(50) Nell’applicare le disposizioni della presente direttiva, gli operatori economici dovrebbero avvalersi di norme, specifiche tecniche aperte, buone pratiche e codici di condotta, anche per quanto riguarda il formato comunemente utilizzato e leggibile meccanicamente per recuperare i contenuti diversi dai dati_personali, che sono stati forniti o creati dal consumatore utilizzando il contenuto_digitale o il servizio_digitale, nonché in relazione alla sicurezza dei sistemi di informazione e degli ambienti digitali, indipendentemente dal fatto che siano istituiti a livello internazionale, di Unione o di uno specifico settore industriale.
In questo contesto, la Commissione potrebbe chiedere l’elaborazione di norme internazionali e a livello di Unione e la redazione di un codice di condotta da parte delle associazioni di categoria e le altre organizzazioni rappresentative che potrebbero sostenere l’attuazione uniforme della presente direttiva.
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(64) Data la diversità dei contenuti digitali e dei servizi digitali, non è opportuno stabilire termini fissi per l’esercizio dei diritti o il rispetto degli obblighi relativi al contenuto_digitale o ai servizi digitali.
Tali termini potrebbero non tenere conto di tale diversità e potrebbero essere, a seconda dei casi, troppo brevi o troppo lunghi. È pertanto più opportuno richiedere che la conformità del contenuto_digitale e dei servizi digitali sia ripristinata entro un lasso di tempo ragionevole.
Tale requisito non dovrebbe impedire alle parti di concordare un termine specifico per ripristinare la conformità del contenuto_digitale o servizio_digitale.
Il contenuto_digitale o il servizio_digitale dovrebbe essere reso conforme senza alcun costo.
In particolare, il consumatore non dovrebbe sostenere alcun costo associato allo sviluppo di un aggiornamento per il contenuto_digitale o il servizio_digitale.
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(71) Il consumatore dovrebbe avere il diritto di recuperare il contenuto entro un periodo di tempo ragionevole, senza impedimenti da parte dell’ operatore_economico, in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico nonché senza sostenere costi, ad eccezione dei costi generati dal proprio ambiente_digitale, ad esempio i costi di una connessione di rete, poiché tali costi non derivano specificamente dal recupero del contenuto.
Tuttavia, l’obbligo per l’ operatore_economico di rendere disponibile tale contenuto non dovrebbe applicarsi se il contenuto è utile soltanto nel contesto dell’uso del contenuto_digitale o del servizio_digitale, o riguarda unicamente l’attività del consumatore nell’ambito dell’uso del contenuto_digitale o del servizio_digitale, o è stato aggregato dall’ operatore_economico ad altri dati e non può essere disaggregato se non con uno sforzo sproporzionato.
In tali casi il contenuto è privo di utilità o interesse particolare per il consumatore, tenendo conto anche degli interessi dell’ operatore_economico.
Inoltre, l’obbligo per l’ operatore_economico di mettere a disposizione del consumatore, in caso di risoluzione del contratto, qualsiasi contenuto diverso dai dati_personali che sia stato fornito o creato dal consumatore dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto dell’ operatore_economico di non divulgare determinati contenuti in conformità del diritto applicabile.
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