keyboard_tab Cyber Resilience Act 2024/2847 IT
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- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Libera circolazione
- Art. 5 Acquisto o utilizzo di prodotti con elementi digitali
- Art. 6 Requisiti per i prodotti con elementi digitali
- Art. 7 Prodotti con elementi digitali importanti
- Art. 8 Prodotti con elementi digitali critici
- Art. 9 Consultazione dei portatori di interessi
- Art. 10 Migliorare le competenze in un ambiente digitale ciberresiliente
- Art. 11 Sicurezza generale dei prodotti
- Art. 12 Sistemi di IA ad alto rischio
- Art. 13 Obblighi dei fabbricanti
- Art. 14 Obblighi di segnalazione dei fabbricanti
- Art. 15 Segnalazione volontaria
- Art. 16 Istituzione di una piattaforma unica di segnalazione
- Art. 17 Altre disposizioni relative alla segnalazione
- Art. 18 Rappresentanti autorizzati
- Art. 19 Obblighi degli importatori
- Art. 20 Obblighi dei distributori
- Art. 21 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori
- Art. 22 Altri casi in cui si applicano gli obblighi dei fabbricanti
- Art. 23 Identificazione degli operatori economici
- Art. 24 Obblighi dei gestori di software open source
- Art. 25 Attestazione di sicurezza dei software liberi e open source
- Art. 26 Orientamenti
- Art. 27 Presunzione di conformità
- Art. 28 Dichiarazione di conformità UE
- Art. 29 Principi generali della marcatura CE
- Art. 30 Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE
- Art. 31 Documentazione tecnica
- Art. 32 Procedure di valutazione della conformità per prodotti con elementi digitali
- Art. 33 Misure di sostegno per le microimprese e le piccole e medie imprese, comprese le start-up
- Art. 34 Accordi sul reciproco riconoscimento
- Art. 35 Notifica
- Art. 36 Autorità di notifica
- Art. 37 Requisiti relativi alle autorità di notifica
- Art. 38 Obbligo di informazione a carico delle autorità di notifica
- Art. 39 Requisiti relativi agli organismi notificati
- Art. 40 Presunzione di conformità degli organismi notificati
- Art. 41 Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati
- Art. 42 Domanda di notifica
- Art. 43 Procedura di notifica
- Art. 44 Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati
- Art. 45 Modifiche delle notifiche
- Art. 46 Contestazione della competenza degli organismi notificati
- Art. 47 Obblighi operativi degli organismi notificati
- Art. 48 Ricorso contro le decisioni degli organismi notificati
- Art. 49 Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati
- Art. 50 Scambio di esperienze
- Art. 51 Coordinamento degli organismi notificati
- Art. 52 Vigilanza del mercato e controllo dei prodotti con elementi digitali nel mercato dell’Unione
- Art. 53 Accesso ai dati e documentazione
- Art. 54 Procedura a livello nazionale relativa ai prodotti con elementi digitali che presentano un rischio di cibersicurezza significativo
- Art. 55 Procedura di salvaguardia dell’Unione
- Art. 56 Procedura a livello di Unione relativa ai prodotti con elementi digitali che presentano un rischio di cibersicurezza significativo
- Art. 57 Prodotti con elementi digitali conformi che presentano un rischio di cibersicurezza significativo
- Art. 58 Non conformità formale
- Art. 59 Attività congiunte delle autorità di vigilanza del mercato
- Art. 60 Indagini a tappeto
- Art. 61 Esercizio della delega
- Art. 62 Procedura di comitato
- Art. 63 Riservatezza
- Art. 64 Sanzioni
- Art. 65 Azioni rappresentative
- Art. 66 Modifica del regolamento (UE) 2019/1020
- Art. 67 Modifica della direttiva (UE) 2020/1828
- Art. 68 Modifica del regolamento (UE) n. 168/2013
- Art. 69 Disposizioni transitorie
- Art. 70 Valutazione e riesame
- Articolo 71 Entrata in vigore e applicazione
