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keyboard_tab Contratti digitali 2019/0770 IT

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Articolo 8

Requisiti soggettivi di conformità

1.   In aggiunta al rispetto di qualsiasi requisito soggettivo di conformità, il contenuto_digitale o il servizio_digitale:

a)

è adeguato agli scopi per cui sarebbe abitualmente utilizzato un contenuto_digitale o un servizio_digitale del medesimo tipo, tenendo conto, se del caso, dell’eventuale diritto dell’Unione e nazionale e delle norme tecniche esistenti, oppure, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell’industria specifici del settore applicabili;

b)

è della quantità e presenta la qualità e le caratteristiche di prestazione, anche in materia di funzionalità, compatibilità, accessibilità, continuità e sicurezza, che si ritrovano abitualmente nei contenuti digitali o nei servizi digitali dello stesso tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del contenuto_digitale o del servizio_digitale, tenendo conto di eventuali dichiarazioni pubbliche rese da o per conto dell’ operatore_economico o di altri soggetti nell’ambito di passaggi precedenti nella catena delle operazioni, soprattutto nei messaggi pubblicitari e nell’etichettatura, a meno che l’ operatore_economico non dimostri che:

i)

l’ operatore_economico non era a conoscenza e non poteva ragionevolmente essere a conoscenza della dichiarazione pubblica in questione;

ii)

al momento della conclusione del contratto, la dichiarazione pubblica era stata rettificata nello stesso modo, o in modo paragonabile, a quello in cui era stata resa; oppure

iii)

la decisione di acquistare il contenuto_digitale o il servizio_digitale non poteva essere influenzata dalla dichiarazione pubblica;

c)

se del caso, è fornito assieme agli eventuali accessori e istruzioni che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere; e

d)

è conforme all’eventuale versione di prova o anteprima del contenuto_digitale o del servizio_digitale messa a disposizione dall’ operatore_economico prima della conclusione del contratto.

2.   L’ operatore_economico assicura che al consumatore siano notificati e forniti gli aggiornamenti, anche di sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale, nel periodo di tempo:

a)

durante il quale il contenuto_digitale o il servizio_digitale deve essere fornito a norma del contratto, se questo prevede una fornitura continua per un determinato periodo di tempo; oppure

b)

che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, date la tipologia e la finalità del contenuto_digitale o del servizio_digitale e tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto, se questo prevede un unico atto di fornitura o una serie di singoli atti di fornitura.

3.   Se il consumatore non installa entro un termine ragionevole gli aggiornamenti forniti dall’ operatore_economico a norma del paragrafo 2, l’ operatore_economico non è responsabile per qualsiasi difetto di conformità derivante unicamente dalla mancanza dell’aggiornamento pertinente, a condizione che:

a)

l’ operatore_economico abbia informato il consumatore circa la disponibilità dell’aggiornamento e le conseguenze della mancata installazione dello stesso da parte del consumatore; e

b)

la mancata installazione o l’installazione errata dell’aggiornamento da parte del consumatore non fosse dovuta a carenze delle istruzioni di installazione fornite dall’operatore.

4.   Qualora il contratto preveda che il contenuto_digitale o il servizio_digitale sia fornito in modo continuo per un determinato periodo di tempo, il contenuto_digitale o il servizio_digitale è conforme per l’intera durata di tale periodo.

5.   Non vi è difetto di conformità ai sensi del paragrafo 1 o 2 se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era stato specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare del contenuto_digitale o del servizio_digitale si discostava dai requisiti oggettivi di conformità previsti al paragrafo 1 o 2 e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto.

6.   Salvo diverso accordo tra le parti, il contenuto_digitale o il servizio_digitale è fornito nella versione più recente disponibile al momento della conclusione del contratto.

Articolo 11

Responsabilità dell’ operatore_economico

1.   L’ operatore_economico è responsabile per la mancata fornitura del contenuto_digitale o del servizio_digitale conformemente all’articolo 5.

2.   Qualora un contratto preveda un unico atto di fornitura o una serie di singoli atti di fornitura, l’ operatore_economico è responsabile per qualsiasi difetto di conformità a norma degli articoli 7, 8 e 9, esistente al momento della fornitura, fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 2, lettera b).

Se, in conformità del diritto nazionale, l’ operatore_economico è responsabile solamente per i difetti di conformità che si manifestano entro un certo periodo di tempo dalla fornitura, tale periodo di tempo non è inferiore a due anni a decorrere dal momento della fornitura, fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 2, lettera b).

Se, in conformità del diritto nazionale, i diritti previsti all’articolo 14 sono ugualmente o unicamente soggetti a termini di prescrizione, gli Stati membri provvedono affinché tale termine di prescrizione consenta comunque al consumatore di avvalersi dei mezzi di ricorso di cui all’articolo 14 per qualsiasi difetto di conformità sussistente al momento di cui al primo comma e che risulti evidente entro il termine di cui al secondo comma.

3.   Se il contratto prevede la fornitura continuativa per un periodo di tempo, l’ operatore_economico risponde di un difetto di conformità, a norma degli articoli 7, 8 e 9, che si manifesta o risulta evidente nel periodo di tempo durante il quale il contenuto_digitale o il servizio_digitale deve essere fornito a norma del contratto.

Se, a norma del diritto nazionale, i diritti previsti all’articolo 14 sono ugualmente o unicamente soggetti a termini di prescrizione, gli Stati membri provvedono affinché tale termine di prescrizione consenta comunque ai consumatori di avvalersi dei mezzi di ricorso di cui all’articolo 14 per qualsiasi difetto di conformità che si manifesti o risulti evidente durante il periodo di tempo di cui al primo comma.

