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keyboard_tab Contratti digitali 2019/0770 IT

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Articolo 5

Fornitura del contenuto_digitale o del servizio_digitale

1.   L’ operatore_economico fornisce il contenuto_digitale o il servizio_digitale al consumatore. Salvo diverso accordo tra le parti, l’ operatore_economico fornisce il contenuto_digitale o il servizio_digitale senza indebito ritardo dopo la conclusione del contratto.

2.   L’ operatore_economico ha adempiuto l’obbligo di fornitura quando:

a)

il contenuto_digitale o qualunque mezzo idoneo per accedere al contenuto_digitale o per scaricarlo è reso disponibile o accessibile al consumatore, o all’impianto fisico o virtuale scelto dal consumatore all’uopo;

b)

il servizio_digitale è reso accessibile al consumatore o a un impianto fisico o virtuale scelto dal consumatore all’uopo.

Articolo 13

Rimedio per la mancata fornitura

1.   Se l’ operatore_economico ha omesso di fornire il contenuto_digitale o il servizio_digitale conformemente all’articolo 5, il consumatore invita l’ operatore_economico a fornire il contenuto_digitale o il servizio_digitale. Se l’ operatore_economico omette successivamente quindi di fornire il contenuto_digitale o il servizio_digitale senza indebito ritardo oppure entro un ulteriore termine espressamente concordato dalle parti, il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto.

2.   Il paragrafo 1 non si applica e il consumatore ha il diritto di recedere immediatamente dal contratto se:

a)

l’ operatore_economico ha dichiarato, o risulta altrettanto chiaramente dalle circostanze, che non fornirà il contenuto_digitale o il servizio_digitale;

b)

il consumatore e l’ operatore_economico hanno convenuto, o risulta evidente dalle circostanze che accompagnano la conclusione del contratto, che un tempo specifico per la fornitura è essenziale per il consumatore e l’ operatore_economico omette di fornire il contenuto_digitale o il servizio_digitale entro o in tale momento.

3.   Se il consumatore recede dal contratto a norma del paragrafo 1 o 2 del presente articolo, si applicano di conseguenza gli articoli da 15 a 18.

Articolo 17

Obblighi del consumatore in caso di risoluzione

1.   In seguito alla risoluzione del contratto, il consumatore si astiene dall’utilizzare il contenuto_digitale o il servizio_digitale e dal metterlo a disposizione di terzi.

2.   Se il contenuto_digitale è stato fornito su un supporto materiale, il consumatore lo restituisce all’ operatore_economico, su richiesta e a spese di quest’ultimo, senza indebito ritardo. Se l’ operatore_economico decide di chiedere la restituzione del supporto materiale, è tenuto a presentare la richiesta entro 14 giorni a decorrere dal giorno in cui l’ operatore_economico è stato informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto.

3.   Il consumatore non è tenuto a pagare per l’uso del contenuto_digitale o del servizio_digitale nel periodo precedente la risoluzione del contratto durante il quale il contenuto_digitale o il servizio_digitale non è stato conforme.

Articolo 18

Termini e mezzi di rimborso da parte dell’ operatore_economico

1.   Eventuali rimborsi dovuti al consumatore dall’ operatore_economico a norma dell’articolo 14, paragrafi 4 e 5, o dell’articolo 16, paragrafo 1, dovuti alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto sono effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro 14 giorni dal giorno in cui l’ operatore_economico è informato della decisione del consumatore di invocare il diritto del consumatore a una riduzione di prezzo o il suo diritto alla risoluzione dal contratto.

2.   L’ operatore_economico effettua il rimborso utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore per pagare il contenuto_digitale o il servizio_digitale, salvo che il consumatore consenta espressamente all’uso di un altro mezzo e non debba sostenere alcuna spesa relativa al rimborso.

3.   L’ operatore_economico non impone al consumatore alcuna commissione in relazione al rimborso.


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