(2) A norma dell’articolo 26, paragrafi 1 e 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), l’Unione deve adottare le misure destinate all’instaurazione o al funzionamento del mercato interno, che comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi.
L’articolo 169, paragrafo 1, e l’articolo 169, paragrafo 2, lettera a), TFUE, stabiliscono che l’Unione deve contribuire al conseguimento di un elevato livello di protezione dei consumatori mediante misure adottate a norma dell’articolo 114 TFUE nel quadro della realizzazione del mercato interno.
La presente direttiva mira a garantire il giusto equilibrio tra il conseguimento di un elevato livello di protezione dei consumatori e la promozione della competitività delle imprese, assicurando al tempo stesso il rispetto del principio di sussidiarietà.
- = -
(3) È opportuno armonizzare determinati aspetti concernenti i contratti di fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali, prendendo come riferimento un livello elevato di protezione dei consumatori, al fine di instaurare un autentico mercato unico digitale, accrescere la certezza giuridica e ridurre i costi di transazione, in particolare per le piccole e medie imprese («PMI»).
- = -
(8) I consumatori dovrebbero beneficiare di diritti armonizzati nell’ambito della fornitura di contenuto_digitale e di servizi digitali, che forniscano un elevato livello di protezione.
Essi dovrebbero potersi avvalere di diritti imperativi chiaramente definiti quando ricevono contenuti digitali o servizi digitali o vi accedono da altre parti dell’Unione.
La disponibilità di tali diritti dovrebbe rafforzare la loro fiducia nell’acquisto di contenuti digitali o di servizi digitali.
Ciò dovrebbe contribuire anche a ridurre i danni che i consumatori attualmente subiscono, grazie all’introduzione di una serie di diritti chiari che dovrebbero consentire loro di affrontare i problemi connessi ai contenuti digitali o ai servizi digitali.
- = -
(9) La presente direttiva mira alla completa armonizzazione di talune norme fondamentali che, finora, non sono state regolamentate a livello dell’Unione o nazionale.
- = -
(11) La presente direttiva dovrebbe stabilire norme comuni relative a determinate prescrizioni concernenti i contratti tra operatori economici e consumatori per la fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali.
A tal fine, è opportuno armonizzare pienamente le norme concernenti la conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità o di mancata fornitura e le modalità di esercizio di tali rimedi, nonché la modifica del contenuto_digitale o del servizio_digitale.
Norme pienamente armonizzate su taluni aspetti essenziali del diritto contrattuale dei consumatori renderebbero più facile per le imprese, soprattutto le PMI, offrire i loro prodotti in altri Stati membri.
I consumatori beneficerebbero di un livello elevato di protezione e di miglioramenti in termini di benessere grazie alla piena armonizzazione delle norme essenziali.
Agli Stati membri non è consentito, nell’ambito di applicazione della presente direttiva, imporre ulteriori prescrizioni formali o sostanziali.
Ad esempio, gli Stati membri non dovrebbero imporre norme sull’inversione dell’onere della prova che siano differenti da quelle previste dalla presente direttiva, né l’obbligo per il consumatore di notificare all’ operatore_economico il difetto di conformità entro un periodo determinato.
- = -
(42) Il contenuto_digitale o il servizio_digitale dovrebbe conformarsi ai requisiti concordati nel contratto tra l’ operatore_economico e il consumatore.
In particolare, dovrebbe essere conforme alla descrizione, alla quantità, ad esempio il numero di file musicali ai quali è possibile accedere, alla qualità, ad esempio la risoluzione dell’immagine, alla lingua e alla versione concordati nel contratto.
Il contenuto_digitale o il servizio_digitale dovrebbe inoltre presentare le caratteristiche previste dal contratto per quanto concerne la sicurezza, la funzionalità, la compatibilità, l’ interoperabilità e altre funzioni.
I requisiti del contratto dovrebbero includere quelli derivanti dalle informazioni precontrattuali che, in conformità della direttiva 2011/83/UE, sono parte integrante del contratto.
Tali requisiti potrebbero inoltre essere definiti in un accordo sul livello dei servizi se, a norma del diritto nazionale applicabile, tale tipologia di accordo è parte della relazione contrattuale tra il consumatore e l’ operatore_economico.
- = -
(50) Nell’applicare le disposizioni della presente direttiva, gli operatori economici dovrebbero avvalersi di norme, specifiche tecniche aperte, buone pratiche e codici di condotta, anche per quanto riguarda il formato comunemente utilizzato e leggibile meccanicamente per recuperare i contenuti diversi dai dati_personali, che sono stati forniti o creati dal consumatore utilizzando il contenuto_digitale o il servizio_digitale, nonché in relazione alla sicurezza dei sistemi di informazione e degli ambienti digitali, indipendentemente dal fatto che siano istituiti a livello internazionale, di Unione o di uno specifico settore industriale.
In questo contesto, la Commissione potrebbe chiedere l’elaborazione di norme internazionali e a livello di Unione e la redazione di un codice di condotta da parte delle associazioni di categoria e le altre organizzazioni rappresentative che potrebbero sostenere l’attuazione uniforme della presente direttiva.
- = -
(59) Data la natura specifica e l’elevato grado di complessità dei contenuti digitali e dei servizi digitali, e il fatto che l’ operatore_economico ha una migliore conoscenza e accesso al know-how, alle informazioni tecniche e all’assistenza tecnica di alto livello, è l’ operatore_economico che si trova verosimilmente nelle condizioni più favorevoli, rispetto al consumatore, per conoscere i motivi della mancata fornitura o della non conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale.
L’ operatore_economico verosimilmente gode anche della posizione migliore per valutare se la mancata fornitura o il difetto di conformità sia dovuto all’in compatibilità dell’ ambiente_digitale del consumatore con i requisiti tecnici del contenuto_digitale o del servizio_digitale.
Pertanto, in caso di controversia, pur spettando al consumatore fornire prove della non conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale, il consumatore non dovrebbe essere tenuto a dimostrare che il difetto di conformità esisteva al momento della fornitura del contenuto_digitale o del servizio_digitale o, in caso di fornitura continuativa, nel corso della durata del contratto.
- = -
(86) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, segnatamente contribuire al funzionamento del mercato interno affrontando in modo coerente taluni ostacoli inerenti al diritto contrattuale per la fornitura di contenuto_digitale o servizi digitali, evitando al tempo stesso la frammentazione giuridica, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, al fine di garantire la coerenza complessiva delle legislazioni nazionali attraverso norme di diritto contrattuale armonizzate che faciliterebbero anche azioni di contrasto coordinate, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea.
La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- = -