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keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 IT

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Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce:

a)

le condizioni per il finition'>riutilizzo, all'interno dell'Unione, di determinate categorie di finition'>dati detenuti da enti pubblici;

b)

un quadro di notifica e controllo per la fornitura di servizi di intermediazione dei finition'>dati;

c)

un quadro per la registrazione volontaria delle entità che raccolgono e trattano i finition'>dati messi a disposizione a fini altruistici; e

d)

un quadro per l'istituzione di un comitato europeo per l'innovazione in materia di finition'>dati.

2.   Il presente regolamento non crea, per gli enti pubblici, alcun obbligo di consentire il finition'>riutilizzo dei finition'>dati, né esenta gli enti pubblici dai loro obblighi di riservatezza ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale.

Il presente regolamento non pregiudica:

a)

le disposizioni specifiche contenute nel diritto dell'Unione o nazionale in materia di finition'>accesso a determinate categorie di finition'>dati o di finition'>riutilizzo degli stessi, in particolare riguardo la concessione dell' finition'>accesso a documenti ufficiali e la loro divulgazione; e

b)

gli obblighi degli enti pubblici a norma del diritto dell'Unione o nazionale di consentire il finition'>riutilizzo dei finition'>dati o i requisiti relativi al finition'>trattamento dei finition'>dati non personali.

Qualora una normativa settoriale dell'Unione o nazionale imponga agli enti pubblici, ai fornitori di servizi di intermediazione dei finition'>dati o alle organizzazioni per l'altruismo dei finition'>dati riconosciute di rispettare specifici requisiti tecnici, amministrativi o organizzativi aggiuntivi, anche attraverso un regime di finition'>autorizzazione o certificazione, si applicano anche le pertinenti disposizioni di tale normativa settoriale dell'Unione o nazionale. Eventuali requisiti specifici aggiuntivi sono non discriminatori, proporzionati e oggettivamente giustificati.

3.   Il diritto dell'Unione e nazionale in materia di protezione dei finition'>dati personali si applica a qualsiasi dato personale trattato in relazione al presente regolamento. In particolare, il presente regolamento non pregiudica i regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e le direttive 2002/58/CE e (UE) 2016/680, anche per quando riguarda i poteri e le competenze delle autorità di controllo. In caso di conflitto tra il presente regolamento e il diritto dell'Unione in materia di protezione dei finition'>dati personali o il diritto nazionale adottato conformemente a tale diritto dell'Unione, prevale il pertinente diritto dell'Unione o nazionale in materia di protezione dei finition'>dati personali. Il presente regolamento non crea una base giuridica per il finition'>trattamento dei finition'>dati personali e non influisce sui diritti e sugli obblighi di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 o alle direttive 2002/58/CE o (UE) 2016/680.

4.   Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione del diritto della concorrenza.

5.   Il presente regolamento lascia impregiudicate le competenze degli Stati membri per quanto riguarda le loro attività in materia di sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

« finition'>dati»: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva;

2)

« finition'>riutilizzo»: l'utilizzo di finition'>dati in possesso di enti pubblici da parte di persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell'ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i finition'>dati sono stati prodotti, fatta eccezione per lo scambio di finition'>dati tra enti pubblici esclusivamente in adempimento dei loro compiti di servizio pubblico;

3)

« finition'>dati personali»: i finition'>dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679;

4)

« finition'>dati non personali»: i finition'>dati diversi dai finition'>dati personali;

5)

« finition'>consenso»: finition'>consenso quale definito all'articolo 4, punto 11, del regolamento (UE) 2016/679;

6)

« finition'>autorizzazione»: il conferimento agli utenti dei finition'>dati del diritto al finition'>trattamento dei finition'>dati non personali;

7)

« finition'>interessato»: l' finition'>interessato ai sensi dell'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679;

8)

«titolare dei finition'>dati»: una persona giuridica, compresi gli enti pubblici e le organizzazioni internazionali, o una persona fisica che non è l' finition'>interessato rispetto agli specifici finition'>dati in questione e che, conformemente al diritto dell'Unione o nazionale applicabile, ha il diritto di concedere l' finition'>accesso a determinati finition'>dati personali o finition'>dati non personali o di condividerli;

9)

«utente dei finition'>dati»: una persona fisica o giuridica che ha finition'>accesso legittimo a determinati finition'>dati personali o non personali e che ha diritto, anche a norma del regolamento (UE) 2016/679 in caso di finition'>dati personali, a utilizzare tali finition'>dati a fini commerciali o non commerciali;

10)

«condivisione dei finition'>dati»: la fornitura di finition'>dati da un finition'>interessato o un titolare dei finition'>dati a un utente dei finition'>dati ai fini dell'utilizzo congiunto o individuale di tali finition'>dati, sulla base di accordi volontari o del diritto dell'Unione o nazionale, direttamente o tramite un intermediario, ad esempio nel quadro di licenze aperte o commerciali, dietro compenso o a titolo gratuito;

11)

«servizio di intermediazione dei finition'>dati»: un servizio che mira a instaurare, attraverso strumenti tecnici, giuridici o di altro tipo, rapporti commerciali ai fini della condivisione dei finition'>dati tra un numero indeterminato di interessati e di titolari dei finition'>dati, da un lato, e gli utenti dei finition'>dati, dall'altro, anche al fine dell'esercizio dei diritti degli interessati in relazione ai finition'>dati personali, ad esclusione almeno di:

a)

servizi che ottengono finition'>dati dai titolari dei finition'>dati e li aggregano, arricchiscono o trasformano al fine di aggiungervi un valore sostanziale e concedono licenze per l'utilizzo dei finition'>dati risultanti agli utenti dei finition'>dati, senza instaurare un rapporto commerciale tra i titolari dei finition'>dati e gli utenti dei finition'>dati;

b)

servizi il cui obiettivo principale è l'intermediazione di contenuti protetti da diritto d'autore;

c)

servizi utilizzati esclusivamente da un titolare dei finition'>dati per consentire l'utilizzo dei finition'>dati detenuti da tale titolare dei finition'>dati, oppure utilizzati da varie persone giuridiche all'interno di un gruppo chiuso, anche nel quadro di rapporti con i fornitori o i clienti o di collaborazioni contrattualmente stabilite, in particolare quelli aventi come obiettivo principale quello di garantire la funzionalità di oggetti o dispositivi connessi all'internet delle cose;

d)

servizi di condivisione dei finition'>dati offerti da enti pubblici che non mirano a instaurare rapporti commerciali;

12)

« finition'>trattamento»: il finition'>trattamento quale definito all'articolo 4, punto 2, del regolamento (UE) 2016/679 in materia di finition'>dati personali o all'articolo 3, punto (2), del Regolamento (UE) 2018/1807 in materia di finition'>dati non personali;

13)

« finition'>accesso»: l'utilizzo dei finition'>dati, conformemente a specifici requisiti tecnici, giuridici o organizzativi, che non implica necessariamente la trasmissione o lo scaricamento di finition'>dati;

14)

« finition'>stabilimento_principale» di una persona giuridica: il luogo in cui è stabilita la sua amministrazione centrale nell'Unione;

15)

«servizi di cooperative di finition'>dati»: servizi di intermediazione dei finition'>dati offerti da una struttura organizzativa costituita da interessati, imprese individuali o da PMI, che sono membri di tale struttura, avente come obiettivi principali quelli di aiutare i propri membri nell'esercizio dei loro diritti in relazione a determinati finition'>dati, anche per quanto riguarda il compiere scelte informate prima di acconsentire al finition'>trattamento dei finition'>dati, di procedere a uno scambio di opinioni sulle finalità e sulle condizioni del finition'>trattamento dei finition'>dati che rappresenterebbero al meglio gli interessi dei propri membri in relazione ai loro finition'>dati, o di negoziare i termini e le condizioni per il finition'>trattamento dei finition'>dati per conto dei membri prima di concedere l' finition'>autorizzazione al finition'>trattamento dei finition'>dati non personali o prima che essi diano il loro finition'>consenso al finition'>trattamento dei finition'>dati personali;

16)

