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Articolo 9

Compenso per la messa a disposizione dei dati

1.   Il compenso concordato tra il titolare dei dati e il destinatario dei dati per la messa a disposizione dei dati nelle relazioni tra imprese è non discriminatorio e ragionevole e può includere un margine.

2.   Nel concordare il compenso, il titolare dei dati e il destinatario dei dati tengono conto in particolare:

a)

dei costi sostenuti per mettere a disposizione i dati, compresi in particolare i costi necessari per la formattazione dei dati, la diffusione per via elettronica e l’archiviazione;

b)

degli investimenti nella raccolta e nella produzione di dati, se applicabile, tenendo conto del fatto che altre parti abbiano contribuito o meno a ottenere, generare o raccogliere i dati in questione.

3.   Il compenso di cui al paragrafo 1 può dipendere altresì dal volume, dal formato e dalla natura dei dati.

4.   Se il destinatario dei dati è una PMI o un’organizzazione di ricerca senza fini di lucro e qualora tale destinatario dei dati non abbia imprese associate o collegate che non si qualificano come PMI, il compenso concordato non supera i costi di cui al paragrafo 2, lettera a).

5.   La Commissione adotta orientamenti sul calcolo del compenso ragionevole, tenendo conto del parere del comitato europeo per l’innovazione in materia di dati (EDIB) di cui all’articolo 42.

6.   Il presente articolo non osta a che altre normative dell’Unione o nazionali adottate in conformità del diritto dell’Unione escludano il compenso per la messa a disposizione dei dati o prevedano un compenso inferiore.

7.   Il titolare dei dati fornisce al destinatario dei dati informazioni che definiscono la base per il calcolo del compenso in modo sufficientemente dettagliato da consentire al destinatario dei dati di valutare se sono soddisfatti i requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4.

Articolo 10

Risoluzione delle controversie

1.   Gli utenti, i titolari dei dati e i destinatari dei dati hanno accesso a un organismo di risoluzione delle controversie, certificati in conformità al paragrafo 5 del presente articolo, per comporre le controversie ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 3 e 9, e dell’articolo 5, paragrafo 12, nonché le controversie relative all’adempimento, da parte del titolare dei dati, dell’obbligo di mettere i dati a disposizione del destinatario dei dati, nonché a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatori e a modalità trasparenti di messa a disposizione dei dati a norma del presente capo e del capo IV.

2.   Gli organismi di risoluzione delle controversie rendono noti alle parti interessate le tariffe, o i meccanismi utilizzati per determinare tali tariffe, prima che le parti interessate richiedano una decisione.

3.   In caso di controversie deferite a un organismo di risoluzione delle controversie di cui all’articolo 4, paragrafo 3, qualora l’organismo di risoluzione delle controverse risolva la controversia a favore dell’ utente o del destinatario dei dati, il titolare dei dati sostiene tutti i costi stabiliti dall’organismo di risoluzione delle controversie e rimborsa all’ utente o al destinatario dei dati tutte le altre spese ragionevoli da questi sostenute relativamente alla risoluzione della controversia. Qualora l’organismo di risoluzione delle controverse risolva la controversia a favore del titolare dei dati, l’ utente o il destinatario dei dati non è tenuto a rimborsare costi o altre spese che il titolare dei dati ha sostenuto o deve sostenere relativamente alla risoluzione della controversia, a meno che l’organismo di risoluzione delle controversie ritenga che l’ utente o il destinatario dei dati abbia agito manifestamente in malafede.

4.   I clienti e i fornitori di servizi di trattamento dei dati hanno accesso a un organismo di risoluzione delle controversie, certificati in conformità del paragrafo 6 del presente articolo, per comporre le controversie relative a violazioni dei diritti dei clienti e degli obblighi dei fornitori di servizi di trattamento dei dati, in conformità degli articoli da 23 a 31.

5.   Su richiesta dell’organismo di risoluzione delle controversie lo Stato membro in cui questi è stabilito certifica che l’organismo ha dimostrato di soddisfare tutte le condizioni seguenti:

a)

è imparziale e indipendente e adotterà le proprie decisioni conformemente a norme procedurali chiare, non discriminatorie ed eque;

b)

dispone delle competenze necessarie, in particolare in relazione a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatori, compreso il compenso, e alla messa a disposizione dei dati in modo trasparente, che consentono all’organismo di determinare efficacemente tali condizioni;

c)

è facilmente accessibile attraverso le tecnologie di comunicazione elettronica;

d)

è in grado di adottare le proprie decisioni in modo rapido, efficiente ed efficace sotto il profilo dei costi in almeno una delle lingue ufficiali dell’Unione.

6.   Gli Stati membri notificano alla Commissione gli organismi di risoluzione delle controversie certificati in conformità del paragrafo 5. La Commissione pubblica un elenco di tali organismi su un sito web dedicato e lo mantiene aggiornato.

7.   Un organismo di risoluzione delle controversie rifiuta di dare seguito a una richiesta di risoluzione di una controversia già presentata dinanzi a un altro organismo di risoluzione delle controversie o dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro.

8.   Un organismo di risoluzione delle controversie concede alle parti la possibilità, entro un termine ragionevole, di esprimere il loro punto di vista sulle questioni che le parti hanno sottoposto a tale organismo. In tale contesto, ciascuna delle parti in causa trasmette alle parti le comunicazioni relative alla controversia presentate dall’altra parte e le eventuali dichiarazioni di esperti. Alle parti è data la possibilità di presentare osservazioni in merito a tali comunicazioni e dichiarazioni.

