(2) A norma dell’articolo 26, paragrafi 1 e 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), l’Unione adotta le misure destinate all’instaurazione o al funzionamento del mercato interno, che comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi.
L’articolo 169, paragrafo 1, e l’articolo 169, paragrafo 2, lettera a), TFUE, stabiliscono che l’Unione deve contribuire al conseguimento di un elevato livello di protezione dei consumatori mediante misure adottate a norma dell’articolo 114 TFUE nel quadro della realizzazione del mercato interno.
La presente direttiva mira a garantire il giusto equilibrio tra il conseguimento di un elevato livello di protezione dei consumatori e la promozione della competitività delle imprese, assicurando al tempo stesso il rispetto del principio di sussidiarietà.
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(3) È opportuno armonizzare determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, prendendo come riferimento un livello elevato di protezione dei consumatori, al fine di instaurare un autentico mercato unico digitale, accrescere la certezza giuridica e ridurre i costi di transazione, in particolare per le piccole e medie imprese («PMI»).
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(5) Il progresso tecnologico ha contribuito all’espansione del mercato dei beni che incorporano contenuti digitali o servizi digitali o sono interconnessi ad essi.
Alla luce del numero crescente di tali dispositivi e della loro diffusione in rapido aumento tra i consumatori, occorre un’azione a livello dell’Unione per garantire che sussista un livello elevato di protezione dei consumatori e per aumentare la certezza giuridica per quanto riguarda le norme applicabili ai contratti di vendita di tali prodotti.
Una maggiore certezza del diritto contribuirebbe a rafforzare la fiducia dei consumatori e dei venditori.
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(6) Le norme dell’Unione applicabili alla vendita di beni sono ancora frammentate, benché le norme riguardanti le condizioni di consegna, relativamente ai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali, gli obblighi di informativa precontrattuale e il diritto di recesso siano già state pienamente armonizzate dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
Altri elementi contrattuali essenziali, quali i criteri di conformità, i rimedi a difetti di conformità al contratto e le principali modalità per il loro esercizio, sono attualmente oggetto dell’armonizzazione minima prevista dalla direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
Gli Stati membri hanno avuto facoltà di andare oltre le norme dell’Unione e introdurre o mantenere norme che garantiscano un livello ancora più elevato di protezione dei consumatori.
Procedendo in tal senso sono intervenuti, in misura diversa, su vari elementi.
Di conseguenza, oggi esistono divergenze significative tra le disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva 1999/44/CE riguardo agli elementi essenziali, quali l’assenza o l’esistenza di una gerarchia di rimedi.
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(8) Seb bene grazie all’applicazione del regolamento (CE) n. 593/2008 i consumatori godano di un livello elevato di protezione quando acquistano dall’estero, la frammentazione giuridica si ripercuote negativamente anche sul loro grado di fiducia nelle transazioni commerciali transfrontaliere.
I fattori che concorrono a minare la loro fiducia sono molteplici, tuttavia l’incertezza sui diritti contrattuali essenziali è tra le preoccupazioni principali dei consumatori.
Tale incertezza sussiste a prescindere dal fatto che il consumatore sia tutelato dalle disposizioni imperative di diritto contrattuale dei consumatori del suo Stato membro nel caso in cui i venditori dirigano la loro attività transfrontaliera verso tale Stato membro o che il consumatore concluda o meno un contratto transfrontaliero con venditori che non esercitino la loro attività commerciale nello Stato membro del consumatore.
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(10) La presente direttiva dovrebbe riguardare le norme applicabili alla vendita di beni, compresi i beni con elementi digitali, soltanto in relazione a quegli elementi contrattuali essenziali necessari per superare le barriere legate al diritto contrattuale nel mercato interno.
A tal fine, è opportuno armonizzare pienamente le norme concernenti i requisiti di conformità, i rimedi a disposizione del consumatore per non conformità del bene al contratto e le principali modalità per il loro esercizio, e aumentare il livello di protezione dei consumatori rispetto alla direttiva 1999/44/CE.
