keyboard_tab Clausole e vendite online Direttiva EU 2019/2161 IT
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Articolo 3
Modifiche della direttiva 2005/29/CE
La direttiva 2005/29/CE è così modificata:
1) | all’articolo 2, il primo comma è così modificato:
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2) | all’articolo 3, i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: «5. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino disposizioni per tutelare i legittimi interessi dei consumatori rispetto a pratiche commerciali o di vendita aggressive o ingannevoli nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l’abitazione di un consumatore, oppure escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l’effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori. Tali disposizioni devono essere proporzionate, non discriminatorie e giustificate da motivi di tutela dei consumatori. 6. Gli Stati membri notificano alla Commissione senza indugio le disposizioni nazionali adottate sulla base del paragrafo 5 e ogni loro eventuale modifica successiva. La Commissione rende queste informazioni facilmente accessibili ai consumatori e ai professionisti su un apposito sito web.»; |
3) | all’articolo 6, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:
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4) | l’articolo 7 è così modificato:
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5) | è inserito il seguente articolo: Articolo 5 Informazioni sui diritti dei consumatori La Commissione garantisce che i cittadini che cercano informazioni sui loro diritti in quanto consumatori o chiedono la risoluzione extragiudiziale delle controversie beneficino di un punto di accesso online, attraverso lo sportello digitale unico istituito dal regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), che consenta loro di:
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