9.   Un organismo di risoluzione delle controversie adotta la sua decisione su una questione sottopostagli entro 90 giorni dal ricevimento di una richiesta ai sensi dei paragrafi 1 e 4. Tale decisione è adottata per iscritto o su un supporto durevole ed è suffragata da una motivazione.

10.   Gli organismi di risoluzione delle controversie redigono e rendono pubbliche le relazioni annuali di attività. Tali relazioni annuali contengono in particolare le informazioni generali seguenti:

a)

un’aggregazione dei risultati delle controversie;

b)

il tempo medio necessario per la risoluzione delle controversie;

c)

i motivi più comuni alla base delle controversie.

11.   Al fine di agevolare lo scambio di informazioni e migliori prassi, un organismo pubblico di risoluzione delle controversie può decidere di includere raccomandazioni nella relazione di cui al paragrafo 10 su come evitare o risolvere problemi.

12.   La decisione dell’organismo di risoluzione delle controversie è vincolante per le parti solo se le parti hanno esplicitamente acconsentito al suo carattere vincolante prima dell’avvio del procedimento di risoluzione delle controversie.

13.   Il presente articolo non pregiudica il diritto delle parti a un ricorso effettivo dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro.

Articolo 13

Clausole contrattuali abusive imposte unilateralmente a un’altra impresa

1.   Una clausola contrattuale riguardante l’accesso ai dati e il relativo utilizzo o la responsabilità e i mezzi di ricorso per la violazione o la cessazione degli obblighi relativi ai dati che è stata imposta unilateralmente da un’ impresa a un’altra impresa non è vincolante per quest’ultima impresa se tale clausola è abusiva.

2.   Una clausola contrattuale che riproduce le disposizioni obbligatorie del diritto dell’Unione, oppure le disposizioni del diritto dell’Unione che si applicherebbero se le clausole contrattuali non disciplinassero la materia, non è ritenuta abusiva.

3.   Una clausola contrattuale è abusiva se è di natura tale che il suo utilizzo si discosta considerevolmente dalle buone prassi commerciali in materia di accesso ai dati e relativo utilizzo, in contrasto con il principio di buona fede e correttezza.

4.   In particolare, una clausola contrattuale è abusiva ai fini del paragrafo 3 se ha per oggetto o effetto di:

a)

escludere o limitare la responsabilità della parte che ha imposto unilateralmente la clausola in caso di atti intenzionali o negligenza grave;

b)

escludere i mezzi di ricorso a disposizione della parte alla quale la clausola è stata imposta unilateralmente in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali o la responsabilità della parte che ha imposto unilateralmente la clausola in caso di violazione di tali obblighi;

c)

conferire alla parte che ha imposto unilateralmente la clausola il diritto esclusivo di determinare se i dati forniti sono conformi al contratto o di interpretare una qualsiasi clausola del contratto.

5.   Si presume che una clausola contrattuale sia abusiva ai fini del paragrafo 3 se ha per oggetto o effetto di:

a)

limitare in modo inappropriato i mezzi di ricorso in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali o la responsabilità in caso di violazione di tali obblighi, oppure estendere la responsabilità dell’ impresa cui è stata imposta unilateralmente la clausola;

b)

consentire alla parte che ha imposto unilateralmente la clausola di accedere ai dati dell’altra parte contraente e di utilizzarli in modo tale da nuocere significativamente ai legittimi interessi dell’altra parte contraente, in particolare quando tali dati contengano dati sensibili sotto il profilo commerciale o sono protetti da segreti commerciali o da diritti di proprietà intellettuale;

c)

impedire alla parte alla quale è stata imposta unilateralmente la clausola di utilizzare i dati che tale parte ha fornito o generato durante il periodo del contratto, o limitare l’utilizzo di tali dati in misura tale da privare tale parte del diritto di utilizzare, acquisire o controllare tali dati, di accedervi o di sfruttarne il valore in modo adeguato;

d)

impedire alla parte alla quale è stata imposta unilateralmente la clausola di recedere dall’accordo entro un termine ragionevole;

e)

impedire alla parte alla quale è stata imposta unilateralmente la clausola di ottenere una copia dei dati che tale parte ha fornito o generato durante il periodo del contratto o entro un termine ragionevole dopo la risoluzione dello stesso;

f)

consentire alla parte che ha imposto unilateralmente la clausola di risolvere il contratto con un preavviso irragionevolmente breve, tenendo conto di qualsiasi ragionevole possibilità dell’altra parte contraente di passare a un servizio alternativo e comparabile e del danno finanziario causato da tale risoluzione, salvo quando sussistano gravi motivi;

g)

consentire alla parte che ha imposto unilateralmente la clausola di modificare sostanzialmente il prezzo specificato nel contratto o qualsiasi altra condizione sostanziale relativa alla natura, al formato, alla qualità o alla quantità dei dati da condividere, qualora non sia specificato nel contratto alcun motivo valido e alcun diritto dell’altra parte di risolvere il contratto nel caso di una tale modifica.

La lettera g) del primo comma non pregiudica le clausole con le quali la parte che ha imposto unilateralmente la clausola si riserva il diritto di modificare unilateralmente le clausole di un contratto a durata indeterminata, a condizione che il contratto specifichi un motivo valido per tali modifiche unilaterali, che la parte che ha imposto unilateralmente la clausola sia tenuta ad avvisare l’altra parte contraente con un preavviso ragionevole di ogni modifica prevista, e che l’altra parte contraente sia libera di risolvere il contratto senza incorrere in alcun costo nel caso di una modifica.

