(2) A norma dell’articolo 26, paragrafi 1 e 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), l’Unione adotta le misure destinate all’instaurazione o al funzionamento del mercato interno, che comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi.
L’articolo 169, paragrafo 1, e l’articolo 169, paragrafo 2, lettera a), TFUE, stabiliscono che l’Unione deve contribuire al conseguimento di un elevato livello di protezione dei consumatori mediante misure adottate a norma dell’articolo 114 TFUE nel quadro della realizzazione del mercato interno.
La presente direttiva mira a garantire il giusto equilibrio tra il conseguimento di un elevato livello di protezione dei consumatori e la promozione della competitività delle imprese, assicurando al tempo stesso il rispetto del principio di sussidiarietà.
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(31) In linea di principio, nel caso di beni con elementi digitali in cui il contenuto_digitale o servizio_digitale incorporato o interconnesso con i beni è oggetto di una singola fornitura, il venditore dovrebbe essere responsabile solo di un difetto di conformità esistente al momento della consegna.
Tuttavia, l’obbligo di fornire aggiornamenti dovrebbe tener conto del fatto che l’ambiente digitale di un bene di questo tipo è in costante evoluzione.
Pertanto, gli aggiornamenti sono uno strumento necessario per garantire che i beni siano in grado di funzionare come al momento della consegna.
Inoltre, a differenza dei beni tradizionali, i beni con elementi digitali non sono completamente separati dalla sfera del venditore, in quanto il venditore, o un terzo che fornisce il contenuto o il servizio_digitale ai sensi del contratto_di_vendita, può aggiornare tali beni a distanza, solitamente tramite Internet.
Pertanto, se il contenuto_digitale o servizio_digitale è oggetto di una singola fornitura, il venditore dovrebbe essere tenuto a fornire gli aggiornamenti necessari per mantenere la conformità dei beni con elementi digitali per un periodo di tempo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, anche se i beni erano conformi al momento della consegna.
Il periodo di tempo durante il quale il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere gli aggiornamenti dovrebbe essere valutato sulla base della tipologia e della finalità dei beni e degli elementi digitali, tenendo altresì conto delle circostanze e della natura del contratto_di_vendita.
Un consumatore dovrebbe normalmente aspettarsi di ricevere gli aggiornamenti per un periodo almeno pari a quello di responsabilità per il difetto di conformità del venditore, mentre in taluni casi la ragionevole aspettativa del consumatore potrebbe estendersi oltre detto periodo, in particolare come nel caso degli aggiornamenti di sicurezza.
In altri casi, ad esempio per i beni con elementi digitali le cui finalità sono limitate nel tempo, l’obbligo incombente al venditore di fornire gli aggiornamenti sarebbe di norma limitato a tale periodo.
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(50) Quando si manifesta un difetto di conformità, il consumatore dovrebbe informarne il venditore al fine di dare a quest’ultimo l’opportunità di rendere conforme il bene.
Il venditore dovrebbe fare ciò entro un periodo di tempo ragionevole.
Allo stesso modo, in linea di principio, il consumatore non dovrebbe avere immediatamente diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, ma dovrebbe dare al venditore un tempo ragionevole per riparare o sostituire il bene non conforme.
Qualora il venditore non abbia riparato o sostituito il bene entro tale tempo, il consumatore dovrebbe avere diritto a reclamare e ottenere una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto senza aspettare oltre.
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(61) Il principio della responsabilità del venditore per il risarcimento del danno è un elemento essenziale dei contratti di vendita.
Il consumatore dovrebbe pertanto avere diritto a chiedere un risarcimento per qualsiasi danno causato da una violazione della presente direttiva da parte del venditore, anche in relazione ai danni subiti in ragione di un difetto di conformità.
Nella massima misura possibile, tale risarcimento dovrebbe ripristinare la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato se i beni fossero stati conformi.
Poiché l’esistenza di tale diritto al risarcimento è già garantita in tutti gli Stati membri, la presente direttiva dovrebbe fare salve le norme nazionali in materia di risarcimento dei consumatori per i danni derivanti dalla violazione di tali norme.
Gli Stati membri dovrebbero altresì mantenere la facoltà di disciplinare il diritto del consumatore al risarcimento per le situazioni in cui la riparazione o la sostituzione abbiano causato notevoli inconvenienti o siano intervenute tardivamente.
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(63) Considerato che il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità del bene risultante da un atto o da un’omissione del venditore o di un terzo, il venditore dovrebbe poter agire nei confronti della persona responsabile in un passaggio precedente della catena di transazioni commerciali.
Tali rimedi dovrebbero includere quelli per un difetto di conformità derivante dall’omissione di un aggiornamento, incluso un aggiornamento di sicurezza, che sarebbe stato necessario per mantenere la conformità del bene con elementi digitali.
Tuttavia, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il principio della libertà contrattuale nei rapporti tra il venditore e le altre parti della catena di transazioni commerciali.
Le precisazioni sull’esercizio di quel diritto, in particolare la persona nei cui confronti tali rimedi devono essere esercitati e le modalità di esercizio, nonché l’eventuale carattere obbligatorio dei rimedi, dovrebbero essere determinate dagli Stati membri.
La questione di sapere se anche il consumatore possa presentare un reclamo direttamente nei confronti di una persona in un passaggio precedente della catena di transazioni commerciali non dovrebbe essere disciplinata dalla presente direttiva, salvo laddove un produttore offra al consumatore una garanzia commerciale per i beni.
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(70) Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire contribuire al funzionamento del mercato interno affrontando in modo coerente gli ostacoli di diritto contrattuale alla vendita transfrontaliera di beni nell’Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo del fatto che questi non sono in grado singolarmente di far fronte alla frammentazione giuridica garantendo la coerenza del proprio diritto con quelli degli altri Stati membri, può essere conseguito meglio a livello di Unione rimuovendo i principali ostacoli di diritto contrattuale attraverso la piena armonizzazione, l’Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea.
La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
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(73) La presente direttiva rispetta i diritti e le libertà fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, inclusi quelli sanciti dagli articoli 16, 38 e 47,
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