keyboard_tab Cyber Resilience Act 2023/2841 IT
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- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Trattamento dei dati personali
- Art. 5 Attuazione delle misure
- Art. 6 Quadro di gestione, di governance e di controllo dei rischi
- Art. 7 Valutazioni di maturità della cibersicurezza
- Art. 8 Misure di gestione dei rischi per la cibersicurezza
- Art. 9 Piani di cibersicurezza
- Art. 10 Comitato interistituzionale per la cibersicurezza
- Art. 11 Compiti dell'IICB
- Art. 12 Osservanza delle disposizioni
- Art. 13 Missione e compiti del CERT-UE
- Art. 14 Indirizzi, raccomandazioni e inviti a intervenire
- Art. 15 Direttore del CERT-UE
- Art. 16 Questioni finanziarie e relative al personale
- Art. 17 Cooperazione tra il CERT-UE e gli omologhi degli Stati membri
- Art. 18 Cooperazione tra il CERT-UE ed altri omologhi
- Art. 19 Trattamento delle informazioni
- Art. 20 Accordi di condivisione delle informazioni sulla cibersicurezza
- Art. 21 Obblighi di segnalazione
- Art. 22 Coordinamento della risposta in caso di incidenti e cooperazione
- Art. 23 Gestione degli incidenti gravi
- Art. 24 Riassegnazione di bilancio iniziale
- Art. 25 Riesame
- Articolo 26 Entrata in vigore
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
MISURE PER UN LIVELLO COMUNE ELEVATO DI CIBERSICUREZZA
CAPO III
COMITATO INTERISTITUZIONALE PER LA CIBERSICUREZZA
CAPO IV
CERT-UE
CAPO V
COOPERAZIONE E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- soggetti dell'Unione
- sistema informativo e di rete
- sicurezza dei sistemi informativi e di rete
- cibersicurezza
- livello di dirigenza più elevato
- quasi incidente
- incidente
- incidente grave
- incidente di cibersicurezza su vasta scala
- gestione degli incidenti
- minaccia informatica
- minaccia informatica significativa
- vulnerabilità
- rischio per la cibersicurezza
- servizio di cloud computing
- cert-ue 17
- unione 14
- soggetti_dell 12
- cibersicurezza 9
- approva 8
- direttore 7
- proposta 7
- articolo 7
- livello 6
- base 6
- gestione 5
- controlla 4
- accordi 4
- rischi 3
- adotta 3
- iicb 3
- informazioni 3
- annuale 3
- servizi 3
- raccomandazioni 3
- presente 3
- regolamento 3
- attuazione 3
- fine 3
- incidenti 2
- informatiche 2
- gravi 2
- insegnamenti 2
- crisi 2
- pares 2
- conto 2
- consulenza 2
- direttiva 2
- ue / 2
- tenendo 2
- compiti 2
- riesami 2
- allo 2
- indirizzi 2
- attività 2
- relazione 2
- valutazioni 2
- inter 2
- sostenere 2
- istituisce 2
- sicurezza 2
- fornisce 2
- adozione 2
- valuta 2
- sull 2
Articolo 11
Compiti dell'IICB
Nell'esercizio delle sue responsabilità l'IICB, in particolare:
a) | fornisce orientamenti al direttore del CERT-UE; |
b) | controlla e vigila efficacemente sull'attuazione del presente regolamento e sostiene i soggetti_dell'Unione nel rafforzamento della loro cibersicurezza, anche, se del caso, richiedendo relazioni ad hoc ai soggetti_dell'Unione e al CERT-UE; |
c) | previa discussione strategica, adotta una strategia pluriennale per innalzare il livello di cibersicurezza nei soggetti_dell'Unione, valuta tale strategia periodicamente e comunque ogni cinque anni e, ove necessario, la modifica; |
d) | stabilisce la metodologia e gli aspetti organizzativi per lo svolgimento di riesami inter pares volontari da parte di soggetti_dell'Unione, al fine di trarre insegnamenti dalle esperienze condivise, rafforzare la fiducia reciproca, conseguire un livello comune elevato di cibersicurezza e migliorare le capacità di cibersicurezza dei soggetti_dell'Unione, garantendo che tali riesami inter pares siano condotti da esperti di cibersicurezza designati da un soggetto dell'Unione diverso da quello sottoposto al riesame e che la metodologia si basi sull'articolo 19 della direttiva (UE) 2022/2555 e sia, se del caso, adattata ai soggetti_dell'Unione; |
