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keyboard_tab Contratti digitali 2019/0770 IT

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Articolo 5

Fornitura del contenuto_digitale o del servizio_digitale

1.   L’ operatore_economico fornisce il contenuto_digitale o il servizio_digitale al consumatore. Salvo diverso accordo tra le parti, l’ operatore_economico fornisce il contenuto_digitale o il servizio_digitale senza indebito ritardo dopo la conclusione del contratto.

2.   L’ operatore_economico ha adempiuto l’obbligo di fornitura quando:

a)

il contenuto_digitale o qualunque mezzo idoneo per accedere al contenuto_digitale o per scaricarlo è reso disponibile o accessibile al consumatore, o all’impianto fisico o virtuale scelto dal consumatore all’uopo;

b)

il servizio_digitale è reso accessibile al consumatore o a un impianto fisico o virtuale scelto dal consumatore all’uopo.

Articolo 16

Obblighi del l’ operatore_economico in caso di risoluzione

1.   In caso di risoluzione del contratto l’ operatore_economico rimborsa al consumatore tutti gli importi versati in esecuzione del contratto.

Tuttavia, se il contratto prevede la fornitura del contenuto_digitale o del servizio_digitale dietro pagamento di un prezzo e per un periodo di tempo, e il contenuto_digitale o il servizio_digitale è stato conforme per un periodo di tempo prima della risoluzione del contratto, l’ operatore_economico rimborsa al consumatore solo la proporzione dell’importo pagato corrispondente al periodo in cui il contenuto_digitale o il servizio_digitale non è stato conforme e qualsiasi parte del prezzo pagato in anticipo dal consumatore per la durata del contratto che sarebbe rimasta se il contratto non fosse stato risolto.

2.   Per quanto riguarda i dati_personali del consumatore, l’ operatore_economico rispetta gli obblighi applicabili a norma del regolamento (UE) 2016/679.

3.   L’ operatore_economico si astiene dall’utilizzare qualsiasi contenuto diverso dai dati_personali che sia stato fornito o creato dal consumatore nell’ambito dell’utilizzo del contenuto_digitale o del servizio_digitale fornito dall’ operatore_economico, fatto salvo il caso in cui tale contenuto:

a)

sia privo di utilità al di fuori del contesto del contenuto_digitale o del servizio_digitale fornito dall’operatore;

b)

si riferisca solamente all’attività del consumatore nell’utilizzo del contenuto_digitale o del servizio_digitale fornito dall’operatore;

c)

sia stato aggregato dall’ operatore_economico ad altri dati e non possa essere disaggregato o comunque non senza uno sforzo sproporzionato; o

d)

sia stato generato congiuntamente dal consumatore e altre persone, e altri consumatori possano continuare a utilizzare il contenuto.

4.   Ad eccezione delle situazioni di cui al paragrafo 3, lettere a), b) o c), l’ operatore_economico mette a disposizione del consumatore, su richiesta dello stesso, contenuti diversi dai dati_personali, che sono stati forniti o creati dal consumatore durante l’utilizzo del contenuto_digitale o del servizio_digitale fornito dall’ operatore_economico.

Il consumatore ha il diritto di recuperare dall’ operatore_economico tali contenuti digitali gratuitamente e senza impedimenti, entro un lasso di tempo ragionevole e in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.

5.   L’ operatore_economico può impedire qualsiasi ulteriore utilizzo del contenuto_digitale o del servizio_digitale da parte del consumatore, in particolare rendendogli il contenuto_digitale o il servizio_digitale inaccessibile o disattivando il suo account utente, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 4.

Articolo 19

Modifica del contenuto_digitale o del servizio_digitale

1.   Se il contratto prevede che il contenuto_digitale o il servizio_digitale sia fornito o reso accessibile al consumatore per un certo periodo di tempo, l’ operatore_economico può modificare il contenuto_digitale o il servizio_digitale oltre a quanto è necessario per mantenere la conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale a norma degli articoli 7 e 8, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

il contratto consente tale modifica e ne fornisce una motivazione valida;

b)

tale modifica è realizzata senza costi aggiuntivi per il consumatore;

c)

il consumatore è informato in modo chiaro e comprensibile della modifica; e

d)

nei casi di cui al paragrafo 2, il consumatore è informato, con un anticipo ragionevole su un supporto_durevole, circa le caratteristiche e il momento in cui viene effettuata la modifica, nonché circa il suo diritto di recedere dal contratto conformemente al paragrafo 2 o circa la possibilità di mantenere il contenuto_digitale o il servizio_digitale senza tale modifica conformemente al paragrafo 4.

2.   Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto qualora tale modifica incida negativamente sull’utilizzo del contenuto_digitale o del servizio_digitale o sull’accesso allo stesso da parte del consumatore, a meno che tali conseguenze negative siano trascurabili. In tal caso, il consumatore ha diritto a recedere dal contratto gratuitamente entro un termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dell’informazione o, se successivo, dal momento in cui il contenuto_digitale o il servizio_digitale è stato modificato dall’ operatore_economico.

3.   Se il consumatore recede dal contratto conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, si applicano di conseguenza gli articoli da 15 a 18.

4.   I paragrafi 2 e 3 del presente articolo non si applicano se l’ operatore_economico ha consentito al consumatore di mantenere senza costi aggiuntivi il contenuto_digitale o il servizio_digitale senza modifica e se è preservata la conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale.


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