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOFTWARE LIBERI E OPEN SOurce
CAPO III
CONFORMITÀ DEL PRODOTTO CON ELEMENTI DIGITALI
CAPO IV
NOTIFICA DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
CAPO V
VIGILANZA DEL MERCATO E APPLICAZIONE DELLE NORME
CAPO VI
DELEGA DI POTERE E PROCEDURA DI COMITATO
CAPO VII
RISERVATEZZA E SANZIONI
CAPO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
- termine ragionevole
- prodotto con elementi digitali
- elaborazione dati da remoto
- cibersicurezza
- software
- hardware
- componente
- sistema di informazione elettronico
- connessione logica
- connessione fisica
- connessione indiretta
- terminale
- operatore economico
- fabbricante
- gestore di software open source
- rappresentante autorizzato
- importatore
- distributore
- consumatore
- microimprese
- periodo di assistenza
- immissione sul mercato
- messa a disposizione sul mercato
- finalità prevista
- uso ragionevolmente prevedibile
- uso improprio ragionevolmente prevedibile
- autorità di notifica
- valutazione della conformità
- organismo di valutazione della conformità
- organismo notificato
- modifica sostanziale
- marcatura CE
- normativa di armonizzazione dell’Unione
- autorità di vigilanza del mercato
- norma internazionale
- norma europea
- norma armonizzata
- rischio di cibersicurezza
- rischio di cibersicurezza significativo
- distinta base del software
- vulnerabilità
- vulnerabilità sfruttabile
- vulnerabilità attivamente sfruttata
- incidente
- incidente che ha un impatto sulla sicurezza del prodotto con elementi digitali
- quasi incidente
- minaccia informatica
- dati personali
- software libero e open source
- richiamo
- ritiro
- CSIRT designato come coordinatore
- mandato 6
- rappresentante_autorizzato 5
- autorità_di_vigilanza_del_mercato 4
- prodotto_con_elementi_digitali 3
- richiesta 3
- all’articolo 3
- conformità 2
- almeno 2
- documentazione 2
- e la 2
- fabbricante 2
- superiore 1
- quest’ultimo 1
- periodo_di_assistenza 1
- mercato 1
- durata 1
- o per 1
- motivata 1
- immesso 1
- data 1
- seguito 1
- a tale 1
- un’ 1
- ultime 1
- posti 1
- i rischi 1
- eliminare 1
- intrapresa 1
- azione 1
- a qualsiasi 1
- queste 1
- fornire 1
- collaborare 1
- a dimostrare 1
- necessarie 1
- informazioni 1
- autorità 1
- dieci 1
- anni 1
- articolo 1
- periodo 1
- il 1
- autorizzati 1
- un 1
- nominare 1
- mediante 1
- scritto 1
- gli 1
- obblighi 1
- paragrafi 1
Articolo 18
Rappresentanti autorizzati
1. Un fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante_autorizzato.
2. Gli obblighi di cui all’articolo 13, paragrafi da 1 a 11, paragrafo 12, primo comma, e paragrafo 14, non rientrano nel mandato del rappresentante_autorizzato.
3. Il rappresentante_autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il rappresentante_autorizzato fornisce una copia del mandato alle autorità_di_vigilanza_del_mercato su richiesta. Tale mandato consente al rappresentante_autorizzato di svolgere almeno i seguenti compiti:
a) | mantenere a disposizione delle autorità_di_vigilanza_del_mercato la dichiarazione di conformità UE di cui all’articolo 28 e la documentazione tecnica di cui all’articolo 31 per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui il prodotto_con_elementi_digitali è stato immesso sul mercato o per la durata del periodo_di_assistenza, se quest’ultimo è superiore; |
b) | a seguito di una richiesta motivata di un’ autorità_di_vigilanza_del_mercato, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto_con_elementi_digitali; |
c) | collaborare con le autorità_di_vigilanza_del_mercato, su richiesta di queste ultime, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi posti da un prodotto_con_elementi_digitali che rientra nel suo mandato. |
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