search


keyboard_tab Contratti digitali 2019/0770 IT

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

2019/0770 IT cercato: 'conclusione' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl




whereas conclusione:


definitions:


cloud tag: and the number of total unique words without stopwords is: 276

 

Articolo 5

Fornitura del contenuto_digitale o del servizio_digitale

1.   L’ operatore_economico fornisce il contenuto_digitale o il servizio_digitale al consumatore. Salvo diverso accordo tra le parti, l’ operatore_economico fornisce il contenuto_digitale o il servizio_digitale senza indebito ritardo dopo la conclusione del contratto.

2.   L’ operatore_economico ha adempiuto l’obbligo di fornitura quando:

a)

il contenuto_digitale o qualunque mezzo idoneo per accedere al contenuto_digitale o per scaricarlo è reso disponibile o accessibile al consumatore, o all’impianto fisico o virtuale scelto dal consumatore all’uopo;

b)

il servizio_digitale è reso accessibile al consumatore o a un impianto fisico o virtuale scelto dal consumatore all’uopo.

Articolo 7

Requisiti soggettivi di conformità

È conforme al contratto il contenuto_digitale o il servizio_digitale che, in particolare, se del caso:

a)

corrisponde alla descrizione, alla quantità e alla qualità previste dal contratto e presenta la funzionalità, la compatibilità, l’ interoperabilità e le altre caratteristiche previste dal contratto;

b)

è idoneo ad ogni uso particolare voluto dal consumatore e che è stato da questi portato a conoscenza dell’ operatore_economico al più tardi al momento della conclusione del contratto e che l’ operatore_economico ha accettato;

c)

è fornito con tutti gli accessori, le istruzioni, anche in materia di installazione, e l’assistenza ai clienti previsti dal contratto; e

d)

è aggiornato come previsto dal contratto.

Articolo 8

Requisiti soggettivi di conformità

1.   In aggiunta al rispetto di qualsiasi requisito soggettivo di conformità, il contenuto_digitale o il servizio_digitale:

a)

è adeguato agli scopi per cui sarebbe abitualmente utilizzato un contenuto_digitale o un servizio_digitale del medesimo tipo, tenendo conto, se del caso, dell’eventuale diritto dell’Unione e nazionale e delle norme tecniche esistenti, oppure, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell’industria specifici del settore applicabili;

b)

è della quantità e presenta la qualità e le caratteristiche di prestazione, anche in materia di funzionalità, compatibilità, accessibilità, continuità e sicurezza, che si ritrovano abitualmente nei contenuti digitali o nei servizi digitali dello stesso tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del contenuto_digitale o del servizio_digitale, tenendo conto di eventuali dichiarazioni pubbliche rese da o per conto dell’ operatore_economico o di altri soggetti nell’ambito di passaggi precedenti nella catena delle operazioni, soprattutto nei messaggi pubblicitari e nell’etichettatura, a meno che l’ operatore_economico non dimostri che:

i)

l’ operatore_economico non era a conoscenza e non poteva ragionevolmente essere a conoscenza della dichiarazione pubblica in questione;

ii)

al momento della conclusione del contratto, la dichiarazione pubblica era stata rettificata nello stesso modo, o in modo paragonabile, a quello in cui era stata resa; oppure

iii)

la decisione di acquistare il contenuto_digitale o il servizio_digitale non poteva essere influenzata dalla dichiarazione pubblica;

c)

se del caso, è fornito assieme agli eventuali accessori e istruzioni che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere; e

d)

è conforme all’eventuale versione di prova o anteprima del contenuto_digitale o del servizio_digitale messa a disposizione dall’ operatore_economico prima della conclusione del contratto.

2.   L’ operatore_economico assicura che al consumatore siano notificati e forniti gli aggiornamenti, anche di sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale, nel periodo di tempo:

a)

durante il quale il contenuto_digitale o il servizio_digitale deve essere fornito a norma del contratto, se questo prevede una fornitura continua per un determinato periodo di tempo; oppure

b)

che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, date la tipologia e la finalità del contenuto_digitale o del servizio_digitale e tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto, se questo prevede un unico atto di fornitura o una serie di singoli atti di fornitura.