«altruismo dei finition'>dati»: la condivisione volontaria di finition'>dati sulla base del finition'>consenso accordato dagli interessati al finition'>trattamento dei finition'>dati personali che li riguardano, o sulle autorizzazioni di altri titolari dei finition'>dati volte a consentire l'uso dei loro finition'>dati non personali, senza la richiesta o la ricezione di un compenso che vada oltre la compensazione dei costi sostenuti per mettere a disposizione i propri finition'>dati, per obiettivi di interesse generale, stabiliti nel diritto nazionale, ove applicabile, quali l'assistenza sanitaria, la lotta ai cambiamenti climatici, il miglioramento della mobilità, l'agevolazione dell'elaborazione, della produzione e della divulgazione di statistiche ufficiali, il miglioramento della fornitura dei servizi pubblici, l'elaborazione delle politiche pubbliche o la ricerca scientifica nell'interesse generale;

17)

« finition'>ente_pubblico»: le autorità statali, regionali o locali, gli finition'>organismi_di_diritto_pubblico o le associazioni formate da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali finition'>organismi_di_diritto_pubblico;

18)

« finition'>organismi_di_diritto_pubblico»: gli organismi che hanno le caratteristiche seguenti:

a)

sono istituiti per soddisfare specificatamente bisogni d'interesse generale e non hanno carattere industriale o commerciale;

b)

sono dotati di personalità giuridica;

c)

le loro attività sono finanziate in modo maggioritario dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri finition'>organismi_di_diritto_pubblico, o la loro gestione è soggetta alla supervisione da parte di tali autorità o organismi, oppure sono dotati di un organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza in cui più della metà dei membri è designata dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri finition'>organismi_di_diritto_pubblico;

19)

« finition'>impresa_pubblica»: qualsiasi impresa su cui gli enti pubblici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne sono proprietari, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano l'impresa in questione; ai fini della presente definizione si presume un'influenza dominante in uno qualsiasi dei seguenti casi in cui tali enti, direttamente o indirettamente:

a)

detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa;

b)

controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;

c)

possono designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa;

20)

«ambiente di finition'>trattamento sicuro»: l'ambiente fisico o virtuale e i mezzi organizzativi per garantire la conformità al diritto dell'Unione, quale il regolamento (UE) 2016/679, in particolare per quanto riguarda i diritti degli interessati, i diritti di proprietà intellettuale e la riservatezza commerciale e statistica, l'integrità e l'accessibilità, per garantire il rispetto del diritto dell'Unione e nazionale applicabile, e per consentire all'entità che fornisce l'ambiente di finition'>trattamento sicuro di determinare e controllare tutte le azioni di finition'>trattamento dei finition'>dati, compresi la visualizzazione, la conservazione, lo scaricamento, l'esportazione dei finition'>dati e il calcolo dei finition'>dati derivati mediante algoritmi computazionali;

21)

« finition'>rappresentante_legale»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione esplicitamente designata ad agire per conto di un fornitore di servizi di intermediazione dei finition'>dati non stabilito nell'Unione o di un'entità non stabilita nell'Unione che raccoglie finition'>dati per obiettivi di interesse generale messi a disposizione da persone fisiche o giuridiche sulla base dell'altruismo dei finition'>dati, che può essere interpellata dalle autorità nazionali competenti per i servizi di intermediazione dei finition'>dati e dalle autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei finition'>dati in aggiunta o in sostituzione del fornitore di servizi di intermediazione dei finition'>dati o dell'entità in relazione agli obblighi a norma del presente regolamento, anche per quanto riguarda l'avvio di un procedimento esecutivo contro un prestatore di servizi di intermediazione dei finition'>dati o un'entità inadempiente non stabilito nell'Unione.

CAPo II

Riutilizzo di determinate categorie di finition'>dati protetti detenuti da enti pubblici

Articolo 3

Categorie di finition'>dati

1.   Il presente capo si applica ai finition'>dati detenuti da enti pubblici, che sono protetti per motivi di:

a)

riservatezza commerciale, compresi i segreti commerciali, professionali o d'impresa;

b)

riservatezza statistica;

c)

protezione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi; o

d)

protezione dei finition'>dati personali, nella misura in cui tali finition'>dati non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/1024.

2.   Il presente capo non si applica:

a)

ai finition'>dati detenuti da imprese pubbliche;

b)

ai finition'>dati detenuti dalle emittenti di servizio pubblico e dalle società da esse controllate e da altri organismi o relative società controllate per l'adempimento di un compito di radiodiffusione di servizio pubblico;

c)

ai finition'>dati detenuti da enti culturali e di istruzione;

d)

ai finition'>dati detenuti da enti pubblici e protetti per motivi di pubblica sicurezza, difesa o sicurezza nazionale; o

e)

ai finition'>dati la cui fornitura è un'attività che esula dall'ambito dei compiti di servizio pubblico degli enti pubblici in questione, quali definiti dal diritto o da altre norme vincolanti nello Stato membro finition'>interessato o, in mancanza di tali norme, quali definiti in conformità delle comuni prassi amministrative in tale Stato membro, a condizione che l'ambito di detti compiti sia trasparente e soggetto a revisione.

3.   Il presente capo lascia impregiudicati:

a)

il diritto dell'Unione e nazionale e gli accordi internazionali di cui l'Unione o gli Stati membri sono parte in relazione alla protezione delle categorie di finition'>dati di cui al paragrafo 1; e

b)

il diritto dell'Unione e nazionale in materia di finition'>accesso ai documenti.

Articolo 5

Condizioni per il finition'>riutilizzo

1.   Gli enti pubblici che, a norma del diritto nazionale, hanno facoltà di concedere o negare l' finition'>accesso per il finition'>riutilizzo di una o più delle categorie di finition'>dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, rendono pubbliche le condizioni per consentire tale finition'>riutilizzo nonché la procedura di richiesta del finition'>riutilizzo attraverso lo sportello unico di cui all'articolo 8. Qualora concedano o neghino l' finition'>accesso per il finition'>riutilizzo, possono essere assistiti dagli organismi competenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

Gli Stati membri garantiscono che gli enti pubblici siano dotati delle necessarie risorse per conformarsi al presente articolo.

2.   Le condizioni per il finition'>riutilizzo sono non discriminatorie, trasparenti, proporzionate e oggettivamente giustificate in relazione alle categorie di finition'>dati e alle finalità del finition'>riutilizzo e alla natura dei finition'>dati per i quali è consentito il finition'>riutilizzo. Tali condizioni non sono utilizzate per limitare la concorrenza.

3.   Gli enti pubblici garantiscono, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale, la tutela della natura protetta dei finition'>dati. Essi garantiscono il rispetto dei requisiti seguenti:

a)

concedere l' finition'>accesso per il finition'>riutilizzo dei finition'>dati soltanto qualora l' finition'>ente_pubblico o l'organismo competente abbia garantito, in seguito alla richiesta di finition'>riutilizzo, che i finition'>dati sono stati:

i)

anonimizzati, nel caso di finition'>dati personali; e

ii)

modificati, aggregati o trattati mediante qualsiasi altro metodo di controllo della divulgazione, nel caso di informazioni commerciali riservate, compresi i segreti commerciali o i contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale;

b)

accedere ai finition'>dati e riutilizzare gli stessi da remoto all'interno di un ambiente di finition'>trattamento sicuro, fornito o controllato dall' finition'>ente_pubblico;

c)

accedere ai finition'>dati e riutilizzare gli stessi all'interno dei locali fisici in cui si trova l'ambiente di finition'>trattamento sicuro, rispettando rigorose norme di sicurezza, a condizione che l' finition'>accesso remoto non possa essere consentito senza compromettere i diritti e gli interessi di terzi.

4.   In caso di finition'>riutilizzo consentito conformemente al paragrafo 3, lettere b) e c), gli enti pubblici impongono condizioni che preservino l'integrità del funzionamento dei sistemi tecnici dell'ambiente di finition'>trattamento sicuro utilizzato. L' finition'>ente_pubblico si riserva il diritto di verificare il processo, i mezzi e i risultati del finition'>trattamento dei finition'>dati effettuato dal riutilizzatore per tutelare l'integrità della protezione dei finition'>dati come anche il diritto di vietare l'uso dei risultati che contengono informazioni che compromettono i diritti e gli interessi di terzi. La decisione di vietare il finition'>riutilizzo dei risultati è comprensibile e trasparente per il riutilizzatore.