6.   Si considera imposta unilateralmente ai sensi del presente articolo la clausola stata inserita da una parte contraente senza che l’altra parte sia stata in grado di influenzarne il contenuto malgrado un tentativo di negoziarla. La parte contraente che ha inserito la clausola contrattuale ha l’onere di provare che tale clausola non è stata imposta unilateralmente. La parte contraente che ha inserito la clausola contrattuale controversa non può invocare il carattere abusivo della clausola contrattuale.

7.   Se la clausola contrattuale abusiva è scindibile dalle altre clausole contrattuali, le clausole rimanenti hanno carattere vincolante.

8.   Il presente articolo non si applica alle clausole contrattuali che definiscono l’oggetto principale del contratto né all’adeguatezza del prezzo rispetto ai dati forniti in cambio.

9.   Le parti di un contratto contemplato dal paragrafo 1 non escludono l’applicazione del presente articolo, non vi derogano né ne modificano gli effetti.

CAPO V

METTERE I DATI A DISPOSIZIONE DI ENTI PUBBLICI, DELLA COMMISSIONE, DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA E DI ORGANISMI DELL’UNIONE SULLA BASE DI NECESSITÀ ECCEZIONALI

Articolo 20

Compenso in casi di necessità eccezionale

1.   I titolari dei dati diversi dalle microimprese e piccole imprese mettono a disposizione a titolo gratuito i dati necessari per rispondere a un’ emergenza_pubblica a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a). L’ ente_pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o l’organismo dell’Unione che ha ricevuto i dati fornisce un riconoscimento pubblico al titolare dei dati se richiesto da quest’ultimo.

2.   Il titolare dei dati ha diritto a un compenso equo per la messa a disposizione dei dati al fine di soddisfare una richiesta presentata a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera b). Tale compenso copre i costi tecnici e organizzativi sostenuti per soddisfare la richiesta, compresi, se del caso, i costi di anonimizzazione, pseudonimizzazione, aggregazione e di adattamento tecnico, e un margine ragionevole. Su richiesta dell’ ente_pubblico, della Commissione, della Banca centrale europea o dell’organismo dell’Unione, il titolare dei dati fornisce informazioni sulla base per il calcolo dei costi e del margine ragionevole.

3.   Il paragrafo 2 si applica anche quando una micro impresa e una piccola impresa chiedono un compenso per la messa a disposizione dei dati.

4.   I titolari dei dati non hanno diritto a un compenso per la messa a disposizione dei dati al fine di soddisfare una richiesta presentata a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), se il compito specifico svolto nell’interesse pubblico è la produzione di statistiche ufficiali e se il diritto nazionale non consente l’acquisto di dati. Se il diritto nazionale non consente l’acquisto di dati per la produzione di statistiche ufficiali, gli Stati membri lo notificano alla Commissione.

5.   Se l’ ente_pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o l’organismo dell’Unione è in disaccordo sul livello di compenso richiesto dal titolare dei dati, può presentare un reclamo all’autorità competente, designata ai sensi dell’articolo 37, dello Stato membro in cui il titolare dei dati è stabilito.

Articolo 25

Clausole contrattuali relative al passaggio

1.   I diritti del cliente e gli obblighi del fornitore di servizi di trattamento dei dati in relazione al passaggio da un fornitore di tali servizi a un altro o, se del caso, a un’ infrastruttura_TIC_locale sono chiaramente definiti in un contratto scritto. Il fornitore di servizi di trattamento dei dati mette il contratto a disposizione del cliente prima della firma del contratto in modo da consentire al cliente di conservare e riprodurre il contratto.

2.   Fatta salva la direttiva (UE) 2019/770, il contratto di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprende almeno i seguenti elementi:

a)

clausole che autorizzano il cliente, su richiesta, a passare a un servizio di trattamento dei dati offerto da un diverso fornitore di servizi di trattamento dei dati o a trasferire tutti i dati, e le risorse_digitali esportabili in un’ infrastruttura_TIC_locale, senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre un periodo transitorio massimo obbligatorio di 30 giorni di calendario da far partire dopo il termine massimo di preavviso di cui alla lettera d), durante il quale il contratto di servizio resta applicabile e il fornitore di servizi di trattamento dei dati:

i)

fornisce un’assistenza ragionevole al cliente e ai terzi da questi autorizzati nel processo di passaggio;

ii)

agisce con la diligenza dovuta per mantenere la continuità operativa e prosegue la fornitura delle funzioni o dei rispettivi servizi nell’ambito del contratto;

iii)

fornisce informazioni chiare sui rischi noti per la continuità della fornitura delle funzioni o dei servizi da parte del fornitore di servizi di trattamento dei dati di origine;

iv)

garantisce il mantenimento di un elevato livello di sicurezza durante l’intero processo di passaggio, in particolare la sicurezza dei dati durante il loro trasferimento e la continuità della sicurezza dei dati durante il periodo di conservazione di cui alla lettera g), in conformemente al diritto dell’Unione o nazionale applicabile;

b)

l’obbligo per il fornitore di servizi di trattamento dei dati di sostenere la strategia di uscita del cliente in relazione ai servizi a contratto, anche fornendo tutte le informazioni pertinenti;

c)

una clausola in cui si specifica che il contratto si considera risolto e che la risoluzione è notificata al cliente in uno dei seguenti casi:

i)

ove applicabile, una volta completato con successo il processo di passaggio;

ii)

