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keyboard_tab Contratti di vendita di beni conformi 2019/0771 IT

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Articolo 7

Requisiti oggettivi di conformità

1.   Oltre a rispettare i requisiti soggettivi di conformità, il bene:

a)

è idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, tenendo eventualmente conto dell’eventuale diritto dell’Unione e nazionale, delle norme tecniche o, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell’industria applicabili allo specifico settore;

b)

ove applicabile, possiede la qualità e corrisponde alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;

c)

ove applicabile, è consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l’installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere; e

d)

è della quantità e possiede le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, normali in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell’ambito dei passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell’etichetta.

2.   Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al paragrafo 1, lettera d), se egli dimostra che:

a)

non era a conoscenza e non poteva ragionevolmente essere a conoscenza della dichiarazione pubblica in questione;

b)

la dichiarazione pubblica è stata corretta entro il momento della conclusione del contratto secondo le stesse modalità, o con modalità simili a quelle in cui è stata resa; oppure

c)

la decisione di acquistare il bene non avrebbe potuto essere influenzata dalla dichiarazione pubblica.

3.   Nel caso di beni con elementi digitali, il venditore assicura che al consumatore siano notificati e forniti gli aggiornamenti, compresi gli aggiornamenti della sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformità di tali beni nel periodo di tempo:

a)

che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, date la tipologia e la finalità dei beni e degli elementi digitali, e tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto, se il contratto_di_vendita prevede un unico atto di fornitura del contenuto_digitale o del servizio_digitale; oppure

b)

indicato all’articolo 10, paragrafi 2 o 5, a seconda dei casi, se il contratto_di_vendita prevede una fornitura continua del contenuto_digitale o del servizio_digitale nell’arco di un periodo di tempo.

4.   Se il consumatore non installa entro un termine ragionevole gli aggiornamenti forniti a norma del paragrafo 3, il venditore non è responsabile per qualsiasi difetto di conformità derivante unicamente dalla mancanza dell’aggiornamento pertinente, a condizione che:

a)

il venditore abbia informato il consumatore circa la disponibilità dell’aggiornamento e le conseguenze della mancata installazione dello stesso da parte del consumatore; e

b)

la mancata installazione da parte del consumatore o l’installazione errata dell’aggiornamento da parte del consumatore non sia dovuta a carenze delle istruzioni di installazione fornite al consumatore.

5.   Non vi è difetto di conformità ai sensi del paragrafo 1 o 3 se, al momento della conclusione del contratto_di_vendita, il consumatore era stato specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare del bene si discostava dai requisiti oggettivi di conformità previsti al paragrafo 1 o 3 e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto_di_vendita.

Articolo 10

Responsabilità del venditore

1.   Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità sussistente al momento della consegna del bene e che si manifesta entro 2 anni da tale momento. Fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 3, il presente paragrafo si applica anche ai beni con elementi digitali.

2.   Nel caso di beni con elementi digitali, quando il contratto_di_vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto_digitale o del servizio_digitale per un periodo di tempo, il venditore è responsabile anche per qualsiasi difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale che si verifica o si manifesta entro due anni dal momento della consegna dei beni con elementi digitali. Se il contratto prevede una fornitura continuativa per più di due anni, il venditore risponde di qualsiasi difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale che si verifica o si manifesta nel periodo di tempo durante il quale il contenuto_digitale o il servizio_digitale deve essere fornito a norma del contratto_di_vendita.

3.   Gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre termini più lunghi rispetto a quelli previsti ai paragrafi 1 e 2.

4.   Se, a norma del diritto nazionale, i rimedi previsti all’articolo 13 sono ugualmente soggetti a prescrizione, gli Stati membri provvedono affinché il relativo periodo di prescrizione consenta al consumatore di avvalersi dei rimedi di cui all’articolo 13 per qualsiasi difetto di conformità di cui è responsabile il venditore a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e che si manifesta entro il periodo di tempo indicato in tali paragrafi.