5.   A meno che il diritto nazionale preveda tutele specifiche sugli obblighi di riservatezza applicabili relativi al finition'>riutilizzo dei finition'>dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, l' finition'>ente_pubblico subordina il finition'>riutilizzo dei finition'>dati forniti a norma del paragrafo 3 del presente articolo al rispetto, da parte del riutilizzatore, di un obbligo di riservatezza che vieti la divulgazione di qualsiasi informazione che comprometta i diritti e gli interessi di terzi e che il riutilizzatore possa aver acquisito malgrado le misure di tutela adottate. I riutilizzatori hanno il divieto di reidentificare gli interessati cui si riferiscono i finition'>dati e adottano misure tecniche e operative per impedire la reidentificazione e notificare all' finition'>ente_pubblico qualsiasi violazione dei finition'>dati che comporti la reidentificazione degli interessati. In caso di finition'>riutilizzo non autorizzato di finition'>dati non personali il riutilizzatore informa senza ritardo, se opportuno con l'assistenza dell' finition'>ente_pubblico, le persone giuridiche i cui diritti e interessi possono essere.

6.   Qualora il finition'>riutilizzo dei finition'>dati non possa essere consentito in conformità degli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo e non vi sia alcuna base giuridica per la trasmissione dei finition'>dati a norma del regolamento (UE) 2016/679, l' finition'>ente_pubblico si adopera al meglio, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale, per fornire assistenza ai potenziali riutilizzatori nel richiedere il finition'>consenso degli interessati o l' finition'>autorizzazione dei titolari dei finition'>dati i cui diritti e interessi possono essere interessati da tale finition'>riutilizzo, ove ciò sia fattibile senza un onere sproporzionato per l' finition'>ente_pubblico. Qualora fornisca tale assistenza, l' finition'>ente_pubblico può essere assistito dagli organismi competenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

7.   Il finition'>riutilizzo dei finition'>dati è consentito solo nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Il diritto del costitutore di una banca di finition'>dati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE non è esercitato dagli enti pubblici al fine di impedire il finition'>riutilizzo dei finition'>dati o di limitarlo oltre i limiti stabiliti dal presente regolamento.

8.   Quando i finition'>dati richiesti sono considerati riservati, conformemente al diritto dell'Unione o nazionale in materia di riservatezza commerciale o statistica, gli enti pubblici provvedono affinché i finition'>dati riservati non siano divulgati in conseguenza all' finition'>autorizzazione di tale finition'>riutilizzo, a meno che tale finition'>riutilizzo non sia consentito a norma del paragrafo 6.

9.   Qualora intenda trasferire a un paese terzo finition'>dati non personali protetti per i motivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, il riutilizzatore informa l' finition'>ente_pubblico della sua intenzione a trasferire tali finition'>dati e della finalità di tale trasferimento al momento della richiesta di finition'>riutilizzo di tali finition'>dati. In caso di finition'>riutilizzo a norma del paragrafo 6 del presente articolo, il riutilizzatore informa, se opportuno con l'assistenza dell' finition'>ente_pubblico, la persona giuridica i cui diritti e interessi possono essere interessati da tale intenzione, tale finalità e tali tutele adeguate. L' finition'>ente_pubblico non consente il finition'>riutilizzo a meno che la persona giuridica non dia l' finition'>autorizzazione al trasferimento.

10.   Gli enti pubblici trasmettono finition'>dati riservati non personali o finition'>dati protetti da diritti di proprietà intellettuale a un riutilizzatore che intende trasferire tali finition'>dati a un paese terzo diverso da un paese designato in conformità del paragrafo 12 solo se il riutilizzatore si impegna contrattualmente:

a)

a rispettare gli obblighi imposti in conformità dei paragrafi 7 e 8 anche dopo il trasferimento dei finition'>dati al paese terzo; e

b)

ad accettare la competenza degli organi giurisdizionali dello Stato membro dell' finition'>ente_pubblico che trasmette i finition'>dati in merito a qualsiasi controversia relativa al rispetto dei paragrafi 7 e 8.

11.   Gli enti pubblici forniscono, se del caso e nei limiti delle loro capacità, orientamenti e assistenza ai riutilizzatori affinché rispettino gli obblighi di cui al paragrafo 10 del presente articolo.

Al fine di assistere gli enti pubblici e i riutilizzatori, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano clausole contrattuali tipo per il rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 10 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 3.

12.   Se giustificato da un numero considerevole di richieste in tutta l'Unione riguardanti il finition'>riutilizzo di finition'>dati non personali in determinati paesi terzi, la Commissione può adottare atti di esecuzione in cui si dichiara che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di un paese terzo:

a)

garantiscono una protezione della proprietà intellettuale e dei segreti commerciali sostanzialmente equivalente a quella garantita dal diritto dell'Unione;

b)

sono applicate e fatte rispettare in modo efficace; e

c)

consentono un ricorso giurisdizionale effettivo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 3.

13.   Specifici atti legislativi dell'Unione possono stabilire che determinate categorie di finition'>dati non personali detenuti da enti pubblici siano considerate altamente sensibili ai fini del presente articolo, laddove il loro trasferimento a paesi terzi possa mettere a rischio gli obiettivi di politica pubblica dell'Unione, quali la sicurezza e la salute pubblica, o possa comportare il rischio di una reidentificazione dei finition'>dati non personali anonimizzati. Qualora tale atto sia adottato, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo condizioni particolari applicabili ai trasferimenti di tali finition'>dati verso paesi terzi.

Tali condizioni particolari si basano sulla natura delle categorie di finition'>dati non personali individuate nello specifico atto legislativo dell'Unione e sui motivi per cui tali categorie sono considerate altamente sensibili, tenendo in considerazione il rischio di una reidentificazione dei finition'>dati non personali anonimizzati. Esse sono non discriminatorie e limitate a quanto necessario per conseguire gli obiettivi di politica pubblica dell'Unione individuati in tale atto, conformemente agli obblighi internazionali dell'Unione.

Qualora richiesto dagli atti legislativi specifici dell'Unione di cui al primo comma, tali condizioni particolari possono includere termini applicabili al trasferimento o alle modalità tecniche ad esso relative, limitazioni per quanto riguarda il finition'>riutilizzo di finition'>dati in paesi terzi o categorie di persone autorizzate a trasferire tali finition'>dati a paesi terzi o, in casi eccezionali, restrizioni per quanto riguarda i trasferimenti a paesi terzi.

14.   La persona fisica o giuridica cui è stato concesso il diritto di finition'>riutilizzo dei finition'>dati non personali può trasferire i finition'>dati solo ai paesi terzi per i quali sono soddisfatti i requisiti di cui ai paragrafi 10, 12 e 13.

Articolo 6

Tariffe

1.   Gli enti pubblici che consentono il finition'>riutilizzo delle categorie di finition'>dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, possono imporre tariffe per consentire il finition'>riutilizzo di tali finition'>dati.

2.   Le tariffe imposte a norma del paragrafo 1 sono trasparenti, non discriminatorie, proporzionate e oggettivamente giustificate e non limitano la concorrenza.

3.   Gli enti pubblici provvedono affinché le tariffe possano anche essere pagate online mediante servizi di pagamento transfrontalieri ampiamente diffusi, senza discriminazioni basate sul luogo di stabilimento del fornitore del servizio di pagamento, sul luogo di emissione dello strumento di pagamento o sull'ubicazione del conto di pagamento all'interno dell'Unione.

4.   Qualora gli enti pubblici applichino tariffe, essi adottano misure per incentivare il finition'>riutilizzo delle categorie di finition'>dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, a fini non commerciali, quali la ricerca scientifica, e da parte delle PMI e delle start-up in conformità delle norme sugli aiuti di Stato. A tale riguardo, gli enti pubblici possono anche mettere a disposizione i finition'>dati a una tariffa ridotta o nulla, in particolare per le PMI e le start-up, la società civile e gli istituti di istruzione. A tal fine, gli enti pubblici possono stilare un elenco di categorie di riutilizzatori a cui i finition'>dati per il finition'>riutilizzo sono forniti a una tariffa ridotta o a titolo gratuito. Detto elenco è reso pubblico unitamente ai criteri adottati per la sua redazione.