alla fine del termine massimo di preavviso di cui alla lettera d), nel caso in cui il cliente non desideri passare a un altro fornitore ma cancellare i suoi dati esportabili e le sue risorse_digitali al momento della cessazione del servizio;

d)

un termine massimo di preavviso per l’avvio del processo di passaggio, non superiore a due mesi;

e)

un’indicazione specifica dettagliata di tutte le categorie di dati e risorse_digitali che possono essere trasferite durante il processo di passaggio, compresi almeno tutti i dati esportabili;

f)

un’indicazione specifica dettagliata delle categorie di dati specifiche al funzionamento interno dei servizi di trattamento dei dati del fornitore che devono essere esentate dai dati esportabili di cui alla lettera e) del presente paragrafo qualora esista un di rischio di violazione dei segreti commerciali del fornitore; a condizione che tali esenzioni non ostacolino o ritardino il processo di passaggio di cui all’articolo 23;

g)

un periodo minimo di almeno 30 giorni di calendario per il recupero dei dati, a decorrere dalla fine del periodo transitorio concordato tra il cliente e il fornitore di servizi di trattamento dei dati, conformemente alla lettera a) del presente paragrafo e al paragrafo 4;

h)

una clausola che garantisce la completa cancellazione di tutti i dati e a risorse_digitali esportabili generati direttamente dal cliente, o che lo riguardano direttamente, dopo la scadenza del periodo di cui alla lettera g) o dopo la scadenza di un periodo alternativo concordato che sia successiva alla data di scadenza del periodo di conservazione di cui alla lettera g), a condizione che il processo di passaggio sia stato completato con successo;

i)

le tariffe di passaggio che possono essere imposte dai fornitori di servizi di trattamento dei dati a norma dell’articolo 29.

3.   Il contratto, di cui al paragrafo 1, include le clausole in virtù delle quali il cliente può notificare al fornitore di servizi di trattamento dei dati la sua decisione di eseguire una o più delle azioni seguenti al termine del periodo di preavviso massimo, di cui al paragrafo 2, lettera d):

a)

passare a un diverso fornitore di servizi di trattamento dei dati, nel qual caso il cliente fornisce le informazioni necessarie su tale fornitore;

b)

passare a un’ infrastruttura_TIC_locale;

c)

cancellare i suoi dati esportabili e le sue risorse_digitali.

4.   Se è tecnicamente impossibile attuare il periodo transitorio massimo obbligatorio di cui al paragrafo 2, lettera a), il fornitore di servizi di trattamento dei dati informa in merito il cliente entro 14 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta di passaggio, motiva debitamente l’impossibilità tecnica e indica un periodo transitorio alternativo, che non supera i sette mesi. In conformità del paragrafo 1, la continuità del servizio è garantita per tutto il periodo transitorio alternativo.

5.   Fatto salvo il paragrafo 4, il contratto di cui al paragrafo 1, include clausole che conferiscono al cliente il diritto di prorogare il periodo transitorio una volta, per un periodo che il cliente considera più appropriato per i propri fini.

Articolo 32

Accesso governativo e trasferimento internazionali

1.   Fatti salvi i paragrafi 2 o 3, i fornitori di servizi di trattamento dei dati adottano tutte le misure tecniche, organizzative e giuridiche appropriate, ivi compresi contratti, al fine di impedire l’accesso governativo internazionale e di paesi terzi ai dati non personali detenuti nell’Unione e il trasferimento dei dati nei casi in cui tale trasferimento o accesso creerebbe un conflitto con il diritto dell’Unione o con il diritto nazionale dello Stato membro interessato.

2.   Le decisioni o le sentenze di un organo giurisdizionale di un paese terzo e le decisioni di un’autorità amministrativa di un paese terzo che obbligano un fornitore di servizi di trattamento dei dati a trasferire dati non personali detenuti nell’Unione che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento o a concedervi l’accesso sono riconosciute o assumono qualsivoglia carattere esecutivo soltanto se basate su un accordo internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e l’Unione, ad esempio un trattato di mutua assistenza giudiziaria, o su qualsiasi accordo analogo tra il paese terzo richiedente e uno Stato membro.

3.   In assenza di un accordo internazionale di cui al paragrafo 2, se un fornitore di servizi di trattamento dei dati è destinatario di una decisione o sentenza di un organo giurisdizionale di un paese terzo o di una decisione di un’autorità amministrativa di un paese terzo che prevede il trasferimento di dati non personali detenuti nell’Unione che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento o la concessione dell’accesso a tali dati, e il rispetto di tale decisione rischiasse di porre il destinatario della decisione in conflitto con il diritto dell’Unione o con il diritto nazionale dello Stato membro interessato, il trasferimento di tali dati o l’accesso agli stessi da parte di tale autorità del paese terzo ha luogo solo se:

a)

il sistema del paese terzo richiede che siano indicati i motivi e la proporzionalità di siffatta decisione o sentenza, e che tale decisione o sentenza abbia carattere specifico, ad esempio stabilendo un nesso sufficiente con determinate persone sospettate o determinate violazioni;

b)

l’obiezione motivata del destinatario è oggetto di esame da parte di un organo giurisdizionale competente del paese terzo; e

c)

l’organo giurisdizionale competente del paese terzo che emette la decisione o la sentenza o esamina la decisione di un’autorità amministrativa ha il potere, in virtù del diritto di tale paese terzo, di tenere debitamente conto dei pertinenti interessi giuridici del fornitore dei dati tutelati a norma del diritto dell’Unione o dal diritto nazionale dello Stato membro interessato.