5.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, gli Stati membri possono solo mantenere in vigore o introdurre una prescrizione per i rimedi previsti all’articolo 13. Gli Stati membri provvedono affinché tale periodo di prescrizione consenta al consumatore di avvalersi dei rimedi di cui all’articolo 13 per qualsiasi difetto di conformità di cui è responsabile il venditore a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e che si manifesta entro il periodo di tempo indicato in tali paragrafi.

6.   Per quanto riguarda i beni di seconda mano, gli Stati membri possono prevedere che il venditore e il consumatore possano accordarsi su termini contrattuali o accordi con durata del periodo di responsabilità o del termine di prescrizione più breve rispetto a quanto previsto ai paragrafi 1, 2 e 5, a condizione che tali periodi più brevi non siano inferiori a un anno.

Articolo 13

Rimedi per difetto di conformità

1.   In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità del bene, o a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Ai fini del ripristino della conformità del bene, il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione, purché il rimedio prescelto non sia impossibile o, rispetto al rimedio alternativo, non imponga al venditore costi sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze, in particolare:

a)

il valore che il bene avrebbe in assenza del difetto di conformità;

b)

l’entità del difetto di conformità; e

c)

la possibilità di esperire il rimedio alternativo senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

3.   Il venditore può rifiutarsi di rendere conformi i beni se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o se i costi che il venditore dovrebbe sostenere sono sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze comprese quelle di cui al paragrafo 2, lettere a) e b).

4.   Il consumatore ha diritto alla riduzione proporzionale del prezzo in conformità dell’articolo 15 o alla risoluzione del contratto_di_vendita ai sensi dell’articolo 16 in uno dei casi seguenti:

a)

il venditore non ha effettuato la riparazione o la sostituzione oppure, se del caso, non ha effettuato la riparazione o la sostituzione ai sensi dell’articolo 14, paragrafi 2 e 3, oppure il venditore ha rifiutato di rendere conformi i beni conformemente al paragrafo 3 del presente articolo;

b)

si manifesta un difetto di conformità, nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità del bene;

c)

il difetto di conformità è talmente grave da giustificare l’immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto_di_vendita; oppure

d)

il venditore ha dichiarato, o risulta chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del bene entro un periodo ragionevole, o senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

5.   Il consumatore non ha il diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è solo di lieve entità. L’onere della prova con riguardo al fatto se il difetto di conformità sia di lieve entità è a carico del venditore.

6.   Il consumatore ha diritto di rifiutare pagamento di qualsiasi parte di prezzo non ancora versata o di parte di esso fino a quando il venditore non abbia adempiuto agli obblighi che gli incombono in virtù della presente direttiva. Gli Stati membri possono stabilire le condizioni e le modalità che consentono al consumatore di esercitare il diritto di rifiutare il pagamento.

7.   Gli Stati membri possono stabilire se e in che misura un concorso del consumatore al verificarsi del difetto di conformità incida sul diritto del consumatore di avvalersi dei rimedi.

Articolo 27

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 264 del 20.7.2016, pag. 57.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 aprile 2019.

(3)  Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

(4)  Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12).

(5)  Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

(6)  Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 del 20 maggio 2019 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto_digitale e di servizi digitali (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(7)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).

(9)  Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU L 110 dell’1.5.2009, pag. 30).

(10)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.


ALLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 1999/44/CE

La presente direttiva

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 2, punto 2)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b), primo trattino

Articolo 3, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b), secondo e terzo trattino

Articolo 2, punto 5), lettera a)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 2, punto 3)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 2, punto 4)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 2, punto 12)

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 2, punto 15) e Articolo 3, paragrafo 5, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 5

Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 6, lettera a), e Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 6, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 8

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 3, primo comma

Articolo 13, paragrafo 2, e Articolo 14, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 14, paragrafo 1, lettere b) e c)

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 2, punto 14)

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 13, paragrafo 5

Articolo 4

Articolo 18

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 12

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 11

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 17, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 10, paragrafo 6

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafi 6 e 7

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 4

Articolo 9

Articoli 19 e 20

Articolo 10

Articolo 22

Articolo 11, paragrafo 1, primo comma

Articolo 24, paragrafo 1, primo comma

Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 24, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 24, paragrafo 1, quarto comma

Articolo 12

Articolo 25

Articolo 13

Articolo 26

Articolo 14

Articolo 27


whereas









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