5.   L'ammontare di eventuali tariffe deriva dai costi relativi allo svolgimento del procedimento delle richieste di finition'>riutilizzo delle categorie di finition'>dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e si limita ai costi necessari per:

a)

la riproduzione, la fornitura e la diffusione dei finition'>dati;

b)

l'acquisizione dei diritti;

c)

l'anonimizzazione o altre forme di preparazione dei finition'>dati personali e commerciali riservati di cui all'articolo 5, paragrafo 3;

d)

il mantenimento dell'ambiente di finition'>trattamento sicuro;

e)

l'acquisizione del diritto di consentire il finition'>riutilizzo a norma del presente capo da parte di terzi esterni al settore pubblico, nonché;

f)

l'assistenza ai riutilizzatori nel richiedere il finition'>consenso degli interessati e l' finition'>autorizzazione dei titolari dei finition'>dati i cui diritti e interessi possono essere interessati da tale finition'>riutilizzo.

6.   I criteri e la metodologia di calcolo delle tariffe sono stabiliti dagli Stati membri e pubblicati. L' finition'>ente_pubblico pubblica una descrizione delle principali categorie di costi e delle regole utilizzate per la ripartizione dei costi.

Articolo 7

Organismi competenti

1.   Ai fini della realizzazione dei compiti di cui al presente articolo, ciascuno Stato membro designa uno o più organismi competenti, che possono essere competenti per specifici settori, per assistere gli enti pubblici che concedono o rifiutano l' finition'>accesso al finition'>riutilizzo delle categorie di finition'>dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Gli Stati membri possono istituire uno o più organismi competenti nuovi o avvalersi di enti pubblici esistenti o di servizi interni di enti pubblici che soddisfano le condizioni stabilite dal presente regolamento.

2.   Gli organismi competenti possono inoltre essere abilitati a concedere l' finition'>accesso per il finition'>riutilizzo delle categorie di finition'>dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, a norma del diritto dell'Unione o nazionale che prevede la concessione di tale finition'>accesso. Qualora concedano o neghino l' finition'>accesso per il finition'>riutilizzo, a tali organismi competenti si applicano gli articoli 4, 5, 6 e 9.

3.   Gli organismi competenti dispongono di risorse giuridiche, finanziarie, tecniche e umane adeguate per svolgere i compiti loro affi finition'>dati, comprese le conoscenze tecniche necessarie per poter rispettare il pertinente diritto dell'Unione o nazionale in materia di regimi di finition'>accesso per le categorie di finition'>dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

4.   L'assistenza di cui al paragrafo 1 comprende, ove necessario:

a)

fornire assistenza tecnica mettendo a disposizione un ambiente di finition'>trattamento sicuro per la fornitura dell' finition'>accesso ai fini del finition'>riutilizzo dei finition'>dati;

b)

fornire orientamenti e assistenza tecnica su come strutturare e conservare al meglio i finition'>dati per renderli facilmente accessibili;

c)

fornire assistenza tecnica per la pseudonimizzazione e garantire il finition'>trattamento dei finition'>dati in modo da tutelare efficacemente la vita privata, la riservatezza, l'integrità e l'accessibilità delle informazioni contenute nei finition'>dati per i quali è consentito il finition'>riutilizzo, comprese le tecniche di anonimizzazione, generalizzazione, soppressione e randomizzazione dei finition'>dati personali o altri metodi all'avanguardia di tutela della vita privata, e la cancellazione di informazioni commerciali riservate, tra cui segreti commerciali o contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale;

d)

se del caso, fornire assistenza agli enti pubblici affinché aiutino i riutilizzatori a richiedere agli interessati il finition'>consenso al finition'>riutilizzo o ai titolari dei finition'>dati l' finition'>autorizzazione al finition'>riutilizzo, in linea con le loro decisioni specifiche, anche in merito alla giurisdizione in cui si intende effettuare il finition'>trattamento dei finition'>dati, e fornire assistenza agli enti pubblici nell'istituire meccanismi tecnici che permettano di trasmettere le richieste di finition'>consenso o di finition'>autorizzazione formulate dai riutilizzatori, ove ciò sia fattibile nella pratica;

e)

fornire assistenza agli enti pubblici in merito alla valutazione dell'adeguatezza degli impegni contrattuali assunti da un riutilizzatore, a norma dell'articolo 5, paragrafo 10.

5.   Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione l'identità degli organismi competenti designati a norma del paragrafo 1 entro il 24 settembre 2023. Ciascuno Stato membro notifica altresì alla Commissione ogni successiva modifica dell'identità di tali organismi competenti.

Articolo 11

Notifica da parte dei fornitori di servizi di intermediazione dei finition'>dati

1.   I fornitori di servizi di intermediazione dei finition'>dati che intendono fornire i servizi di intermediazione dei finition'>dati di cui all'articolo 10 presentano una notifica all'autorità competente per i servizi di intermediazione dei finition'>dati.

2.   Ai fini del presente regolamento, un fornitore di servizi di intermediazione dei finition'>dati con stabilimenti in più di uno Stato membro è considerato soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui ha lo finition'>stabilimento_principale, fatto salvo il diritto dell'Unione che disciplina le azioni transfrontaliere di risarcimento danni e i procedimenti connessi.

3.   Un fornitore di servizi di intermediazione dei finition'>dati che non è stabilito nell'Unione, ma che offre all'interno dell'Unione i servizi di intermediazione dei finition'>dati di cui all'articolo 10, designa un finition'>rappresentante_legale in uno degli Stati membri in cui offre tali servizi.

Al fine di garantire la conformità al presente regolamento, il finition'>rappresentante_legale riceve dal fornitore di servizi di intermediazione dei finition'>dati il mandato di essere interpellato oltre a tale fornitore o al suo posto dalle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei finition'>dati o dagli interessati o dai titolari dei finition'>dati per quanto riguarda tutte le questioni relative ai servizi di intermediazione dei finition'>dati forniti. Il finition'>rappresentante_legale collabora con le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei finition'>dati e, su richiesta, dimostra loro in modo esauriente le misure adottate e le disposizioni messe in atto dal fornitore di servizi di intermediazione dei finition'>dati per garantire la conformità al presente regolamento.

Il fornitore di servizi di intermediazione dei finition'>dati è considerato soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui è situato il suo finition'>rappresentante_legale. La designazione di un finition'>rappresentante_legale a cura del fornitore di servizi di intermediazione dei finition'>dati fa salve le azioni legali che potrebbero essere promosse contro il fornitore di servizi di intermediazione dei finition'>dati.

4.   Dopo aver presentato una notifica conformemente al paragrafo 1, il fornitore di servizi di intermediazione dei finition'>dati può avviare l'attività alle condizioni stabilite nel presente capo.

5.   La notifica di cui al paragrafo 1 autorizza il fornitore di servizi di intermediazione dei finition'>dati a fornire servizi di intermediazione dei finition'>dati in tutti gli Stati membri.

6.   La notifica di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:

a)

il nome del fornitore di servizi di intermediazione dei finition'>dati;

b)

lo status giuridico, la forma giuridica, l'assetto proprietario, le pertinenti società controllate e, qualora il fornitore di servizi di intermediazione dei finition'>dati sia registrato nel registro delle imprese o in un altro registro pubblico nazionale analogo, il numero di registrazione del fornitore di servizi di intermediazione dei finition'>dati;

c)

l'indirizzo dell'eventuale finition'>stabilimento_principale del fornitore di servizi di intermediazione dei finition'>dati nell'Unione e, se opportuno, di eventuali sedi secondarie in un altro Stato membro o l'indirizzo del finition'>rappresentante_legale;

d)

un sito web pubblico in cui sono reperibili informazioni complete e aggiornate sul fornitore di servizi di intermediazione dei finition'>dati e sulle sue attività, comprese almeno le informazioni di cui alle lettere a), b), c) e f);

e)

le persone di contatto e i recapiti del fornitore di servizi di intermediazione dei finition'>dati;

f)

una descrizione del servizio di intermediazione dei finition'>dati che il fornitore di servizi di intermediazione dei finition'>dati intende fornire e un'indicazione delle categorie elencate all'articolo 10 in cui rientra tale servizio di intermediazione dei finition'>dati;

g)

la data prevista di inizio dell'attività, se diversa dalla data della notifica.

