(4) Le direttive 98/6/CE (5), 2005/29/CE e 2011/83/UE (6) del Parlamento europeo e del Consiglio prevedono l’obbligo, per gli Stati membri, di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni nazionali che le recepiscono.
Inoltre, l’articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394 (7) del Parlamento europeo e del Consiglio impone agli Stati membri di adottare misure di esecuzione, compresa l’irrogazione di sanzioni, in modo efficace, efficiente e coordinato per far cessare o vietare le infrazioni diffuse o le infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale.
- = -
(9) In conformità dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394, le autorità competenti degli Stati membri interessate dall’azione coordinata devono adottare, nell’ambito della loro giurisdizione, tutte le misure di esecuzione necessarie nei confronti del professionista responsabile dell’infrazione diffusa o dell’infrazione diffusa avente una dimensione unionale per far cessare o vietare tale infrazione.
Se del caso, esse irrogano sanzioni, come sanzioni finanziarie o penalità di mora, al professionista responsabile dell’infrazione diffusa o dell’infrazione diffusa avente una dimensione unionale.
Le misure di esecuzione devono essere adottate in modo efficace, efficiente e coordinato per far cessare o vietare l’infrazione diffusa o l’infrazione diffusa avente una dimensione unionale.
Le autorità competenti interessate dall’azione coordinata devono sforzarsi di adottare misure di esecuzione simultaneamente negli Stati membri interessati da detta infrazione.
- = -
(16) Gli Stati membri dovrebbero garantire la disponibilità di rimedi per i consumatori danneggiati da pratiche commerciali sleali per eliminare tutti gli effetti di tali pratiche scorrette.
L’adozione di un quadro ben preciso per i rimedi individuali faciliterebbe l’esecuzione a livello privato.
Il consumatore dovrebbe poter ottenere il risarcimento dei danni e, se pertinente, una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, in modo proporzionato ed efficace.
Agli Stati membri non dovrebbe essere impedito di mantenere o introdurre il diritto ad altri rimedi, come la riparazione o la sostituzione, per i consumatori danneggiati da pratiche commerciali sleali per garantire l’eliminazione totale degli effetti di tali pratiche.
Agli Stati membri non dovrebbe essere impedito di stabilire le condizioni per l’applicazione e gli effetti dei rimedi per i consumatori.
Nell’applicare tali rimedi si potrebbe tener conto, se del caso, della gravità e della natura della pratica commerciale sleale, del danno subito dal consumatore e di altre circostanze pertinenti, quali la condotta scorretta del professionista o l’inadempimento del contratto.
- = -
(21) Gli obblighi di trasparenza in relazione ai principali parametri che determinano la classificazione sono disciplinati inoltre dal regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).
Gli obblighi di trasparenza stabiliti da tale regolamento interessano un ampio ventaglio di intermediari online, compresi i mercati online, ma si applicano solamente tra professionisti e intermediari online.
Analoghi obblighi di trasparenza dovrebbero pertanto essere introdotti nella direttiva 2005/29/CE per garantire un’adeguata trasparenza nei confronti dei consumatori, fatta eccezione per i fornitori di motori di ricerca online, i quali, a norma di tale regolamento, sono già tenuti a indicare nei loro motori di ricerca online, con un linguaggio semplice e comprensibile e in modo che sia facilmente e pubblicamente accessibile, i principali parametri che, presi singolarmente o collettivamente, sono i più importanti nel determinare la classificazione, nonché l’importanza relativa di tali parametri principali.
- = -
(22) I professionisti che permettono ai consumatori di effettuare ricerche di beni e servizi, quali viaggi, alloggi e attività ricreative, offerti da altri professionisti o da consumatori, dovrebbero informarli in merito ai principali parametri predefiniti che determinano la classificazione delle offerte presentate al consumatore come risultato della sua ricerca e all’importanza relativa di tali parametri rispetto ad altri parametri.
Tali informazioni dovrebbero essere presentate in modo conciso e rese facilmente, visibilmente e direttamente accessibili.
Con «parametri che determinano la classificazione» s’intende qualsiasi criterio generale, processo, segnale specifico integrato negli algoritmi o qualsiasi altro meccanismo di aggiustamento o di retrocessione utilizzato in connessione con la classificazione.
- = -
(25) Ai fini delle direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE, i mercati online dovrebbero essere definiti in modo analogo a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e dalla direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).