Il destinatario della decisione o della sentenza può chiedere il parere del pertinente organismo o autorità nazionale competente per la cooperazione giudiziaria internazionale, al fine di determinare se tali condizioni di cui al primo comma sono soddisfatte, in particolare quando ritiene che la decisione possa riguardare segreti commerciali e altri dati commercialmente sensibili, nonché contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale, o che il trasferimento possa portare alla reidentificazione. L’organismo o l’autorità nazionale pertinente può consultare la Commissione. Se ritiene che la decisione o la sentenza possa incidere sugli interessi di sicurezza nazionale o di difesa dell’Unione o dei suoi Stati membri, il destinatario chiede il parere dell’organismo o dell’autorità nazionale competente al fine di determinare se i dati richiesti riguardino interessi di sicurezza nazionale o di difesa dell’Unione o dei suoi Stati membri. Se non ha ricevuto risposta entro un mese, o se il parere di tale organismo o autorità conclude che non sono soddisfatte le condizioni di cui al primo comma, il destinatario può respingere la richiesta di trasferimento o di accesso a dati non personali per tali motivi.

L’EDIB di cui all’articolo 42 fornisce consulenza e assistenza alla Commissione nell’elaborazione di orientamenti sulla valutazione del rispetto delle condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo.

4.   Se le condizioni stabilite ai paragrafi 2 o 3 sono rispettate, il fornitore di servizi di trattamento dei dati fornisce la quantità minima di dati ammissibile in risposta a una richiesta, sulla base dell’interpretazione ragionevole di tale richiesta da parte del fornitore o dell’organismo o dell’autorità nazionali competenti di cui al paragrafo 3, secondo comma.

5.   Il fornitore di servizi di trattamento dei dati informa il consumatore dell’esistenza di una richiesta di accesso ai suoi dati da parte di un’autorità di un paese terzo prima di dare seguito a tale richiesta, tranne se la richiesta abbia fini di contrasto e per il tempo necessario a preservare l’efficacia dell’attività di contrasto.

CAPO VIII

INTEROPERABILITÀ

Articolo 33

Requisiti essenziali in materia di interoperabilità dei dati, dei meccanismi e servizi di condivisione dei dati nonché degli spazi comuni europei di dati

1.   Per facilitare l’ interoperabilità dei dati , dei meccanismi e servizi di condivisione dei dati nonché degli spazi comuni europei di dati, che costituiscono quadri interoperabili per scopi specifici, settoriali o intersettoriali di norme e prassi comuni per condividere o trattare congiuntamente i dati, anche per lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi, della ricerca scientifica o di iniziative della società civile, i partecipanti agli spazi di dati che offrono dati o servizi di dati ad altri partecipanti rispettano i requisiti essenziali seguenti:

a)

il contenuto degli insiemi di dati, le restrizioni all’uso, le licenze, la metodologia di raccolta dei dati e la qualità e l’incertezza dei dati sono descritti, se del caso in un formato leggibile da dispositivo automatico, in modo sufficiente a consentire al destinatario di trovare i dati, accedervi e utilizzarli;

b)

le strutture e i formati dei dati, i vocabolari, gli schemi di classificazione, le tassonomie e gli elenchi dei codici, se disponibili, sono descritti in modo accessibile al pubblico e coerente;

c)

i mezzi tecnici per accedere ai dati, quali le interfacce di programmazione delle applicazioni (API), e le relative condizioni d’uso e di qualità del servizio sono descritti in modo sufficiente a consentire l’accesso automatico ai dati e la relativa trasmissione automatica tra le parti, anche in modo continuo, in download in blocco o in tempo reale, in un formato leggibile da dispositivo automatico, qualora tecnicamente fattibile e non di ostacolo al buon funzionamento del prodotto_connesso;

d)

se del caso, sono forniti i mezzi per consentire l’ interoperabilità degli strumenti concepiti per automatizzare l’esecuzione degli accordi di condivisione dei dati, ad esempio i contratti intelligenti.

Tali requisiti possono avere carattere generico o riguardare settori specifici, tenendo pienamente conto dell’interrelazione con i requisiti derivanti dal diritto dell’Unione o nazionale.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 45 per integrare il presente regolamento specificando ulteriormente i requisiti essenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in relazione ai requisiti che, per loro natura, non sono in grado di produrre l’effetto atteso a meno che non siano ulteriormente specificati in atti giuridici vincolanti dell’Unione e al fine di riflettere adeguatamente gli sviluppi tecnologici e di mercato.

La Commissione, quando adotta atti delegati, tiene conto dei pareri dell’EDIB conformemente all’articolo 42, lettera c), punto iii).

3.   Si presume che i partecipanti agli spazi di dati che offrono dati o servizi di dati ad altri partecipanti agli spazi di dati che soddisfano le norme armonizzate o parti di esse, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, siano conformi ai requisiti essenziali di cui al paragrafo 1 nella misura in cui tali requisiti sono contemplati da tali norme armonizzate o parti di esse.

4.   Conformemente all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione chiede a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate che soddisfino i requisiti essenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

5.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, specifiche_comuni che contemplino uno o tutti i requisiti essenziali di cui al paragrafo 1 laddove siano state soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

la Commissione ha chiesto, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma_armonizzata che soddisfi i requisiti essenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo e:

i)

la richiesta non è stata accettata;

ii)

le norme armonizzate che rispondono a tale richiesta non sono ultimati entro una determinata scadenza a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012; oppure

iii)

le norme armonizzate non sono conformi alla richiesta; e

b)

nessun riferimento a norme armonizzate che contemplino i requisiti essenziali pertinenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 e non si prevede la pubblicazione di tale riferimento entro un termine ragionevole.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 46, paragrafo 2.

