keyboard_tab EIDAS 2014/0910 IT
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- Articolo 1 Oggetto
- Articolo 2 Ambito di applicazione
- Articolo 3 Definizioni
- Articolo 4 Principio del mercato interno
- Articolo 5 Trattamento e protezione dei dati
- Articolo 6 Riconoscimento reciproco
- Articolo 7 Ammissibilità alla notifica dei regimi di identificazione elettronica
- Articolo 8 Livelli di garanzia dei regimi di identificazione elettronica
- Articolo 9 Notifica
- Articolo 10 Violazione della sicurezza
- Articolo 11 ResponsabilitÃ
- Articolo 12 Cooperazione e interoperabilitÃ
- Articolo 13 Responsabilità e onere della prova
- Articolo 14 Relazioni internazionali
- Articolo 15 Accessibilità per le persone con disabilitÃ
- Articolo 16 Sanzioni
- Articolo 17 Organismo di vigilanza
- Articolo 18 Assistenza reciproca
- Articolo 19 Requisiti di sicurezza relativi ai prestatori di servizi fiduciari
- Articolo 20 Vigilanza dei prestatori di servizi fiduciari qualificati
- Articolo 21 Avviamento di un servizio fiduciario qualificato
- Articolo 22 Elenchi di fiducia
- Articolo 23 Marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati
- Articolo 24 Requisiti per i prestatori di servizi fiduciari qualificati
- Articolo 25 Effetti giuridici delle firme elettroniche
- Articolo 26 Requisiti di una firma elettronica avanzata
- Articolo 27 Firme elettroniche nei servizi pubblici
- Articolo 28 Certificati qualificati di firme elettroniche
- Articolo 29 Requisiti relativi ai dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata
- Articolo 30 Certificazione dei dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata
- Articolo 31 Pubblicazione di un elenco di dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata certificati
- Articolo 32 Requisiti per la convalida delle firme elettroniche qualificate
- Articolo 33 Servizio di convalida qualificato delle firme elettroniche qualificate
- Articolo 34 Servizio di conservazione qualificato delle firme elettroniche qualificate
- Articolo 35 Effetti giuridici dei sigilli elettronici
- Articolo 36 Requisiti dei sigilli elettronici avanzati
- Articolo 37 Sigilli elettronici nei servizi pubblici
- Articolo 38 Certificati qualificati di sigilli elettronici
- Articolo 39 Dispositivi per la creazione di un sigillo elettronico qualificato
- Articolo 40 Convalida e conservazione dei sigilli elettronici qualificati
- Articolo 41 Effetti giuridici della validazione temporale elettronica
- Articolo 42 Requisiti per la validazione temporale elettronica qualificata
- Articolo 43 Effetti giuridici di un servizio elettronico di recapito certificato
- Articolo 44 Requisiti per i servizi elettronici di recapito certificato qualificati
- Articolo 45 Requisiti per i certificati qualificati di autenticazione di siti web
- Articolo 46 Effetti giuridici dei documenti elettronici
- Articolo 47 Esercizio della delega
- Articolo 48 Procedura di comitato
- Articolo 49 Riesame
- Articolo 50 Abrogazione
- Articolo 51 Disposizioni transitorie
- Articolo 52 Entrata in vigore
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA
CAPO III
SERVIZI FIDUCIARI
SEZIONE 1
Disposizioni generali
SEZIONE 2
Vigilanza
SEZIONE 3
Servizi fiduciari qualificati
SEZIONE 4
Firme elettroniche
SEZIONE 5
Sigilli elettronici
SEZIONE 6
Validazione temporale elettronica
SEZIONE 7
Servizi elettronici di recapito certificato
SEZIONE 8
Autenticazione dei siti web
CAPO IV
DOCUMENTI ELETTRONICI
CAPO V
DELEGA DI POTERE E DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
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- whereas (75)
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- whereas (77)
- identificazione elettronica
- mezzi di identificazione elettronica
- dati di identificazione personale
- regime di identificazione elettronica
- autenticazione
- parte facente affidamento sulla certificazione
- organismo del settore pubblico
- organismo di diritto pubblico
- firmatario
- firma elettronica
- firma elettronica avanzata
- firma elettronica qualificata
- dati per la creazione di una firma elettronica
- certificato di firma elettronica
- certificato qualificato di firma elettronica
- servizio fiduciario
- servizio fiduciario qualificato
- organismo di valutazione della conformitÃ
- prestatore di servizi fiduciari
