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keyboard_tab Contratti di vendita di beni conformi 2019/0771 IT

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Articolo 7

Requisiti oggettivi di conformità

1.   Oltre a rispettare i requisiti soggettivi di conformità, il bene:

a)

è idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, tenendo eventualmente conto dell’eventuale diritto dell’Unione e nazionale, delle norme tecniche o, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell’industria applicabili allo specifico settore;

b)

ove applicabile, possiede la qualità e corrisponde alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;

c)

ove applicabile, è consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l’installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere; e

d)

è della quantità e possiede le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, normali in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell’ambito dei passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell’etichetta.

2.   Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al paragrafo 1, lettera d), se egli dimostra che:

a)

non era a conoscenza e non poteva ragionevolmente essere a conoscenza della dichiarazione pubblica in questione;

b)

la dichiarazione pubblica è stata corretta entro il momento della conclusione del contratto secondo le stesse modalità, o con modalità simili a quelle in cui è stata resa; oppure

c)

la decisione di acquistare il bene non avrebbe potuto essere influenzata dalla dichiarazione pubblica.

3.   Nel caso di beni con elementi digitali, il venditore assicura che al consumatore siano notificati e forniti gli aggiornamenti, compresi gli aggiornamenti della sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformità di tali beni nel periodo di tempo:

a)

che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, date la tipologia e la finalità dei beni e degli elementi digitali, e tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto, se il contratto_di_vendita prevede un unico atto di fornitura del contenuto_digitale o del servizio_digitale; oppure

b)

indicato all’articolo 10, paragrafi 2 o 5, a seconda dei casi, se il contratto_di_vendita prevede una fornitura continua del contenuto_digitale o del servizio_digitale nell’arco di un periodo di tempo.

4.   Se il consumatore non installa entro un termine ragionevole gli aggiornamenti forniti a norma del paragrafo 3, il venditore non è responsabile per qualsiasi difetto di conformità derivante unicamente dalla mancanza dell’aggiornamento pertinente, a condizione che:

a)

il venditore abbia informato il consumatore circa la disponibilità dell’aggiornamento e le conseguenze della mancata installazione dello stesso da parte del consumatore; e

b)

la mancata installazione da parte del consumatore o l’installazione errata dell’aggiornamento da parte del consumatore non sia dovuta a carenze delle istruzioni di installazione fornite al consumatore.

5.   Non vi è difetto di conformità ai sensi del paragrafo 1 o 3 se, al momento della conclusione del contratto_di_vendita, il consumatore era stato specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare del bene si discostava dai requisiti oggettivi di conformità previsti al paragrafo 1 o 3 e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto_di_vendita.

Articolo 11

Onere della prova

1.   Qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato, si presume che fosse sussistente al momento della consegna del bene, salvo prova contraria o che la presunzione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Il presente paragrafo si applica anche ai beni con elementi digitali.

2.   Invece del periodo di un anno di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre un periodo di due anni dal momento in cui il bene è stato consegnato.

3.   Per i beni con elementi digitali per i quali il contratto_di_vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto_digitale o del servizio_digitale per un periodo di tempo, l’onere della prova riguardo al fatto che il contenuto_digitale o il servizio_digitale fosse conforme entro il periodo di tempo di cui all’articolo 10, paragrafo 2, spetta al venditore per qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro il termine indicato in tale articolo.

Articolo 14

Riparazione o sostituzione del bene

1.   La riparazione o la sostituzione sono effettuate:

a)

senza_spese;

b)

entro un periodo di tempo ragionevole dal momento in cui il venditore è stato informato dal consumatore del difetto di conformità; e

c)

senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene.

2.   Qualora si debba rimediare al difetto di conformità mediante riparazione o sostituzione dei beni, il consumatore deve metterli a disposizione del venditore. Il venditore riprende i beni sostituiti a spese del venditore stesso.

3.   Qualora la riparazione richieda la rimozione del bene che è stato installato in modo conforme alla natura e allo scopo dello stesso prima che si manifesti il difetto di conformità, o qualora si riveli necessario sostituire il bene, l’obbligo di riparare o sostituire il bene comprende la rimozione del bene non conforme, e l’installazione del bene sostitutivo o riparato, oppure l’accollo delle relative spese di tale rimozione o installazione.

4.   Il consumatore non è tenuto a pagare per il normale uso del bene sostituito nel periodo precedente la sostituzione.

Articolo 17

Garanzie commerciali

1.   Qualsiasi garanzia commerciale vincola giuridicamente il garante secondo le condizioni stabilite nella dichiarazione di garanzia commerciale e nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto. Secondo le condizioni stabilite nel presente articolo e fatte salve eventuali altre disposizioni applicabili del diritto dell’Unione o nazionale, quando un produttore offre al consumatore una garanzia commerciale concernente la durabilità di determinati beni nell’arco di un certo periodo di tempo, il produttore è direttamente responsabile nei confronti del consumatore, durante l’intero periodo della garanzia commerciale relativa alla durabilità, per la riparazione o la sostituzione dei beni in conformità dell’articolo 14. Il produttore può offrire al consumatore condizioni più favorevoli nella dichiarazione di garanzia commerciale di durabilità.

Se le condizioni stabilite nella dichiarazione di garanzia commerciale sono meno vantaggiose per il consumatore rispetto alle condizioni stabilite nella relativa pubblicità, la garanzia commerciale vincola secondo le condizioni stabilite nella pubblicità relativa alla garanzia commerciale, a meno che la pubblicità associata sia stata corretta secondo le stesse modalità o con modalità simili a quelle in cui è stata resa, prima della conclusione del contratto.

2.   La dichiarazione di garanzia commerciale è fornita al consumatore su supporto_durevole al più tardi al momento della consegna dei beni. La dichiarazione di garanzia commerciale è redatta in un linguaggio semplice e comprensibile. Essa comprende gli elementi seguenti:

a)

una dichiarazione chiara che il consumatore dispone per legge di rimedi da parte del venditore, a titolo gratuito, in caso di difetto di conformità dei beni, e che tali rimedi non sono pregiudicati dalla garanzia commerciale;

b)

nome e indirizzo del garante;

c)

la procedura che il consumatore deve seguire per ottenere l’applicazione della garanzia commerciale;

d)

la designazione dei beni cui si applica la garanzia commerciale; e

e)

le condizioni della garanzia commerciale.

3.   Il mancato rispetto del paragrafo 2 non si ripercuote sulla natura vincolante della garanzia commerciale per il garante.

4.   Gli Stati membri possono stabilire norme relative ad altri aspetti delle garanzie commerciali non disciplinati dal presente articolo, comprese norme sulla lingua o sulle lingue nelle quali la dichiarazione di garanzia commerciale è messa a disposizione del consumatore.


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