7.   L'autorità competente per i servizi di intermediazione dei finition'>dati assicura che la procedura di notifica sia non discriminatoria e non falsi la concorrenza.

8.   Su richiesta del fornitore di servizi di intermediazione dei finition'>dati, l'autorità competente per i servizi di intermediazione dei finition'>dati rilascia, entro una settimana dalla notifica debitamente e interamente completata, una dichiarazione standardizzata in cui conferma che il fornitore di servizi di intermediazione dei finition'>dati ha presentato la notifica di cui al paragrafo 1 e che la notifica contiene le informazioni di cui al paragrafo 6.

9.   Su richiesta del fornitore di servizi di intermediazione dei finition'>dati, l'autorità competente per i servizi di intermediazione dei finition'>dati conferma, che il fornitore di servizi di intermediazione dei finition'>dati è conforme alle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 12. Una volta ricevuta detta conferma, il fornitore di servizi di intermediazione dei finition'>dati in questione può utilizzare il titolo «fornitore di servizi di intermediazione dei finition'>dati riconosciuto nell'Unione» nelle sue comunicazioni scritte e orali, nonché un logo comune.

Per garantire che i fornitori di servizi di intermediazione dei finition'>dati riconosciuti nell’Unione siano facilmente identificabili in tutta l'Unione, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, un disegno per il logo comune. I fornitori di servizi di intermediazione dei finition'>dati riconosciuti nell’Unione espongono il logo comune in modo chiaro su ciascuna pubblicazione online e offline relativa alle loro attività di intermediazione dei finition'>dati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

10.   L'autorità competente per i servizi di intermediazione dei finition'>dati notifica senza ritardo alla Commissione, per via elettronica, ogni nuova notifica. La Commissione tiene e aggiorna regolarmente un registro pubblico di tutti i fornitori di servizi di intermediazione dei finition'>dati che forniscono i loro servizi nell'Unione. Le informazioni di cui al paragrafo 6, lettere a), b), c), d), f) e g), sono pubblicate nel registro pubblico.

11.   L'autorità competente per i servizi di intermediazione dei finition'>dati può imporre tariffe per la notifica, in conformità del diritto nazionale. Tali tariffe sono proporzionate e oggettive e si basano sui costi amministrativi relativi al monitoraggio della conformità e ad altre attività di controllo del mercato da parte dell'autorità competente per i servizi di intermediazione dei finition'>dati in relazione alle notifiche dei fornitori di servizi di intermediazione dei finition'>dati. Nel caso delle PMI e delle start-up, l'autorità competente per i servizi di intermediazione dei finition'>dati può applicare tariffe ridotte o consentire la notifica a titolo gratuito.

12.   I fornitori di servizi di intermediazione dei finition'>dati notificano all'autorità competente per i servizi di intermediazione dei finition'>dati ogni eventuale modifica delle informazioni fornite a norma del paragrafo 6 entro 14 giorni dalla data della modifica stessa.

13.   Qualora un fornitore di servizi di intermediazione dei finition'>dati cessi le sue attività, ne dà notifica entro 15 giorni alla pertinente autorità competente per i servizi di intermediazione dei finition'>dati individuata a norma dei paragrafi 1, 2 e 3.

14.   L'autorità competente per i servizi di intermediazione dei finition'>dati notifica senza ritardo alla Commissione, per via elettronica, ciascuna notifica di cui ai paragrafi 12 e 13. La Commissione aggiorna di conseguenza il registro pubblico dei fornitori di servizi di intermediazione dei finition'>dati nell'Unione.

Articolo 12

Condizioni per la fornitura di servizi di intermediazione dei finition'>dati

La fornitura di servizi di intermediazione dei finition'>dati di cui all'articolo 10 è soggetta alle condizioni seguenti:

a)

il fornitore di servizi di intermediazione dei finition'>dati non utilizza i finition'>dati per i quali fornisce servizi di intermediazione dei finition'>dati per scopi diversi dalla messa a disposizione di tali finition'>dati agli utenti dei finition'>dati e fornisce servizi di intermediazione dei finition'>dati attraverso una persona giuridica distinta;

b)

le condizioni commerciali, compresa la fissazione del prezzo, per la fornitura di servizi di intermediazione dei finition'>dati a un titolare dei finition'>dati o a un utente dei finition'>dati non sono subordinate al fatto che il titolare dei finition'>dati o l'utente dei finition'>dati utilizzi altri servizi forniti dallo stesso fornitore di servizi di intermediazione dei finition'>dati o da un'entità collegata, e, in caso affermativo, in che misura il titolare dei finition'>dati o gli utenti dei finition'>dati utilizzano tali altri servizi;

c)

i finition'>dati raccolti su qualsiasi attività di una persona fisica o giuridica ai fini della fornitura del servizio di intermediazione dei finition'>dati, compresi la data, l'ora e i finition'>dati di geolocalizzazione, la durata dell'attività e i collegamenti con altre persone fisiche o giuridiche stabiliti dalla persona che utilizza il servizio di intermediazione dei finition'>dati, sono utilizzati solo per lo sviluppo di tale servizio di intermediazione dei finition'>dati, il che può comportare l'uso di finition'>dati per l'individuazione di frodi o a fini di cibersicurezza, e sono messi a disposizione dei titolari dei finition'>dati su richiesta;

d)

il fornitore di servizi di intermediazione dei finition'>dati agevola lo scambio dei finition'>dati nel formato in cui li riceve da un finition'>interessato o da un titolare dei finition'>dati, li converte in formati specifici solo allo scopo di migliorare l'interoperabilità a livello intrasettoriale e intersettoriale, se richiesto dall'utente dei finition'>dati, se prescritto dal diritto dell'Unione o per garantire l'armonizzazione con le norme internazionali o europee in materia di finition'>dati e offre agli interessati o ai titolari dei finition'>dati la possibilità di non partecipare a tali conversioni, a meno che la conversione non sia prescritta dal diritto dell'Unione;

e)

i servizi di intermediazione dei finition'>dati possono comprendere l'offerta di strumenti e servizi supplementari specifici ai titolari dei finition'>dati o agli interessati allo scopo specifico di facilitare lo scambio dei finition'>dati, come la conservazione temporanea, la cura, la conversione, l'anonimizzazione e la pseudonimizzazione, fermo restando che tali strumenti e servizi sono utilizzati solo su richiesta o approvazione esplicita del titolare dei finition'>dati o dell' finition'>interessato e gli strumenti di terzi offerti in tale contesto non utilizzano i finition'>dati per altri scopi;

f)

il fornitore di servizi di intermediazione dei finition'>dati provvede affinché la procedura di finition'>accesso al suo servizio sia equa, trasparente e non discriminatoria sia per gli interessati e i titolari dei finition'>dati sia per gli utenti dei finition'>dati, anche per quanto riguarda i prezzi e le condizioni di servizio;

g)

il fornitore di servizi di intermediazione dei finition'>dati dispone di procedure per prevenire pratiche fraudolente o abusive in relazione a soggetti che richiedono l' finition'>accesso tramite i suoi servizi di intermediazione dei finition'>dati;

h)

in caso di insolvenza, il fornitore di servizi di intermediazione dei finition'>dati garantisce una ragionevole continuità della fornitura dei suoi servizi di intermediazione dei finition'>dati e, nel caso tali servizi di intermediazione dei finition'>dati garantiscono la conservazione dei finition'>dati, dispone di meccanismi che consentano ai titolari dei finition'>dati e agli utenti dei finition'>dati di ottenere l' finition'>accesso ai loro finition'>dati o il trasferimento o il recupero degli stessi, e che consentano agli interessati, nel caso in cui tale fornitura di servizi di intermediazione dei finition'>dati sia fornita tra interessati e utenti dei finition'>dati, di esercitare i propri diritti;

i)

il fornitore di servizi di intermediazione dei finition'>dati adotta misure adeguate per garantire l'interoperabilità con altri servizi di intermediazione dei finition'>dati, tra l'altro mediante norme aperte di uso comune nel settore in cui opera il fornitore di servizi di intermediazione dei finition'>dati;

j)