3.   Se il consumatore non installa entro un termine ragionevole gli aggiornamenti forniti dall’ operatore_economico a norma del paragrafo 2, l’ operatore_economico non è responsabile per qualsiasi difetto di conformità derivante unicamente dalla mancanza dell’aggiornamento pertinente, a condizione che:

a)

l’ operatore_economico abbia informato il consumatore circa la disponibilità dell’aggiornamento e le conseguenze della mancata installazione dello stesso da parte del consumatore; e

b)

la mancata installazione o l’installazione errata dell’aggiornamento da parte del consumatore non fosse dovuta a carenze delle istruzioni di installazione fornite dall’operatore.

4.   Qualora il contratto preveda che il contenuto_digitale o il servizio_digitale sia fornito in modo continuo per un determinato periodo di tempo, il contenuto_digitale o il servizio_digitale è conforme per l’intera durata di tale periodo.

5.   Non vi è difetto di conformità ai sensi del paragrafo 1 o 2 se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era stato specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare del contenuto_digitale o del servizio_digitale si discostava dai requisiti oggettivi di conformità previsti al paragrafo 1 o 2 e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto.

6.   Salvo diverso accordo tra le parti, il contenuto_digitale o il servizio_digitale è fornito nella versione più recente disponibile al momento della conclusione del contratto.

Articolo 12

Onere della prova

1.   L’onere della prova riguardo al fatto se il contenuto_digitale o il servizio_digitale sia stato fornito in conformità dell’articolo 5 è a carico dell’ operatore_economico.

2.   Nei casi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, l’onere della prova riguardo al fatto se il contenuto_digitale o il servizio_digitale fornito fosse conforme al momento della fornitura è a carico dell’ operatore_economico per un difetto di conformità che risulti evidente entro il termine di un anno dal momento in cui il contenuto_digitale o il servizio_digitale è stato fornito.

3.   Nei casi di cui all’articolo 11, paragrafo 3, l’onere della prova riguardo al fatto se il contenuto_digitale o il servizio_digitale fosse conforme entro il periodo di tempo durante il quale il contenuto_digitale o il servizio_digitale deve essere fornito ai sensi del contratto è a carico dell’ operatore_economico per un difetto di conformità che risulti evidente entro tale periodo.

4.   I paragrafi 2e 3 non si applicano nel caso in cui l’ operatore_economico dimostri che l’ ambiente_digitale del consumatore non è compatibile con i requisiti tecnici del contenuto_digitale o del servizio_digitale e nel caso in cui l’ operatore_economico abbia informato il consumatore di tali requisiti in modo chiaro e comprensibile prima della conclusione del contratto.

5.   Il consumatore collabora con l’ operatore_economico per quanto ragionevolmente possibile e necessario al fine di accertare se la causa del difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale al momento specificato all’articolo 11, paragrafi 2 o 3, a seconda dei casi, risieda nell’ ambiente_digitale del consumatore. L’obbligo di collaborazione è limitato ai mezzi tecnicamente disponibili che sono meno intrusivi per il consumatore. Se il consumatore non collabora e se l’ operatore_economico ha informato il consumatore di tali requisiti in modo chiaro e comprensibile prima della conclusione del contratto, l’onere della prova riguardo all’esistenza del difetto di conformità al momento di cui all’articolo 11, paragrafi 2 e 3, è a carico del consumatore.

Articolo 13

Rimedio per la mancata fornitura

1.   Se l’ operatore_economico ha omesso di fornire il contenuto_digitale o il servizio_digitale conformemente all’articolo 5, il consumatore invita l’ operatore_economico a fornire il contenuto_digitale o il servizio_digitale. Se l’ operatore_economico omette successivamente quindi di fornire il contenuto_digitale o il servizio_digitale senza indebito ritardo oppure entro un ulteriore termine espressamente concordato dalle parti, il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto.

2.   Il paragrafo 1 non si applica e il consumatore ha il diritto di recedere immediatamente dal contratto se:

a)

l’ operatore_economico ha dichiarato, o risulta altrettanto chiaramente dalle circostanze, che non fornirà il contenuto_digitale o il servizio_digitale;

b)

il consumatore e l’ operatore_economico hanno convenuto, o risulta evidente dalle circostanze che accompagnano la conclusione del contratto, che un tempo specifico per la fornitura è essenziale per il consumatore e l’ operatore_economico omette di fornire il contenuto_digitale o il servizio_digitale entro o in tale momento.

3.   Se il consumatore recede dal contratto a norma del paragrafo 1 o 2 del presente articolo, si applicano di conseguenza gli articoli da 15 a 18.


whereas









keyboard_arrow_down