6.   Prima di preparare un progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 5 del presente articolo, la Commissione comunica al comitato di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 che ritiene soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

7.   Nel preparare il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 5, la Commissione tiene conto dei pareri del EDIB e di altri organismi o gruppi di esperti pertinenti e consulta debitamente tutti i pertinenti portatori di interessi.

8.   Si presume che i partecipanti agli spazi di dati che offrono dati o servizi di dati ad altri partecipanti agli spazi di dati che soddisfano le specifiche_comuni stabilite da atti di esecuzione di cui al paragrafo 5 o parti di essi siano conformi ai requisiti essenziali di cui al paragrafo 1 nella misura in cui tali requisiti sono contemplati da tali specifiche_comuni o parti di esse.

9.   Qualora una norma_armonizzata sia adottata da un’organizzazione europea di normazione e proposta alla Commissione ai fini della pubblicazione del suo riferimento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la Commissione valuta la norma_armonizzata conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012. Qualora il riferimento di una norma_armonizzata sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la Commissione abroga gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 5 del presente articolo o parti di essi, che riguardano gli stessi requisiti essenziali contemplati da tali norme armonizzate.

10.   Qualora uno Stato membro ritenga che una specifica comune non soddisfi completamene i requisiti essenziali di cui al paragrafo 1, esso ne informa la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e, se del caso, può modificare l’atto di esecuzione che stabilisce la specifica comune in questione.

11.   La Commissione può adottare orientamenti, tenendo conto della proposta dell’EDIB conformemente all’articolo 30, lettera h), del regolamento (UE) 2022/868, che stabiliscono quadri interoperabili di norme e prassi comuni per il funzionamento degli spazi comuni europei di dati.

Articolo 36

Requisiti essenziali relativi ai contratti intelligenti per l’esecuzione degli accordi di condivisione dei dati

1.   Il venditore di applicazioni che utilizzano contratti intelligenti o, in sua assenza, la persona la cui attività commerciale, imprenditoriale o professionale comporti l’implementazione di contratti intelligenti per altri nel contesto dell’esecuzione di un accordo, o parte di esso, di messa a disposizione dei dati, assicura che tali contratti intelligenti rispettino i requisiti essenziali seguenti:

a)

robustezza e controllo dell’accesso, garantire che il contratto_intelligente sia stato progettato in modo da offrire meccanismi di controllo dell’accesso e un grado di robustezza molto elevato per evitare errori funzionali e resistere alla manipolazione di terzi;

b)

cessazione e interruzione sicure, per garantire che esista un meccanismo per cessare l’esecuzione continua delle transazioni e che contratto_intelligente comprenda funzioni interne che possano reimpostarlo o trasmettergli l’istruzione di fermare o interrompere il proprio funzionamento, in particolare per evitare esecuzioni accidentali future;

c)

archiviazione e continuità dei dati, per garantire, nel caso in cui si debba procedere alla risoluzione o alla disattivazione di un contratto_intelligente, che vi sia la possibilità di archiviare i dati relativi alle transazioni nonché la logica e il codice del contratto_intelligente al fine di tenere traccia delle operazioni effettuate sui dati in passato (verificabilità);

d)

controllo dell’accesso, per garantire che un contratto_intelligente sia protetto mediante meccanismi rigorosi di controllo dell’accesso sul piano della governance e del contratto_intelligente; e

e)

coerenza, per garantire che si intende la coerenza con le clausole dell’accordo di condivisione dei dati che il contratto_intelligente esegue.

2.   Il venditore di contratti intelligenti o, in sua assenza, la persona la cui attività commerciale, imprenditoriale o professionale comporti l’implementazione di contratti intelligenti per altri nel contesto dell’esecuzione di un accordo, o parte di esso, di messa a disposizione dei dati effettua una valutazione della conformità al fine di soddisfare i requisiti essenziali di cui al paragrafo 1 e, se tali requisiti sono soddisfatti, rilascia una dichiarazione di conformità UE.

3.   Con la dichiarazione di conformità UE il venditore di applicazioni che utilizzano contratti intelligenti o, in sua assenza, la persona la cui attività commerciale, imprenditoriale o professionale comporti l’implementazione di contratti intelligenti per altri nel contesto dell’implementazione di un accordo, o parte di esso, di messa a disposizione dei dati, è responsabile del rispetto dei requisiti essenziali di cui al paragrafo 1.

4.   Si presume che un contratto_intelligente che soddisfa le norme armonizzate o le pertinenti parti di tali norme, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sia conforme ai requisiti essenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo nella misura in cui tali requisiti sono contemplati da tali norme armonizzate o parti di esse.

5.   Ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione chiede a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate che soddisfino i requisiti essenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

6.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, specifiche_comuni che contemplino una o tutti i requisiti essenziali di cui al paragrafo 1 laddove siano state soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

la Commissione ha chiesto, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma_armonizzata che soddisfi i requisiti essenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo e:

i)

la richiesta non è stata accettata,

ii)

le norme armonizzate che rispondono a tale richiesta non sono ultimati entro una determinata scadenza a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, oppure

iii)

le norme armonizzate non sono conformi alla richiesta; e

b)

nessun riferimento a norme armonizzate che contemplino i requisiti essenziali pertinenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 e non si prevede la pubblicazione di tale riferimento entro un termine ragionevole.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 46, paragrafo 2.

