(50) Nell’applicare le disposizioni della presente direttiva, gli operatori economici dovrebbero avvalersi di norme, specifiche tecniche aperte, buone pratiche e codici di condotta, anche per quanto riguarda il formato comunemente utilizzato e leggibile meccanicamente per recuperare i contenuti diversi dai dati_personali, che sono stati forniti o creati dal consumatore utilizzando il contenuto_digitale o il servizio_digitale, nonché in relazione alla sicurezza dei sistemi di informazione e degli ambienti digitali, indipendentemente dal fatto che siano istituiti a livello internazionale, di Unione o di uno specifico settore industriale.
In questo contesto, la Commissione potrebbe chiedere l’elaborazione di norme internazionali e a livello di Unione e la redazione di un codice di condotta da parte delle associazioni di categoria e le altre organizzazioni rappresentative che potrebbero sostenere l’attuazione uniforme della presente direttiva.
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(61) Se l’ operatore_economico ha omesso di fornire il contenuto_digitale o il servizio_digitale, il consumatore dovrebbe invitarlo ad effettuare la fornitura.
In tali casi, l’ operatore_economico dovrebbe agire senza indebiti ritardi o entro un ulteriore termine espressamente concordato dalle parti.
Tenendo conto del fatto che il contenuto_digitale o il servizio_digitale è fornito in formato digitale, nella maggior parte dei casi la fornitura non dovrebbe richiedere un ulteriore lasso di tempo per mettere a disposizione del consumatore il contenuto_digitale o il servizio_digitale.
Pertanto, in tali casi, l’obbligo per l’ operatore_economico di fornire il contenuto_digitale o il servizio_digitale senza indebiti ritardi dovrebbe significare fornirlo immediatamente.
In caso di mancata fornitura del contenuto_digitale o servizio_digitale da parte dell’ operatore_economico, è auspicabile che il consumatore abbia il diritto di recedere dal contratto.
In determinate circostanze, ad esempio qualora risulti evidente che l’ operatore_economico non fornirà il contenuto_digitale o il servizio_digitale o qualora sia indispensabile per il consumatore che tale fornitura avvenga entro un termine specifico, il consumatore dovrebbe avere il diritto di recedere dal contratto senza prima aver invitato l’ operatore_economico a fornire il contenuto_digitale o il servizio_digitale.
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(64) Data la diversità dei contenuti digitali e dei servizi digitali, non è opportuno stabilire termini fissi per l’esercizio dei diritti o il rispetto degli obblighi relativi al contenuto_digitale o ai servizi digitali.
Tali termini potrebbero non tenere conto di tale diversità e potrebbero essere, a seconda dei casi, troppo brevi o troppo lunghi. È pertanto più opportuno richiedere che la conformità del contenuto_digitale e dei servizi digitali sia ripristinata entro un lasso di tempo ragionevole.
Tale requisito non dovrebbe impedire alle parti di concordare un termine specifico per ripristinare la conformità del contenuto_digitale o servizio_digitale.
Il contenuto_digitale o il servizio_digitale dovrebbe essere reso conforme senza alcun costo.
In particolare, il consumatore non dovrebbe sostenere alcun costo associato allo sviluppo di un aggiornamento per il contenuto_digitale o il servizio_digitale.
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(65) Ove il ripristino della conformità del contenuto_digitale o servizio_digitale risulti de jure o de facto impossibile o qualora l’ operatore_economico si rifiuti di ripristinare la conformità del contenuto_digitale o servizio_digitale in ragione dei costi sproporzionati che gliene deriverebbero, o qualora l’ operatore_economico non abbia ripristinato la conformità del contenuto_digitale o servizio_digitale entro un termine ragionevole, senza alcun costo e senza causare disagi per il consumatore, quest’ultimo dovrebbe avere diritto di beneficiare dei rimedi della riduzione del prezzo o della risoluzione del contratto.
In talune situazioni è giustificato che il consumatore abbia diritto immediatamente alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, ad esempio se in precedenza l’ operatore_economico ha omesso di rendere conforme il contenuto_digitale o il servizio_digitale o se non ci si può attendere che il consumatore mantenga la fiducia nella capacità dell’ operatore_economico di ripristinare la conformità del contenuto_digitale o servizio_digitale a motivo della gravità del difetto di conformità.
Ad esempio, il consumatore dovrebbe avere il diritto di richiedere immediatamente la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto qualora gli sia stato fornito un software antivirus infettato esso stesso da virus e costituirebbe un caso di difetto di conformità di tale gravità.
Lo stesso dovrebbe valere nel caso in cui risulti evidente che l’ operatore_economico non procederà a ripristinare la conformità del contenuto_digitale o servizio_digitale entro un termine ragionevole o senza particolari disagi per il consumatore.
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(73) Il principio della responsabilità dell’ operatore_economico per il risarcimento del danno è un elemento essenziale dei contratti di fornitura di contenuto_digitale o di servizi digitali.
Ne consegue che il consumatore dovrebbe avere il diritto a chiedere un risarcimento per qualsiasi danno causato da un difetto di conformità o dalla mancata fornitura del contenuto_digitale o del servizio_digitale.
Nella massima misura possibile, il risarcimento dovrebbe ripristinare la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato se il contenuto_digitale o il servizio_digitale fosse stato debitamente fornito e fosse stato conforme.
Poiché tale diritto al risarcimento esiste già in tutti gli Stati membri, la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le norme nazionali in materia di risarcimento dei consumatori per i danni derivanti dalla violazione di tali norme.
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