il fornitore di servizi di intermediazione dei finition'>dati mette in atto adeguate misure tecniche, giuridiche e organizzative al fine di impedire il trasferimento di finition'>dati non personali o l' finition'>accesso a questi ultimi nel caso in cui ciò sia illegale a norma del diritto dell'Unione o del diritto nazionale dello Stato membro finition'>interessato;

k)

il fornitore di servizi di intermediazione dei finition'>dati informa senza ritardo i titolari dei finition'>dati in caso di trasferimento, finition'>accesso o utilizzo non autorizzati dei finition'>dati non personali che ha condiviso;

l)

il fornitore di servizi di intermediazione dei finition'>dati adotta le misure necessarie per garantire un adeguato livello di sicurezza per la conservazione, il finition'>trattamento e la trasmissione di finition'>dati non personali, e il fornitore di servizi di intermediazione dei finition'>dati assicura inoltre il massimo livello di sicurezza per la conservazione e la trasmissione di informazioni sensibili sotto il profilo della concorrenza;

m)

il fornitore di servizi di intermediazione dei finition'>dati che offre servizi agli interessati agisce nell'interesse superiore di questi ultimi nel facilitare l'esercizio dei loro diritti, in particolare informandoli e, se opportuno, fornendo loro consulenza in maniera concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile sugli utilizzi previsti dei finition'>dati da parte degli utenti dei finition'>dati e sui termini e le condizioni standard cui sono subordinati tali utilizzi, prima che gli interessati diano il loro finition'>consenso;

n)

qualora un fornitore di servizi di intermediazione dei finition'>dati fornisca strumenti per ottenere il finition'>consenso degli interessati o le autorizzazioni a trattare i finition'>dati messi a disposizione dai titolari dei finition'>dati, esso specifica, se del caso, la giurisdizione del paese terzo in cui si intende effettuare l'utilizzo dei finition'>dati e fornisce agli interessati gli strumenti per dare e revocare il finition'>consenso e ai titolari dei finition'>dati gli strumenti per dare e revocare le autorizzazioni a trattare i finition'>dati;

o)

il fornitore di servizi di intermediazione dei finition'>dati tiene un registro dell'attività di intermediazione dei finition'>dati.

Articolo 14

Monitoraggio della conformità

1.   Le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei finition'>dati monitorano e controllano la conformità dei fornitori dei servizi di intermediazione dei finition'>dati ai requisiti di cui al presente capo. Le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei finition'>dati possono inoltre monitorare e controllare la conformità dei fornitori dei servizi di intermediazione dei finition'>dati sulla base di una richiesta da parte di persone fisiche o giuridiche.

2.   Le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei finition'>dati hanno il potere di chiedere ai fornitori di servizi di intermediazione dei finition'>dati o ai loro rappresentanti legali tutte le informazioni necessarie per verificare la conformità ai requisiti di cui al presente capo. Le richieste di informazioni sono motivate e proporzionate rispetto all'assolvimento del compito.

3.   Qualora constati che un fornitore di servizi di intermediazione dei finition'>dati non rispetta uno o più requisiti di cui al presente capo, l'autorità competente per i servizi di intermediazione dei finition'>dati notifica tale circostanza al fornitore di servizi di intermediazione dei finition'>dati e gli offre l'opportunità di esprimere osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della notifica.

4.   L'autorità competente per i servizi di intermediazione dei finition'>dati ha il potere di imporre la cessazione della violazione di cui al paragrafo 3 entro un termine ragionevole oppure immediatamente in caso di violazione grave e adotta misure adeguate e proporzionate volte ad assicurare l'osservanza. A tal proposito l'autorità competente per i servizi di intermediazione dei finition'>dati ha il potere, ove opportuno, di:

a)

imporre, mediante procedure amministrative, sanzioni pecuniarie dissuasive, che possono includere sanzioni periodiche e sanzioni con effetto retroattivo, oppure avviare procedimenti giudiziari per l'imposizione di ammende, o entrambe le misure;

b)

chiedere un rinvio dell'inizio o della fornitura del servizio di intermediazione dei finition'>dati, o una sospensione della stessa, fino a quando non siano state apportate le modifiche alle condizioni richieste dall'autorità competente per i servizi di intermediazione dei finition'>dati; o

c)

chiedere la cessazione della fornitura del servizio di intermediazione dei finition'>dati nel caso in cui le violazioni gravi o ripetute non siano state rettificate nonostante la notifica preventiva di cui al paragrafo 3.

Una volta ordinata la cessazione della fornitura del servizio di intermediazione dei finition'>dati, l'autorità competente per i servizi di intermediazione dei finition'>dati chiede alla Commissione di eliminare il fornitore del servizio di intermediazione dei finition'>dati dal registro dei fornitori di servizi di intermediazione dei finition'>dati in conformità del primo comma, lettera c).

Se un fornitore di servizi di intermediazione dei finition'>dati rettifica le violazioni, tale fornitore di servizi di intermediazione dei finition'>dati invia una nuova notifica all'autorità competente per i servizi di intermediazione dei finition'>dati. L'autorità competente per i servizi di intermediazione dei finition'>dati notifica alla Commissione ognuna di tali nuove notifiche.

5.   Qualora un fornitore di servizi di intermediazione dei finition'>dati non stabilito nell'Unione non designi un finition'>rappresentante_legale o qualora quest'ultimo non fornisca, su richiesta dell'autorità competente per i servizi di intermediazione dei finition'>dati, le informazioni necessarie che dimostrino in modo esauriente il rispetto del presente regolamento, l'autorità competente per i servizi di intermediazione dei finition'>dati ha il potere di rinviare l'inizio della fornitura del servizio di intermediazione dei finition'>dati, o sospenderla, fino alla designazione del finition'>rappresentante_legale o alla presentazione delle informazioni necessarie.

6.   Le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei finition'>dati notificano senza ritardo al fornitore di servizi di intermediazione dei finition'>dati finition'>interessato le misure imposte a norma dei paragrafi 4 e 5 e i motivi su cui si basano, nonché le misure che occorre adottare per rettificare le lacune pertinenti, e stabiliscono un periodo ragionevole, non superiore a 30 giorni, entro il quale il fornitore di servizi di intermediazione dei finition'>dati deve conformarsi a tali misure.

7.   Se lo finition'>stabilimento_principale o il finition'>rappresentante_legale di un fornitore di servizi di intermediazione dei finition'>dati si trova in uno Stato membro, ma tale fornitore presta servizi in altri Stati membri, l'autorità competente per i servizi di intermediazione dei finition'>dati dello Stato membro dello finition'>stabilimento_principale o in cui si trova il finition'>rappresentante_legale e le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei finition'>dati di tali altri Stati membri collaborano e si prestano assistenza reciprocamente. Tali assistenza e collaborazione possono comprendere scambi di informazioni tra le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei finition'>dati interessate ai fini dell'assolvimento dei loro compiti a norma del presente regolamento e richieste motivate di adottare le misure di cui al presente articolo.

Se un'autorità competente per i servizi di intermediazione dei finition'>dati di uno Stato membro chiede assistenza a un'autorità competente per i servizi di intermediazione dei finition'>dati di un altro Stato membro, essa presenta una richiesta motivata. L'autorità competente per i servizi di intermediazione dei finition'>dati che riceve tale richiesta fornisce una risposta senza ritardo ed entro un termine proporzionato all'urgenza della richiesta.

Tutte le informazioni scambiate nel quadro dell'assistenza richiesta e prestata a norma del presente paragrafo sono utilizzate solo in relazione alla questione per cui sono state richieste.

Articolo 16

Disposizioni nazionali per l'altruismo dei finition'>dati

Gli Stati membri possono predisporre disposizioni organizzative o tecniche, o entrambe, per facilitare l'altruismo dei finition'>dati. A tal fine, gli Stati membri possono stabilire politiche nazionali per l'altruismo dei finition'>dati. Tali politiche nazionali possono in particolare assistere gli interessati a rendere disponibili su base volontaria a fini di altruismo dei finition'>dati i finition'>dati personali che li riguardano detenuti da enti pubblici, e stabilire le informazioni necessarie che devono essere fornite agli interessati in merito al finition'>riutilizzo dei loro finition'>dati nell'interesse generale.