Norme pienamente armonizzate su taluni aspetti essenziali del diritto contrattuale dei consumatori dovrebbero rendere più facile per le imprese, soprattutto le PMI, offrire i loro prodotti in altri Stati membri.
I consumatori beneficerebbero di un livello elevato di protezione e di miglioramenti in termini di benessere grazie alla piena armonizzazione delle norme essenziali.
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(21) Gli Stati membri dovrebbero inoltre mantenere la facoltà di estendere l’applicazione delle norme della presente direttiva ai contratti esclusi dall’ambito di applicazione della medesima, o di disciplinarli in altro modo.
Ad esempio, gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di estendere la protezione accordata ai consumatori dalla presente direttiva anche alle persone fisiche o giuridiche che non sono consumatori ai sensi della presente direttiva, quali le organizzazioni non governative, le start-up o le PMI.
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(41) Al fine di garantire la certezza giuridica per i venditori e, in generale, la fiducia dei consumatori negli acquisti transfrontalieri, è necessario prevedere un periodo durante il quale il consumatore ha diritto ai rimedi per qualsiasi difetto di conformità sussistente al momento rilevante per la determinazione della conformità.
Visto che nell’attuare la direttiva 1999/44/CE la grande maggioranza degli Stati membri ha previsto un periodo di due anni, e che nella pratica tale periodo è considerato dagli operatori di mercato un lasso di tempo ragionevole, tale periodo dovrebbe essere mantenuto.
Lo stesso periodo dovrebbe applicarsi nel caso di beni con elementi digitali.
Tuttavia, se il contratto prevede la fornitura continuativa per più di due anni, il consumatore dovrebbe avere diritto ai rimedi per qualsiasi difetto di conformità del contenuto_digitale o del servizio_digitale che si verifica o si manifesta durante il periodo durante il quale il contenuto_digitale o il servizio_digitale deve essere fornito a norma del contratto.
Al fine di garantire agli Stati membri la flessibilità per aumentare il livello di protezione dei consumatori nella rispettiva legislazione nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di prevedere termini più lunghi per la responsabilità del venditore rispetto a quelli stabiliti nella presente direttiva.
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(62) Onde assicurare la trasparenza, dovrebbero essere introdotti determinati obblighi per le garanzie commerciali, unitamente agli obblighi di informativa precontrattuale sull’esistenza e le condizioni delle garanzie commerciali di cui alla direttiva 2011/83/UE.
Inoltre, al fine di rafforzare la certezza giuridica ed evitare che i consumatori siano indotti in errore, la presente direttiva dovrebbe prevedere che, qualora le condizioni di garanzia commerciale figuranti nei messaggi pubblicitari associati siano più favorevoli al consumatore di quelle della dichiarazione di garanzia, prevalgano le condizioni più vantaggiose.
Da ultimo, la presente direttiva dovrebbe prevedere norme sul contenuto della dichiarazione di garanzia e sul modo in cui questa dovrebbe essere messa a disposizione dei consumatori.
Ad esempio, la dichiarazione di garanzia dovrebbe includere le condizioni della garanzia commerciale e indicare che la garanzia legale di conformità non è pregiudicata dalla garanzia commerciale, chiarendo che le condizioni della garanzia commerciale costituiscono un impegno che viene ad aggiungersi alla garanzia legale di conformità.
Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di prevedere norme sugli aspetti delle garanzie commerciali non disciplinati dalla presente direttiva, ad esempio sull’associazione di debitori diversi dal garante alla garanzia commerciale, purché tali norme non privino il consumatore della protezione riconosciuta dalle disposizioni pienamente armonizzate della presente direttiva relative alle garanzie commerciali.
Mentre gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di imporre che le garanzie commerciali siano fornite gratuitamente, essi dovrebbero assicurare che qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore rientrante nella definizione di garanzie commerciali di cui alla presente direttiva sia conforme alle norme armonizzate della presente direttiva.
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