione dai titolari dei dati, essa specifica, se del caso, la giurisdizione del paese terzo in cui i dati sono destinati a essere utilizzati.

Articolo 25

Modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati

1.   Al fine di facilitare la raccolta dei dati basata sull'altruismo dei dati, la Commissione adotta atti di esecuzione per l'istituzione e l'elaborazione di un modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati, previa consultazione del comitato europeo per la protezione dei dati, tenendo conto del parere del comitato europeo per l'innovazione in materia di dati e coinvolgendo opportunamente i pertinenti portatori di interessi. Il modulo permette di raccogliere il consenso o l’ autorizzazione in un formato uniforme in tutti gli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

2.   Il modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati utilizza un approccio modulare che ne consente la personalizzazione in funzione di settori specifici e finalità diverse.

3.   Qualora siano forniti dati personali, il modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati garantisce che gli interessati possano dare e revocare il proprio consenso a una specifica operazione di trattamento dei dati conformemente alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679.

4.   Il modulo è disponibile in un formato stampabile e facilmente comprensibile nonché in un formato elettronico predisposto per la lettura automatica.

CAPO V

Autorità competenti e disposizioni procedurali


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