- prestatore di servizi fiduciari qualificato
- prodotto
- dispositivo per la creazione di una firma elettronica
- dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata
- creatore di un sigillo
- sigillo elettronico
- sigillo elettronico avanzato
- sigillo elettronico qualificato
- dati per la creazione di un sigillo elettronico
- certificato di sigillo elettronico
- certificato qualificato di sigillo elettronico
- dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico
- dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico qualificato
- validazione temporale elettronica
- validazione temporale elettronica qualificata
- documento elettronico
- servizio elettronico di recapito certificato
- servizio elettronico di recapito qualificato certificato
- certificato di autenticazione di sito web
- certificato qualificato di autenticazione di sito web
- dati di convalida
- convalida
- servizi 9
- fiduciari 9
- qualificati 8
- vigilanza 7
- prestatori 7
- conformità 5
- l’organismo 5
- valutazione 5
- all’articolo 3
- essi 3
- regolamento 3
- presente 3
- requisiti 3
- qualifica 3
- verifica 3
- esecuzione 2
- prestatore 2
- interessato 2
- comunica 2
- atti 2
- servizio 2
- dati 2
- protezione 2
- organismi 2
- prestatore_di_servizi_fiduciari 2
- qualificato 2
- confermare 2
- prestati 2
- relazione 2
- organismo_di_valutazione_della_conformità 2
- spese 2
- all’organismo 1
- prestato 1
- elenchi 1
- aggiornare 1
- fine 1
- informare 1
- almeno 1
- esso 1
- revoca 1
- mesi 1
- ritirare 1
- adempimento 1
- mancato 1
- conseguenze 1
- durata 1
- fiducia 1
- mediante 1
- Â Â Â la 1
- regole 1
Articolo 20
Vigilanza dei prestatori di servizi fiduciari qualificati
1.   I prestatori di servizi fiduciari qualificati sono sottoposti, a proprie spese almeno ogni 24 mesi, a una verifica da parte di un organismo_di_valutazione_della_conformità . Lo scopo della verifica è di confermare che i prestatori di servizi fiduciari qualificati e i servizi fiduciari qualificati da essi prestati soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento. I prestatori di servizi fiduciari qualificati presentano la pertinente relazione di valutazione di conformità all’organismo di vigilanza entro il termine di tre giorni lavorativi dalla sua ricezione.
2.   Fatto salvo il paragrafo 1, l’organismo di vigilanza può, in qualsiasi momento, condurre una verifica o chiedere a un organismo_di_valutazione_della_conformità di eseguire una valutazione di conformità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, a spese di tali prestatori di servizi fiduciari, per confermare che essi e i servizi fiduciari qualificati da essi prestati rispondono ai requisiti di cui al presente regolamento. Laddove siano state rilevate violazioni delle norme di protezione dei dati personali, l’organismo di vigilanza comunica alle autorità di protezione dei dati i risultati delle verifiche.
3.   Ove l’organismo di vigilanza imponga al prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato di rimediare agli eventuali mancati adempimenti dei requisiti di cui al presente regolamento e ove il prestatore non agisca di conseguenza e, se applicabile, entro un limite di tempo stabilito dall’organismo di vigilanza, quest’ultimo, tenendo conto in particolare della dimensione, della durata e delle conseguenze di tale mancato adempimento, può ritirare la qualifica di tale prestatore o del servizio interessato da esso prestato e informare l’organismo di cui all’articolo 22, paragrafo 3, al fine di aggiornare gli elenchi di fiducia di cui all’articolo 22, paragrafo 1. L’organismo di vigilanza comunica al prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato la revoca della sua qualifica o della qualifica del servizio interessato.
4.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento per le seguenti norme:
a) | accreditamento degli organismi di valutazione della conformità e per la relazione di valutazione di conformità di cui al paragrafo 1; |
b) | regole in materia di audit in base alle quali gli organismi di valutazione effettueranno le loro valutazioni della conformità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati di cui al paragrafo 1. |
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.
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