Tuttavia, la definizione di «mercati online» dovrebbe essere aggiornata e resa più neutra dal punto di vista tecnologico per poter contemplare le nuove tecnologie. È opportuno pertanto riferirsi, invece che a un «sito web», a un software, compresi siti web, parte di siti web o un’applicazione, gestito da o per conto di un professionista, conformemente alla nozione di «interfaccia online» di cui al regolamento (UE) 2017/2394 e al regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).
- = -
(27) I fornitori dei mercati online dovrebbero comunicare ai consumatori se il terzo che offre beni, servizi o contenuto digitale è un professionista o meno, sulla base della dichiarazione effettuata nei loro confronti dal terzo stesso.
Nel caso in cui il terzo che offre beni, servizi o contenuto digitale dichiari di essere un non professionista, i fornitori dei mercati online dovrebbero fornire una breve dichiarazione al fine di attestare che i diritti dei consumatori derivanti dal diritto dell’Unione sulla tutela dei consumatori non si applicano al contratto concluso.
Inoltre, i consumatori dovrebbero essere informati sul modo in cui gli obblighi legati al contratto sono ripartiti tra i terzi che offrono beni, servizi o contenuto digitale e il fornitore del mercato online.
Tali informazioni dovrebbero essere fornite in modo chiaro e comprensibile e non solo mediante i termini e le condizioni standard o ad analoghi documenti contrattuali.
Gli obblighi di informazione per i fornitori di mercati online dovrebbero essere proporzionati.
Tali obblighi devono mantenere un equilibrio fra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività dei fornitori dei mercati online.
I fornitori dei mercati online non dovrebbero essere tenuti a elencare gli specifici diritti dei consumatori quando informano questi ultimi sulla loro non applicabilità.
Ciò non pregiudica gli obblighi di informazione dei consumatori di cui alla direttiva 2011/83/UE e in particolare all’articolo 6, paragrafo 1.
Le informazioni da fornire sulla responsabilità di garantire i diritti dei consumatori dipendono dagli accordi contrattuali fra i fornitori dei mercati online e i professionisti terzi pertinenti.
Il fornitore del mercato online può indicare il professionista terzo come unico responsabile in materia di garanzia dei diritti dei consumatori, oppure può descrivere le sue specifiche responsabilità nel caso in cui tale fornitore si assuma la responsabilità di certi aspetti del contratto, per esempio la consegna o l’esercizio del diritto di recesso.
- = -
(37) Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, e dell’articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2011/83/UE i professionisti, rispettivamente per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali e per i contratti a distanza, sono tenuti a ottenere il previo consenso espresso del consumatore per iniziare l’esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di diritto di recesso.
L’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), di tale direttiva prevede una sanzione contrattuale nel caso in cui il professionista non rispetti questa condizione, vale a dire che il consumatore non debba pagare per i servizi forniti.
Il requisito di ottenere il previo consenso espresso del consumatore è di conseguenza rilevante solo per i servizi, compresi i servizi digitali, forniti dietro il pagamento di un prezzo. È necessario pertanto modificare l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 8, paragrafo 8, in modo che l’obbligo per i professionisti di ottenere il previo consenso espresso del consumatore si applichi solo ai contratti di servizi che impongono al consumatore l’obbligo di pagare.
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(38) L’articolo 16, primo comma, lettera m) della direttiva 2011/83/UE prevede un’eccezione al diritto di recesso per quanto riguarda il contenuto digitale fornito mediante un supporto non materiale, se il consumatore ha dato il previo consenso espresso a far cominciare l’esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di diritto di recesso e ha accettato il fatto che avrebbe perso il suo diritto di recesso.
L’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), di tale direttiva prevede una sanzione contrattuale nel caso in cui il professionista non rispetti questa condizione, vale a dire che il consumatore non debba pagare per il contenuto digitale utilizzato.
Il requisito di ottenere il previo consenso espresso e l’accettazione da parte del consumatore è di conseguenza rilevante solo per il contenuto digitale fornito dietro il pagamento di un prezzo. È necessario pertanto modificare l’articolo 16, primo comma, lettera m), in modo che l’obbligo per i professionisti di ottenere il previo consenso espresso e l’accettazione da parte del consumatore si applichi solo ai contratti che impongono al consumatore l’obbligo di pagare.