e) | approva, sulla base di una proposta del direttore del CERT-UE, il programma di lavoro annuale del CERT-UE e ne controlla l'attuazione; |
f) | approva, sulla base di una proposta del direttore del CERT-UE, il catalogo dei servizi offerti dal CERT-UE e ogni suo aggiornamento; |
g) | approva, sulla base di una proposta del direttore del CERT-UE, la pianificazione finanziaria annuale delle entrate e delle spese, anche in materia di personale, per le attività del CERT-UE; |
h) | approva, sulla base di una proposta del direttore del CERT-UE, le modalità degli accordi sul livello dei servizi; |
i) | esamina e approva la relazione annuale elaborata dal direttore del CERT-UE riguardante le attività del CERT-UE, nonché la gestione dei fondi da parte di quest'ultimo; |
j) | approva e controlla gli indicatori essenziali di prestazione per il CERT-UE stabiliti sulla base di una proposta del direttore del CERT-UE; |
k) | approva gli accordi di cooperazione, gli accordi sul livello dei servizi o i contratti tra il CERT-UE e altri soggetti ai sensi dell'articolo 18; |
l) | adotta indirizzi e raccomandazioni sulla base di una proposta del CERT-UE conformemente all'articolo 14 e dà istruzione al CERT-UE di emanare, ritirare o modificare una proposta relativa a indirizzi o raccomandazioni, o un invito a intervenire; |
m) | istituisce gruppi di consulenza tecnica con compiti specifici per assistere l'IICB nel suo operato, approva il loro mandato e ne designa i rispettivi presidenti; |
n) | riceve e valuta i documenti e le relazioni presentati dai soggetti_dell'Unione a norma del presente regolamento, come le valutazioni di maturità della cibersicurezza; |
o) | facilita l'istituzione di un gruppo informale di responsabili locali della cibersicurezza dei soggetti_dell'Unione, con il sostegno dell'ENISA, allo scopo di scambiare migliori pratiche e informazioni in relazione all'attuazione del presente regolamento; |
p) | tenendo conto delle informazioni sui rischi di cibersicurezza individuati e degli insegnamenti tratti dal CERT-UE, controlla l'adeguatezza degli accordi di interconnettività tra gli ambienti TIC dei soggetti_dell'Unione e fornisce consulenza su eventuali miglioramenti; |
q) | istituisce un piano di gestione delle crisi informatiche al fine di sostenere, a livello operativo, la gestione coordinata degli incidenti gravi che colpiscono i soggetti_dell'Unione e al fine di contribuire allo scambio regolare di informazioni pertinenti, in particolare per quanto riguarda l'impatto e l'entità degli incidenti gravi e i possibili modi per attenuarne gli effetti; |
r) | coordina l'adozione dei piani individuali di gestione delle crisi informatiche dei soggetti_dell'Unione di cui all'articolo 9, paragrafo 2; |
s) | adotta raccomandazioni relative alla sicurezza delle catene di approvvigionamento di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettera m), tenendo conto dei risultati delle valutazioni coordinate a livello dell'Unione dei rischi di sicurezza delle catene di approvvigionamento critiche di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2022/2555 per sostenere i soggetti_dell'Unione nell'adozione di misure di gestione dei rischi di cibersicurezza efficaci e proporzionate. |
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