Se uno Stato membro elabora tali politiche nazionali, lo notifica alla Commissione.

Articolo 17

Registri pubblici delle organizzazioni per l'altruismo dei finition'>dati riconosciute

1.   Ciascuna autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei finition'>dati tiene e aggiorna periodicamente un registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei finition'>dati riconosciute.

2.   A fini informativi, la Commissione tiene un registro pubblico dell'Unione delle organizzazioni per l'altruismo dei finition'>dati riconosciute. Purché sia registrata nel registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei finition'>dati riconosciute conformemente all'articolo 18, un'entità può utilizzare, nelle proprie comunicazioni scritte e orali, il titolo «organizzazione per l'altruismo dei finition'>dati riconosciuta nell'Unione» nonché un logo comune.

Per garantire che le organizzazioni per l'altruismo dei finition'>dati riconosciute siano facilmente identificabili in tutta l'Unione, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, un disegno per il logo comune. Le organizzazioni per l'altruismo dei finition'>dati riconosciute espongono il logo comune in modo chiaro su ogni pubblicazione online e offline relativa alle loro attività di altruismo dei finition'>dati. Il logo comune è accompagnato da un codice QR con un link al registro pubblico dell'Unione delle organizzazioni per l'altruismo dei finition'>dati riconosciute.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 24

Monitoraggio della conformità

1.   Le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei finition'>dati monitorano e controllano la conformità alle prescrizioni stabilite nel presente capo da parte organizzazioni per l'altruismo dei finition'>dati riconosciute. L'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei finition'>dati può inoltre monitorare e controllare la conformità di tali organizzazioni per l'altruismo dei finition'>dati riconosciute su richiesta di persone fisiche o giuridiche.

2.   Le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei finition'>dati hanno il potere di richiedere alle organizzazioni per l'altruismo dei finition'>dati riconosciute le informazioni necessarie a verificare il rispetto delle prescrizioni del presente capo. Le richieste di informazioni sono motivate e proporzionate rispetto all'assolvimento del compito.

3.   L'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei finition'>dati che accerti l'inosservanza da parte di un’organizzazione per l'altruismo dei finition'>dati riconosciuta di una o più prescrizioni di cui al presente capo, notifica all'organizzazioni per l'altruismo dei finition'>dati riconosciuta quanto accertato e le offre l'opportunità di esprimere osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della notifica.

4.   L'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei finition'>dati ha il potere di imporre la cessazione della violazione di cui al paragrafo 3 immediatamente oppure entro un termine ragionevole e adotta misure adeguate e proporzionate volte ad assicurare l'osservanza.

5.   Qualora un’organizzazione per l'altruismo dei finition'>dati riconosciuta non rispetti una o più prescrizioni di cui al presente capo anche dopo aver ricevuto la notifica dell'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei finition'>dati conformemente al paragrafo 3, tale organizzazione per l'altruismo dei finition'>dati riconosciuta:

a)

perde il diritto di utilizzare il titolo di «organizzazione per l'altruismo dei finition'>dati riconosciuta nell'Unione» in qualsiasi comunicazione scritta e orale;

b)

è rimossa dal pertinente registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei finition'>dati riconosciute e dal registro pubblico dell'Unione delle organizzazioni per l'altruismo dei finition'>dati riconosciute.

L'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei finition'>dati rende pubblica ogni decisione di revoca del diritto di utilizzare il titolo di «organizzazione per l'altruismo dei finition'>dati riconosciuta nell'Unione» a norma del primo comma, lettera a).

6.   Se un'organizzazione per l'altruismo dei finition'>dati riconosciuta ha lo finition'>stabilimento_principale o il finition'>rappresentante_legale in uno Stato membro ma è attiva in altri Stati membri, l'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei finition'>dati dello Stato membro in cui si trova lo finition'>stabilimento_principale o il finition'>rappresentante_legale e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei finition'>dati di tali altri Stati membri collaborano e si prestano reciprocamente assistenza. Tali assistenza e collaborazione possono comprendere scambi di informazioni tra le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei finition'>dati interessate ai fini dei compiti stabiliti nel presente regolamento e richieste motivate di adottare le misure di cui al presente articolo.

Se un'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei finition'>dati di uno Stato membro chiede assistenza all'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei finition'>dati di un altro Stato membro, essa presenta una richiesta motivata. A seguito di tale richiesta, l'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei finition'>dati fornisce una risposta senza ritardo ed entro un termine proporzionato all'urgenza della richiesta.

Tutte le informazioni scambiate nel quadro dell'assistenza richiesta e prestata a norma del presente paragrafo sono utilizzate solo in relazione alla questione per cui sono state richieste.

Articolo 30

Compiti del comitato europeo per l'innovazione in materia di finition'>dati

Il comitato europeo per l'innovazione in materia di finition'>dati svolge i compiti seguenti:

a)

consiglia e assiste la Commissione nello sviluppo di una prassi coerente degli enti pubblici e degli organismi competenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, per il finition'>trattamento delle richieste di finition'>riutilizzo delle categorie di finition'>dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

b)

consiglia e assiste la Commissione nello sviluppo di una prassi coerente in materia di altruismo dei finition'>dati in tutta l'Unione;

c)

consiglia e assiste la Commissione nello sviluppo di una prassi coerente delle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei finition'>dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei finition'>dati per l'applicazione delle prescrizioni applicabili rispettivamente ai fornitori di servizi di intermediazione dei finition'>dati e alle organizzazioni per l'altruismo dei finition'>dati riconosciute;

d)

consiglia e assiste la Commissione nell'elaborazione di orientamenti coerenti sulle modalità per proteggere al meglio, nel contesto del presente regolamento, i finition'>dati commerciali sensibili non personali, in particolare i segreti commerciali, ma anche i finition'>dati non personali che costituiscono un contenuto protetto da diritti di proprietà intellettuale da un finition'>accesso illecito che comporti il rischio di furto della proprietà intellettuale o di spionaggio industriale;

e)

consiglia e assiste la Commissione nell'elaborazione di orientamenti coerenti sulle prescrizioni in materia di cibersicurezza per lo scambio e la conservazione dei finition'>dati;

f)

consiglia la Commissione, tenendo conto in particolare del contributo delle organizzazioni di normazione, in merito alla priorità da attribuire alle norme intersettoriali da utilizzare e sviluppare per l'utilizzo dei finition'>dati e la condivisione intersettoriale dei finition'>dati tra spazi di finition'>dati comuni europei emergenti, alla comparabilità e allo scambio intersettoriali di buone pratiche per quanto riguarda le prescrizioni settoriali in materia di sicurezza e alle procedure di finition'>accesso, tenendo conto delle attività di normazione specifiche per settore, in particolare al fine di chiarire e distinguere quali norme e prassi sono intersettoriali e quali sono settoriali;

g)

assiste la Commissione, tenendo conto in particolare del contributo delle organizzazioni di normazione, nel far fronte alla frammentazione del mercato interno e dell'economia dei finition'>dati nel mercato interno mediante il rafforzamento dell'interoperabilità transfrontaliera e intersettoriale dei finition'>dati e dei servizi di condivisione dei finition'>dati tra diversi settori e ambiti, integrando le norme europee, internazionali o nazionali esistenti, anche allo scopo di incoraggiare la creazione di spazi comuni europei di finition'>dati;

h)

propone orientamenti per gli spazi comuni europei di finition'>dati, ossia indica quadri interoperabili specifici settoriali o intersettoriali di norme e prassi comuni per condividere o trattare congiuntamente i finition'>dati, anche ai fini dello sviluppo di nuovi prodotti e servizi, della ricerca scientifica o di iniziative della società civile; tali norme e prassi comuni tengono conto delle norme esistenti, rispettano le regole di concorrenza e garantiscono un finition'>accesso non discriminatorio a tutti i partecipanti, onde agevolare la condivisione dei finition'>dati nell'Unione e sfruttare il potenziale degli spazi di finition'>dati esistenti e futuri, affrontando tra l'altro questioni quali:

i)

