(21) La direttiva (UE) 2019/771 dovrebbe applicarsi ai contratti di vendita di beni, compresi i beni_con_elementi_digitali.
Per « beni_con_elementi_digitali» dovrebbero intendersi i beni che incorporano o che sono interconnessi con un contenuto_digitale o un servizio_digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto_digitale o servizio_digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni dei beni.
Il contenuto_digitale o un servizio_digitale che sia incorporato nei beni o con essi interconnesso in tal modo dovrebbe rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/771 se è fornito insieme ai beni nel quadro di un contratto di vendita concernente tali beni.
Il fatto che la fornitura del contenuto o del servizio_digitale incorporato o interconnesso sia parte del contratto di vendita con il venditore dovrebbe dipendere dal contenuto di tale contratto.
Dovrebbero essere inclusi i contenuti digitali o i servizi digitali incorporati o interconnessi la cui fornitura è esplicitamente prevista dal contratto.
Essa dovrebbe inoltre includere i contratti di vendita per i quali si può presumere che sia compresa la fornitura di uno specifico contenuto_digitale o di uno specifico servizio_digitale in ragione del fatto che sono abituali di un bene dello stesso tipo e che rientrano tra le ragionevoli aspettative che il consumatore potrebbe avere, tenuto conto della natura dei beni e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal venditore o da altre persone o per conto del venditore o altre persone nell’ambito di passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore.
Se, ad esempio, nella pubblicità di una smart TV si è fatto riferimento alla presenza di una particolare applicazione video, tale applicazione video sarebbe considerata quale facente parte del contratto di vendita.
Ciò si dovrebbe applicare indipendente dal fatto che il contenuto_digitale o il servizio_digitale sia preinstallato nel bene stesso o debba essere successivamente scaricato su un altro dispositivo e sia soltanto interconnesso con il bene in questione.
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(46) La ragionevolezza, in relazione a qualsiasi riferimento contenuto nella presente direttiva alle ragionevoli aspettative di una persona, dovrebbe essere oggettivamente accertata, tenendo conto della natura e della finalità del contenuto_digitale o del servizio_digitale, delle circostanze della fattispecie, degli usi e delle pratiche vigenti presso le parti interessate.
In particolare, è opportuno valutare in maniera oggettiva cosa debba considerarsi come tempo ragionevole per rendere conforme il contenuto_digitale o il servizio_digitale, tenuto conto della natura del difetto di conformità.
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(55) L’ operatore_economico dovrebbe essere responsabile nei confronti del consumatore in caso di difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale e di un’eventuale mancata fornitura del contenuto_digitale o del servizio_digitale.
Poiché i contenuti digitali o i servizi digitali possono essere forniti ai consumatori tramite una o più forniture singole o in modo continuativo per un determinato periodo di tempo, è appropriato che i tempi rilevanti per stabilire la conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale debbano essere determinati in funzione di queste differenti tipologie di fornitura.
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(78) Il difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale fornito al consumatore è spesso dovuto a una delle operazioni che in una catena, che connette lo sviluppatore iniziale del contenuto_digitale all’ operatore_economico finale.
Benché l’ operatore_economico finale debba essere responsabile nei confronti del consumatore in caso di difetto di conformità, è importante garantire che l’ operatore_economico disponga di adeguati diritti nei confronti delle diverse persone della catena di operazioni, per poter assumere la responsabilità nei confronti del consumatore.
Tali diritti dovrebbero limitarsi alle operazioni commerciali e non dovrebbero pertanto riguardare le situazioni in cui l’ operatore_economico è responsabile nei confronti del consumatore per difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale che comprende o si basa su un software fornito senza il pagamento di un prezzo e in licenza libera e aperta da una persona nell’ambito di passaggi precedenti della catena di operazioni.
Tuttavia, è opportuno che siano gli Stati membri in base alla loro normativa nazionale applicabile ad individuare le persone della catena di operazioni nei confronti dei quali l’ operatore_economico finale può rivalersi e le modalità e le condizioni di tali azioni.
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