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keyboard_tab Cyber Resilience Act 2024/2847 IT

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2024/2847 IT Art. 18 . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Articolo 18

Rappresentanti autorizzati

1.   Un fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante_autorizzato.

2.   Gli obblighi di cui all’articolo 13, paragrafi da 1 a 11, paragrafo 12, primo comma, e paragrafo 14, non rientrano nel mandato del rappresentante_autorizzato.

3.   Il rappresentante_autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il rappresentante_autorizzato fornisce una copia del mandato alle autorità_di_vigilanza_del_mercato su richiesta. Tale mandato consente al rappresentante_autorizzato di svolgere almeno i seguenti compiti:

a)

mantenere a disposizione delle autorità_di_vigilanza_del_mercato la dichiarazione di conformità UE di cui all’articolo 28 e la documentazione tecnica di cui all’articolo 31 per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui il prodotto_con_elementi_digitali è stato immesso sul mercato o per la durata del periodo_di_assistenza, se quest’ultimo è superiore;

b)

a seguito di una richiesta motivata di un’ autorità_di_vigilanza_del_mercato, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto_con_elementi_digitali;

c)

collaborare con le autorità_di_vigilanza_del_mercato, su richiesta di queste ultime, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi posti da un prodotto_con_elementi_digitali che rientra nel suo mandato.


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