- = -
(45) I professionisti possono personalizzare il prezzo delle loro offerte per determinati consumatori o specifiche categorie di consumatori sulla base di processi decisionali automatizzati e di profilazione del comportamento dei consumatori che permettono ai professionisti di valutare il potere d’acquisto dei singoli consumatori.
I consumatori dovrebbero pertanto essere chiaramente informati quando il prezzo che è loro offerto è personalizzato sulla base della decisione automatizzata, in modo da poter tenere conto dei potenziali rischi insiti nel loro processo decisionale di acquisto.
Pertanto, è opportuno inserire nella direttiva 2011/83/UE una disposizione relativa all’obbligo di informare il consumatore quando il prezzo offertogli è personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato.
Tale obbligo di informazione non dovrebbe applicarsi nel caso di tecniche quali la fissazione di prezzo «dinamica» o «in tempo reale», caratterizzata da una grande flessibilità e rapidità nel modificare il prezzo proposto per rispondere alle richieste del mercato, purché tali tecniche non comportino una personalizzazione basata su un processo decisionale automatizzato.
Questo obbligo di informazione non pregiudica le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, che stabilisce, tra l’altro, il diritto delle persone fisiche di non essere assoggettate a processi decisionali automatizzati relativi alle persone fisiche, inclusa la profilazione.
- = -
(47) Al momento di effettuare le loro decisioni di acquisto, i consumatori si affidano sempre più spesso alle recensioni e raccomandazioni di altri consumatori.
Pertanto, quando i professionisti forniscono l’accesso alle recensioni dei consumatori sui prodotti, dovrebbero informare i consumatori se hanno adottato processi o procedure idonei a garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato i prodotti in questione.
Se sono operativi, detti processi o procedure dovrebbero precisare quali sono le modalità di svolgimento delle verifiche e fornire ai consumatori informazioni chiare sul modo in cui sono elaborate le recensioni, per esempio se sono pubblicate tutte le recensioni, sia positive che negative, o se le recensioni sono state sponsorizzate o influenzate da un rapporto contrattuale con un professionista.
Inoltre, dovrebbe essere considerato una pratica commerciale sleale il fatto di indurre in errore i consumatori dichiarando che le recensioni di un prodotto sono state inviate da consumatori che hanno effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto in questione quando non è stata adottata alcuna misura ragionevole e proporzionata per garantire che esse provengano da detti consumatori.
Tali misure potrebbero includere mezzi tecnici intesi a verificare l’attendibilità della persona che posta una recensione, per esempio inviando una richiesta di informazioni per verificare che il consumatore abbia effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto recensito.
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(55) Conformemente al principio di sussidiarietà e per facilitare l’attuazione delle norme, andrebbe chiarito che la direttiva 2005/29/CE non pregiudica la libertà degli Stati membri di adottare nelle rispettive legislazioni nazionali disposizioni volte a tutelare ulteriormente gli interessi legittimi dei consumatori contro pratiche commerciali sleali attuate nel contesto di visite non richieste presso la loro abitazione da parte di un professionista che offra o venda prodotti, o nel contesto di escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l’effetto di pubblicizzare o vendere prodotti ai consumatori, qualora tali disposizioni siano giustificate da motivi di tutela dei consumatori.
Tutte le disposizioni di questo tipo dovrebbero essere proporzionate e non discriminatorie e non dovrebbero vietare il ricorso a tali canali di vendita.
Disposizioni adottate a livello nazionale dagli Stati membri potrebbero, per esempio, precisare gli orari della giornata in cui le visite presso l’abitazione privata del consumatore non sono autorizzate a meno che questi non ne abbia fatto espressamente richiesta, o vietare tali visite se il consumatore ha chiaramente indicato che non le gradisce, oppure ancora prescrivere la procedura di pagamento.
Inoltre, tali disposizioni potrebbero introdurre norme che assicurino una maggiore protezione nei settori armonizzati dalla direttiva 2011/83/UE.
La direttiva 2011/83/UE dovrebbe pertanto essere modificata per consentire agli Stati membri di adottare disposizioni nazionali che prevedano un periodo più lungo per l’esercizio del diritto di recesso e che introducano delle deroghe a specifiche eccezioni a tale diritto.
Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a notificare alla Commissione eventuali misure nazionali adottate in materia, in modo che la Commissione possa mettere queste informazioni a disposizione di tutte le parti interessate e verificare la proporzionalità e la legalità di tali misure.
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