7.   Prima di preparare un progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 6 del presente articolo, la Commissione comunica al comitato di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 che ritiene soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo.

8.   Nel preparare il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 6, la Commissione tiene conto dei pareri del EDIB e di altri organismi o gruppi di esperti pertinenti e consulta debitamente tutti i pertinenti portatori di interessi.

9.   Si presume che il venditore di contratti intelligenti o, in sua assenza, la persona la cui attività commerciale, imprenditoriale o professionale comporti l’implementazione di contratti intelligenti per altri nel contesto dell’implementazione di un accordo, o parte di esso, di messa a disposizione dei dati che soddisfano le specifiche_comuni stabilite da atti di esecuzione di cui al paragrafo 5 o parti di essi sia conforme ai requisiti essenziali di cui al paragrafo 1 nella misura in cui tali requisiti sono contemplati da tali specifiche_comuni o parti di esse.

10.   Qualora una norma_armonizzata sia adottata da un’organizzazione europea di normazione e proposta alla Commissione al fine di pubblicare il suo riferimento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la Commissione valuta la norma_armonizzata conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012. Qualora il riferimento di una norma_armonizzata sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la Commissione abroga gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 6 del presente articolo, o parti di essi, che riguardano gli stessi requisiti essenziali contemplati da tali norme armonizzate.

11.   Qualora uno Stato membro ritenga che una specifica comune non soddisfi completamene i requisiti essenziali di cui al paragrafo 1, esso ne informa la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e, se del caso, modifica l’atto di esecuzione che stabilisce la specifica comune in questione.

CAPO IX

ATTUAZIONE ED ESECUZIONE

Articolo 37

Autorità competenti e coordinatori dei dati

1.   Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti incaricate dell’applicazione e dell’esecuzione del presente regolamento (autorità competenti). Gli Stati membri possono istituire una o più nuove autorità o fare affidamento sulle autorità esistenti.

2.   Qualora uno Stato membro designi più di un’autorità competente, tra di esse designa un coordinatore dei dati per facilitare la cooperazione tra le autorità competenti e per assistere le entità che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento su tutte le questioni relative alla sua applicazione ed esecuzione. Le autorità competenti, nell’esercizio dei compiti e dei poteri ad esse assegnati a norma del paragrafo 5, cooperano tra loro.

3.   Le autorità di controllo incaricate di sorvegliare l’applicazione del regolamento (UE) 2016/679 sono incaricate di sorvegliare l’applicazione del presente regolamento per quanto riguarda la protezione dei dati personali. I capi VI e VII del regolamento (UE) 2016/679 si applicano mutatis mutandis.

Il Garante europeo della protezione dei dati è incaricato di monitorare l’applicazione del presente regolamento nella misura in cui riguarda la Commissione, la Banca centrale europea o gli organismi_dell’Unione. Ove pertinente, l’articolo 62 del regolamento (UE) 2018/1725 si applica mutatis mutandis.

I compiti e i poteri delle autorità di controllo di cui al presente paragrafo sono esercitati in relazione al trattamento dei dati personali.

4.   Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo:

a)

per questioni specifiche concernenti l’accesso ai dati settoriali e il loro utilizzo relative all’attuazione del presente regolamento è rispettata la competenza delle autorità settoriali;

b)

l’autorità competente incaricata dell’applicazione e dell’esecuzione degli articoli da 23 a 31 e degli articoli 34 e 35 ha esperienza nel campo dei dati e dei servizi di comunicazioni elettroniche.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché i compiti e poteri delle autorità competenti siano chiaramente definiti e comprendano:

a)

la promozione dell’ alfabetizzazione_in_materia_di_ dati e la sensibilizzazione degli utenti e delle entità che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento in merito ai diritti e agli obblighi a norma del presente regolamento;

b)

il trattamento dei reclami derivanti da presunte violazioni del presente regolamento, anche in relazione a segreti commerciali, lo svolgimento di indagini, nella misura appropriata, sull’oggetto dei reclami e la periodica trasmissione di informazioni ai reclamanti, conformemente al diritto nazionale se del caso, in merito allo stato e all’esito delle indagini entro un termine ragionevole, in particolare ove siano necessari ulteriori indagini o il coordinamento con un’altra autorità competente;

c)

lo svolgimento di indagini su questioni relative all’applicazione del presente regolamento, anche sulla base di informazioni ricevute da un’altra autorità competente o da un’altra autorità pubblica;

d)

l’inflizione di sanzioni pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive che possono includere sanzioni periodiche e sanzioni con effetto retroattivo, o l’avvio di procedimenti giudiziari per l’inflizione di ammende;

e)

il monitoraggio degli sviluppi tecnologici e dei pertinenti sviluppi commerciali rilevanti per la messa a disposizione e l’utilizzo dei dati;

f)

la cooperazione con le autorità competenti di altri Stati membri e, ove opportuno, con la Commissione o l’EDIB per garantire l’applicazione coerente ed efficiente del presente regolamento, compreso lo scambio di tutte le informazioni pertinenti per via elettronica, senza indebito ritardo, anche per quanto riguarda il paragrafo 10 del presente articolo;

g)

la cooperazione con le autorità competenti pertinenti incaricate dell’attuazione di altri atti giuridici dell’Unione o nazionali, comprese le autorità competenti nel campo dei dati e dei servizi di comunicazioni elettroniche, l’autorità di controllo incaricata di sorvegliare l’applicazione del regolamento (UE) 2016/679 o le autorità settoriali, per garantire che il presente regolamento sia applicato coerentemente con il diritto dell’Unione e nazionale;

h)

la cooperazione con le autorità competenti pertinenti per garantire che gli articoli da 23 a 31 e gli articoli 34 e 35 siano applicati coerentemente con altro diritto dell’Unione e misure di autoregolamentazione applicabili ai fornitori di servizi di trattamento dei dati;

i)

la garanzia che le tariffe per il passaggio siano abolite conformemente all’articolo 29;

j)

l’esame delle richieste di dati presentate a norma del capo V.

