keyboard_tab Data Act 2023/2854 IT
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- 1 Articolo 20 Compenso in casi di necessità eccezionale
- 1 Articolo 47 Modifica del regolamento (UE) 2017/2394
- 1 Articolo 48 Modifica della direttiva (UE) 2020/1828
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
CONDIVISIONE DEI DATI DA IMPRESA A CONSUMATORE E DA IMPRESA A IMPRESA
CAPO III
OBBLIGHI PER I TITOLARI DEI DATI TENUTI A METTERE A DISPOSIZIONE I DATI A NORMA DEL DIRITTO DELL’UNIONE
CAPO IV
CLAUSOLE CONTRATTUALI ABUSIVE RELATIVE ALL’ACCESSO AI DATI E AL RELATIVO UTILIZZO TRA IMPRESE
CAPO V
METTERE I DATI A DISPOSIZIONE DI ENTI PUBBLICI, DELLA COMMISSIONE, DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA E DI ORGANISMI DELL’UNIONE SULLA BASE DI NECESSITÀ ECCEZIONALI
CAPO VI
PASSAGGIO TRA SERVIZI DI TRATTAMENTO DEI DATI
CAPO VII
ACCESSO GOVERNATIVO E TRASFERIMENTO INTERNAZIONALI DI DATI NON PERSONALI
CAPO VIII
INTEROPERABILITÀ
CAPO IX
ATTUAZIONE ED ESECUZIONE
CAPO X
DIRITTO « SUI GENERIS » A NORMA DELLA DIRETTIVA 96/9/CE
CAPO XI
DISPOSIZIONI FINALI
- alfabetizzazione in materia di dati
- dati
- metadati
- dati personali
- dati non personali
- prodotto connesso
- servizio correlato
- trattamento
- servizio di trattamento dei dati
- stesso tipo di servizio
- servizio di intermediazione dei dati
- interessato
- utente
- titolare dei dati
- destinatario dei dati
- dati del prodotto
- dati di un servizio correlato
- dati prontamente disponibili
- segreto commerciale
- detentore del segreto commerciale
- profilazione
- messa a disposizione sul mercato
- immissione sul mercato
- consumatore
- impresa
- piccola impresa
- microimpresa
- organismi dell’Unione
- ente pubblico
- emergenza pubblica
- cliente
- assistenti virtuali
- risorse digitali
- infrastruttura TIC locale
- passaggio
- tariffe di uscita dei dati
- tariffe di passaggio
- equivalenza funzionale
- dati esportabili
- contratto intelligente
- interoperabilità
- specifica di interoperabilità aperta
- specifiche comuni
- norma armonizzata
- dati 18
- ue / 10
- compenso 6
- regolamento 6
- titolare 5
- disposizione 4
- dell’articolo 4
- modifica 4
- diritto 4
- direttiva 4
- richiesta 4
- equo 3
- dell’unione 3
- messa 3
- soddisfare 3
- europea 3
- centrale 3
- banca 3
- ente_pubblico 3
- lettera 3
- articolo 3
- norma 3
- costi 3
- aggiunto 2
- ufficiali 2
- margine 2
- ragionevole 2
- eli: 2
- gu l / 2
- impresa 2
- normativa 2
- utilizzo 2
- sull’accesso 2
- produzione 2
- statistiche 2
- armonizzate 2
- punto 2
- nell’allegato 2
- consente 2
- l’acquisto 2
- norme 2
- riguardante 2
- dicembre 2
- consiglio 2
- europeo 2
- parlamento 2
- seguente: 2
- nazionale 2
- http://dataeuropaeu/eli/reg///oj» 2
- fine 2
Articolo 20
Compenso in casi di necessità eccezionale
1. I titolari dei dati diversi dalle microimprese e piccole imprese mettono a disposizione a titolo gratuito i dati necessari per rispondere a un’ emergenza_pubblica a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a). L’ ente_pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o l’organismo dell’Unione che ha ricevuto i dati fornisce un riconoscimento pubblico al titolare dei dati se richiesto da quest’ultimo.
2. Il titolare dei dati ha diritto a un compenso equo per la messa a disposizione dei dati al fine di soddisfare una richiesta presentata a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera b). Tale compenso copre i costi tecnici e organizzativi sostenuti per soddisfare la richiesta, compresi, se del caso, i costi di anonimizzazione, pseudonimizzazione, aggregazione e di adattamento tecnico, e un margine ragionevole. Su richiesta dell’ ente_pubblico, della Commissione, della Banca centrale europea o dell’organismo dell’Unione, il titolare dei dati fornisce informazioni sulla base per il calcolo dei costi e del margine ragionevole.
3. Il paragrafo 2 si applica anche quando una micro impresa e una piccola impresa chiedono un compenso per la messa a disposizione dei dati.
4. I titolari dei dati non hanno diritto a un compenso per la messa a disposizione dei dati al fine di soddisfare una richiesta presentata a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), se il compito specifico svolto nell’interesse pubblico è la produzione di statistiche ufficiali e se il diritto nazionale non consente l’acquisto di dati. Se il diritto nazionale non consente l’acquisto di dati per la produzione di statistiche ufficiali, gli Stati membri lo notificano alla Commissione.
5. Se l’ ente_pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o l’organismo dell’Unione è in disaccordo sul livello di compenso richiesto dal titolare dei dati, può presentare un reclamo all’autorità competente, designata ai sensi dell’articolo 37, dello Stato membro in cui il titolare dei dati è stabilito.
Articolo 47
Modifica del regolamento (UE) 2017/2394
Nell’allegato del regolamento (UE) 2017/2394 è aggiunto il punto seguente:
«29. | Regolamento (UE) 2023/2854 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, riguardante norme armonizzate sull’accesso equo ai dati e sul loro utilizzo e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva (UE) 2020/1828 (normativa sui dati) (GU L 2023/2854, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2854/oj).» |
Articolo 48
Modifica della direttiva (UE) 2020/1828
Nell’allegato I della direttiva (UE) 2020/1828 è aggiunto il punto seguente:
«68. | Regolamento (UE) 2023/2854 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, riguardante norme armonizzate sull’accesso equo ai dati e sul loro utilizzo e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva (UE) 2020/1828 (normativa sui dati) (GU L 2023/2854, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2854/oj).» |
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