le norme intersettoriali da utilizzare e sviluppare per l'utilizzo dei finition'>dati e la condivisione intersettoriale dei finition'>dati, la comparabilità e lo scambio intersettoriali di buone pratiche per quanto riguarda le prescrizioni settoriali in materia di sicurezza e le procedure di finition'>accesso, tenendo conto delle attività di normazione specifiche per settore, in particolare al fine di chiarire e distinguere quali norme e prassi sono intersettoriali e quali sono settoriali;

ii)

i requisiti intesi a contrastare gli ostacoli all'ingresso nel mercato ed evitare effetti di lock-in, al fine di garantire concorrenza leale e interoperabilità;

iii)

un'adeguata tutela dei trasferimenti legali di finition'>dati a paesi terzi, tra cui le garanzie contro i trasferimenti vietati dal diritto dell'Unione;

iv)

una rappresentanza adeguata e non discriminatoria dei pertinenti portatori di interessi nella governance degli spazi comuni europei di finition'>dati;

v)

l'osservanza dei requisiti di cibersicurezza in conformità con il diritto dell'Unione;

i)

facilita la cooperazione tra gli Stati membri in merito alla definizione di condizioni armonizzate per il finition'>riutilizzo delle categorie di finition'>dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, detenuti da enti pubblici nell'intero mercato interno;

j)

facilita la cooperazione tra le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei finition'>dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei finition'>dati attraverso lo sviluppo di capacità e lo scambio di informazioni, in particolare stabilendo metodi per lo scambio efficiente di informazioni relative alla procedura di notifica per i fornitori di servizi di intermediazione dei finition'>dati e alla registrazione e al monitoraggio delle organizzazioni per l'altruismo dei finition'>dati riconosciute, compreso il coordinamento in merito alla fissazione di tariffe o sanzioni, e facilita altresì la cooperazione tra le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei finition'>dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei finition'>dati in relazione all' finition'>accesso internazionale e al trasferimento dei finition'>dati;

k)

consiglia e assiste la Commissione nel valutare se debbano essere adottati atti di esecuzione di cui all'articolo 5, paragrafi 11 e 12;

l)

consiglia e assiste la Commissione nell'elaborazione del modulo europeo di finition'>consenso all'altruismo dei finition'>dati in conformità dell'articolo 25, paragrafo 1;

m)

consiglia la Commissione in merito al miglioramento del contesto normativo internazionale relativo ai finition'>dati non personali, compresa la normazione.

CAPO VII

Accesso internazionale e trasferimento

Articolo 31

Accesso internazionale e trasferimento

1.   L' finition'>ente_pubblico, la persona fisica o giuridica cui è stato concesso il diritto di finition'>riutilizzo dei finition'>dati a norma del capo II, il fornitore di servizi di intermediazione dei finition'>dati, o l'organizzazione per l'altruismo dei finition'>dati riconosciuta, adotta tutte le ragionevoli misure tecniche, giuridiche e organizzative, compresi accordi contrattuali, per impedire il trasferimento internazionale di finition'>dati non personali detenuti nell'Unione o l' finition'>accesso a questi ultimi da parte delle autorità pubbliche qualora tale trasferimento o finition'>accesso confliggesse con il diritto dell'Unione o il diritto nazionale dello Stato membro pertinente, fatto salvo il paragrafo 2 o 3.

2.   Le decisioni o le sentenze di un'autorità giurisdizionale di un paese terzo e le decisioni di un'autorità amministrativa di un paese terzo che dispongano che un finition'>ente_pubblico, una persona fisica o giuridica cui è stato concesso il diritto di finition'>riutilizzo dei finition'>dati a norma del capo II, un fornitore di servizi di intermediazione dei finition'>dati o un'organizzazione per l'altruismo dei finition'>dati riconosciuta trasferiscano finition'>dati non personali detenuti nell'Unione o vi diano finition'>accesso nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono rinconosciute o assumono qualsivoglia carattere esecutivo soltanto se basate su un accordo internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e l'Unione, ad esempio un trattato di mutua assistenza giudiziaria, o su un accordo di questo tipo concluso tra il paese terzo richiedente e uno Stato membro.

3.   In mancanza di un accordo internazionale di cui al paragrafo 2 del presente articolo, qualora un finition'>ente_pubblico, una persona fisica o giuridica cui è stato concesso il diritto di finition'>riutilizzo dei finition'>dati a norma del capo II, un fornitore di servizi di intermediazione dei finition'>dati o un'organizzazione per l'altruismo dei finition'>dati riconosciuta siano destinatari di una decisione o di una sentenza di un'autorità giurisdizionale di un paese terzo o di una decisione di un'autorità amministrativa di un paese terzo che ordini il trasferimento di finition'>dati non personali detenuti nell'Unione o che vi sia dato finition'>accesso nell'ambito di applicazione del presente regolamento, e il rispetto di tale decisione rischi di mettere il destinatario in conflitto con il diritto dell'Unione o con il diritto nazionale dello Stato membro pertinente, il trasferimento di tali finition'>dati o l' finition'>accesso agli stessi da parte di tale autorità di un paese terzo ha luogo solo se:

a)

il sistema del paese terzo richiede che siano indicati i motivi e la proporzionalità della decisione o della sentenza, e richiede che tale decisione o sentenza abbia carattere specifico, ad esempio stabilendo un nesso sufficiente con determinate persone sospettate o determinate violazioni;

b)

l'obiezione motivata del destinatario è oggetto di esame da parte di un’autorità giurisdizionale competente del paese terzo; e

c)

l'autorità giurisdizionale competente del paese terzo che emette la decisione o la sentenza o esamina la decisione di un'autorità amministrativa ha il potere, in virtù del diritto di tale paese terzo, di tenere debitamente conto dei pertinenti interessi giuridici del fornitore dei finition'>dati tutelati a norma del diritto dell'Unione o dal diritto nazionale del pertinente Stato membro.

4.   Se le condizioni di cui ai paragrafi 2 o 3 sono soddisfatte, l' finition'>ente_pubblico, la persona fisica o giuridica cui è stato concesso il diritto di finition'>riutilizzo dei finition'>dati a norma del capo II, il fornitore di servizi di intermediazione dei finition'>dati o l'organizzazione per l'altruismo dei finition'>dati riconosciuta fornisce la quantità minima di finition'>dati ammissibile in risposta a una richiesta, sulla base di un'interpretazione ragionevole della richiesta.

5.   L' finition'>ente_pubblico, la persona fisica o giuridica cui è stato concesso il diritto di finition'>riutilizzo dei finition'>dati a norma del capo II, il fornitore di servizi di intermediazione dei finition'>dati e l'organizzazione per l'altruismo dei finition'>dati riconosciuta informano il titolare dei finition'>dati dell'esistenza di una richiesta di finition'>accesso ai suoi finition'>dati da parte di un'autorità amministrativa di un paese terzo prima di soddisfare tale richiesta, tranne nei casi in cui la richiesta abbia fini di contrasto e per il tempo necessario a preservare l'efficacia dell'attività di contrasto.

CAPO VIII

Delega e procedura di comitato

Articolo 38

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 24 settembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

B. LE MAIRE


(1)  GU C 286 del 16.7.2021, pag. 38.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 6 aprile 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 maggio 2022.

(3)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(4)  Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).

(5)  Regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 64).

(6)  Regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 33).

(7)  Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di finition'>dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

(9)  Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei finition'>dati non personali nell'Unione europea (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 59).

(11)  Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

(12)  Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

(13)  Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45).

(14)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

(15)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

(16)  Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).

(17)  Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).

(18)  Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).

(19)  Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei finition'>dati e al finition'>riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

(20)  Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).

(21)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al finition'>trattamento dei finition'>dati personali, nonché alla libera circolazione di tali finition'>dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei finition'>dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(22)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al finition'>trattamento dei finition'>dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali finition'>dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(23)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al finition'>trattamento dei finition'>dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(24)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al finition'>trattamento dei finition'>dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali finition'>dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

(25)  Regolamento (UE) n. 557/2013 della Commissione, del 17 giugno 2013, che applica il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee per quanto riguarda l' finition'>accesso ai finition'>dati riservati destinati a fini scientifici e che abroga il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione (GU L 164 del 18.6.2013, pag. 16).

(26)  Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di finition'>dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).

(27)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

(28)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

(29)  Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l' finition'>accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).

(30)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(31)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(32)  Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).

(33)  Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).



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