Articolo 12

Onere della prova

1.   L’onere della prova riguardo al fatto se il contenuto_digitale o il servizio_digitale sia stato fornito in conformità dell’articolo 5 è a carico dell’ operatore_economico.

2.   Nei casi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, l’onere della prova riguardo al fatto se il contenuto_digitale o il servizio_digitale fornito fosse conforme al momento della fornitura è a carico dell’ operatore_economico per un difetto di conformità che risulti evidente entro il termine di un anno dal momento in cui il contenuto_digitale o il servizio_digitale è stato fornito.

3.   Nei casi di cui all’articolo 11, paragrafo 3, l’onere della prova riguardo al fatto se il contenuto_digitale o il servizio_digitale fosse conforme entro il periodo di tempo durante il quale il contenuto_digitale o il servizio_digitale deve essere fornito ai sensi del contratto è a carico dell’ operatore_economico per un difetto di conformità che risulti evidente entro tale periodo.

4.   I paragrafi 2e 3 non si applicano nel caso in cui l’ operatore_economico dimostri che l’ ambiente_digitale del consumatore non è compatibile con i requisiti tecnici del contenuto_digitale o del servizio_digitale e nel caso in cui l’ operatore_economico abbia informato il consumatore di tali requisiti in modo chiaro e comprensibile prima della conclusione del contratto.

5.   Il consumatore collabora con l’ operatore_economico per quanto ragionevolmente possibile e necessario al fine di accertare se la causa del difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale al momento specificato all’articolo 11, paragrafi 2 o 3, a seconda dei casi, risieda nell’ ambiente_digitale del consumatore. L’obbligo di collaborazione è limitato ai mezzi tecnicamente disponibili che sono meno intrusivi per il consumatore. Se il consumatore non collabora e se l’ operatore_economico ha informato il consumatore di tali requisiti in modo chiaro e comprensibile prima della conclusione del contratto, l’onere della prova riguardo all’esistenza del difetto di conformità al momento di cui all’articolo 11, paragrafi 2 e 3, è a carico del consumatore.

Articolo 16

Obblighi del l’ operatore_economico in caso di risoluzione

1.   In caso di risoluzione del contratto l’ operatore_economico rimborsa al consumatore tutti gli importi versati in esecuzione del contratto.

Tuttavia, se il contratto prevede la fornitura del contenuto_digitale o del servizio_digitale dietro pagamento di un prezzo e per un periodo di tempo, e il contenuto_digitale o il servizio_digitale è stato conforme per un periodo di tempo prima della risoluzione del contratto, l’ operatore_economico rimborsa al consumatore solo la proporzione dell’importo pagato corrispondente al periodo in cui il contenuto_digitale o il servizio_digitale non è stato conforme e qualsiasi parte del prezzo pagato in anticipo dal consumatore per la durata del contratto che sarebbe rimasta se il contratto non fosse stato risolto.

2.   Per quanto riguarda i dati_personali del consumatore, l’ operatore_economico rispetta gli obblighi applicabili a norma del regolamento (UE) 2016/679.

3.   L’ operatore_economico si astiene dall’utilizzare qualsiasi contenuto diverso dai dati_personali che sia stato fornito o creato dal consumatore nell’ambito dell’utilizzo del contenuto_digitale o del servizio_digitale fornito dall’ operatore_economico, fatto salvo il caso in cui tale contenuto:

a)

sia privo di utilità al di fuori del contesto del contenuto_digitale o del servizio_digitale fornito dall’operatore;

b)

si riferisca solamente all’attività del consumatore nell’utilizzo del contenuto_digitale o del servizio_digitale fornito dall’operatore;

c)

sia stato aggregato dall’ operatore_economico ad altri dati e non possa essere disaggregato o comunque non senza uno sforzo sproporzionato; o

d)

sia stato generato congiuntamente dal consumatore e altre persone, e altri consumatori possano continuare a utilizzare il contenuto.

4.   Ad eccezione delle situazioni di cui al paragrafo 3, lettere a), b) o c), l’ operatore_economico mette a disposizione del consumatore, su richiesta dello stesso, contenuti diversi dai dati_personali, che sono stati forniti o creati dal consumatore durante l’utilizzo del contenuto_digitale o del servizio_digitale fornito dall’ operatore_economico.

Il consumatore ha il diritto di recuperare dall’ operatore_economico tali contenuti digitali gratuitamente e senza impedimenti, entro un lasso di tempo ragionevole e in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.

5.   L’ operatore_economico può impedire qualsiasi ulteriore utilizzo del contenuto_digitale o del servizio_digitale da parte del consumatore, in particolare rendendogli il contenuto_digitale o il servizio_digitale inaccessibile o disattivando il suo account utente, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 4.

Articolo 17

Obblighi del consumatore in caso di risoluzione

1.   In seguito alla risoluzione del contratto, il consumatore si astiene dall’utilizzare il contenuto_digitale o il servizio_digitale e dal metterlo a disposizione di terzi.

2.   Se il contenuto_digitale è stato fornito su un supporto materiale, il consumatore lo restituisce all’ operatore_economico, su richiesta e a spese di quest’ultimo, senza indebito ritardo. Se l’ operatore_economico decide di chiedere la restituzione del supporto materiale, è tenuto a presentare la richiesta entro 14 giorni a decorrere dal giorno in cui l’ operatore_economico è stato informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto.

3.   Il consumatore non è tenuto a pagare per l’uso del contenuto_digitale o del servizio_digitale nel periodo precedente la risoluzione del contratto durante il quale il contenuto_digitale o il servizio_digitale non è stato conforme.


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