Laddove designato, il coordinatore dei dati facilita la cooperazione di cui alle lettere f), g) e h), del primo comma e assiste le autorità competenti su loro richiesta.

6.   Il coordinatore dei dati, laddove tale autorità competenti sia stata designata:

a)

funge da punto di contatto unico per tutte le questioni relative all’applicazione del presente regolamento;

b)

garantisce che le richieste di messa a disposizione dei dati presentate da enti pubblici in caso di eccezionale necessità a norma del capo V siano pubblicamente disponibili online e promuove accordi di condivisione dei dati volontari tra enti pubblici e titolari dei dati;

c)

informa la Commissione, su base annua, dei rifiuti notificati a norma dell’articolo 4, paragrafi 2 e 8, e dell’articolo 5, paragrafo 11.

7.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i nomi delle autorità competenti designate e i compiti e poteri e, ove opportuno, il nome del coordinatore dei dati. La Commissione tiene un registro pubblico di tali autorità.

8.   Nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio dei loro poteri conformemente al presente regolamento, le autorità competenti rimangono imparziali, non subiscono alcuna influenza esterna, diretta o indiretta, e non sollecitano né accettano istruzioni, per singoli casi, da altre autorità pubbliche o da privati.

9.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dispongano delle risorse umane e tecniche sufficienti e delle opportune competenze per svolgere efficacemente i propri compiti conformemente al presente regolamento.

10.   Le entità che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento sono soggette alla competenza dello Stato membro nel quale sono stabilite. Laddove l’entità sia stabilita in più di uno Stato membro, è considerata soggetta alla competenza dello Stato membro in cui ha lo stabilimento principale, ossia dove ha la sua amministrazione centrale o la sua sede sociale da cui esercita le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo.

11.   Qualsiasi entità rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento che renda disponibili prodotti connessi o offra servizi correlati nell’Unione e che non sia stabilita nell’Unione designa un rappresentante legale in uno degli Stati membri.

12.   Al fine di garantire la conformità al presente regolamento, il rappresentante legale riceve da un’entità rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento che rende disponibili prodotti connessi o offre servizi correlati nell’Unione il mandato di essere interpellato oltre all’entità stessa o al suo posto dalle autorità competenti per quanto riguarda tutte le questioni relative a tale entità. Il rappresentante legale collabora con le autorità competenti e, su richiesta, dimostra loro in modo esauriente le misure adottate e le disposizioni messe in atto dall’entità rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento che rende disponibili prodotti connessi o offre servizi correlati nell’Unione per garantire la conformità al presente regolamento.

13.   Un’entità rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento che rende disponibili prodotti connessi o offre servizi correlati nell’Unione è considerata soggetta alla giurisdizione dello Stato membro in cui è situato il suo rappresentante legale. La designazione di un rappresentante legale a cura di tale entità fa salve la responsabilità e le eventuali azioni legali che potrebbero essere promosse contro di essa. Fino a quando l’entità non avrà designato un rappresentante legale a norma del presente articolo, essa sarà soggetta alla competenza di tutti gli Stati membri, se del caso, al fine di garantire l’applicazione ed esecuzione del presente regolamento. Qualsiasi autorità competente può esercitare la propria competenza, anche infliggendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, a condizione che l’entità non sia soggetta a procedimenti esecutivi a norma del presente regolamento in relazione agli stessi fatti da parte di un’altra autorità competente.

14.   Le autorità competenti hanno il potere di chiedere agli utenti, ai titolari dei dati o ai destinatari dei dati, ovvero ai loro rappresentanti legali, soggetti alla competenza del loro Stato membro tutte le informazioni necessarie a verificare la conformità al presente regolamento. Le richieste di informazioni sono motivate e proporzionate rispetto all’assolvimento del compito di base.

15.   Se un’autorità competente di uno Stato membro chiede misure di assistenza o di esecuzione a un’autorità competente di un altro Stato membro, essa presenta una richiesta motivata. Al ricevimento di tale richiesta, l’autorità competente fornisce una risposta in cui si precisano le azioni che sono state adottate o che si prevede di adottare, senza indebito ritardo.

16.   Le autorità competenti rispettano il principio di riservatezza e del segreto professionale e commerciale e tutelano i dati personali ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale. Tutte le informazioni scambiate nel quadro di una richiesta di assistenza e fornite a norma del presente articolo sono utilizzate solo in relazione alla questione per cui sono state richieste.

Articolo 41

Clausole contrattuali tipo e clausole contrattuali standard

La Commissione, prima del 12 settembre 2025, elabora e raccomanda clausole contrattuali tipo non vincolanti relative all’accesso ai dati e al relativo utilizzo, comprese clausole su un compenso ragionevole e sulla protezione dei segreti commerciali, nonché clausole contrattuali standard non vincolanti per i contratti di cloud computing per assistere le parti nella stesura e nella negoziazione di contratti equi, ragionevoli e non discriminatori dal punto di vista dei diritti e degli obblighi contrattuali.


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