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keyboard_tab Cyber Resilience Act 2024/2847 IT

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2024/2847 IT Art. 12 . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Articolo 12

Sistemi di IA ad alto rischio

1.   Fatti salvi i requisiti relativi all’accuratezza e alla robustezza di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1689, i prodotti con elementi digitali che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento e sono classificati come sistemi di IA ad alto rischio ai sensi dell’articolo 6 di tale regolamento sono considerati conformi ai requisiti relativi alla cibersicurezza di cui all’articolo 15 di tale regolamento qualora:

a)

tali prodotti soddisfino i requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I, parte I;

b)

i processi messi in atto dal fabbricante siano conformi ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I, parte II; e

c)

il conseguimento del livello di protezione della cibersicurezza richiesta a norma dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1689 sia dimostrato nella dichiarazione di conformità UE rilasciata a norma del presente regolamento.

2.   Per quanto riguarda i prodotti con elementi digitali e i requisiti di cibersicurezza di cui al paragrafo 1, del presente articolo si applica la pertinente procedura di valutazione_della_conformità prevista dall’articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1689. Ai fini di tale valutazione, gli organismi notificati che sono competenti a controllare la conformità dei sistemi di IA ad alto rischio a norma del regolamento (UE) 2024/1689 sono anche competenti a controllare la conformità dei sistemi di IA ad alto rischio che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento ai requisiti di cui all’allegato I del presente regolamento, a condizione che la conformità di tali organismi notificati ai requisiti di cui all’articolo 39 del presente regolamento sia stata valutata nel contesto della procedura di notifica di cui al regolamento (UE) 2024/1689.

3.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, i prodotti con elementi digitali importanti di cui all’allegato III del presente regolamento che sono soggetti alle procedure di valutazione_della_conformità di cui all’articolo 32, paragrafo 2, lettere a) e b), e paragrafo 3, del presente regolamento e i prodotti con elementi digitali critici elencati nell’allegato IV del presente regolamento che sono tenuti a ottenere un certificato europeo di cibersicurezza ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento o, in assenza di tale certificato, sono soggetti alle procedure di valutazione_della_conformità di cui all’articolo 32, paragrafo 3, del presente regolamento, e che sono anche classificati come sistemi di IA ad alto rischio ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1689 e ai quali si applica la procedura di valutazione_della_conformità basata sul controllo interno di cui all’allegato VI del regolamento (UE) 2024/1689, sono soggetti alle procedure di valutazione_della_conformità previste dal presente regolamento per quanto riguarda i requisiti essenziali di cibersicurezza stabiliti nel presente regolamento.

4.   I fabbricanti di prodotti con elementi digitali di cui al paragrafo 1 del presente regolamento possono partecipare agli spazi di sperimentazione normativa per l’IA di cui all’articolo 57 del regolamento (UE) 2024/1689.

CAPO II

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOFTWARE LIBERI E OPEN SOurce


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