keyboard_tab EIDAS 2014/0910 IT
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- Articolo 1 Oggetto
- Articolo 2 Ambito di applicazione
- Articolo 3 Definizioni
- Articolo 4 Principio del mercato interno
- Articolo 5 Trattamento e protezione dei dati
- Articolo 6 Riconoscimento reciproco
- Articolo 7 Ammissibilità alla notifica dei regimi di identificazione elettronica
- Articolo 8 Livelli di garanzia dei regimi di identificazione elettronica
- Articolo 9 Notifica
- Articolo 10 Violazione della sicurezza
- Articolo 11 ResponsabilitÃ
- Articolo 12 Cooperazione e interoperabilitÃ
- Articolo 13 Responsabilità e onere della prova
- Articolo 14 Relazioni internazionali
- Articolo 15 Accessibilità per le persone con disabilitÃ
- Articolo 16 Sanzioni
- Articolo 17 Organismo di vigilanza
- Articolo 18 Assistenza reciproca
- Articolo 19 Requisiti di sicurezza relativi ai prestatori di servizi fiduciari
- Articolo 20 Vigilanza dei prestatori di servizi fiduciari qualificati
- Articolo 21 Avviamento di un servizio fiduciario qualificato
- Articolo 22 Elenchi di fiducia
- Articolo 23 Marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati
- Articolo 24 Requisiti per i prestatori di servizi fiduciari qualificati
- Articolo 25 Effetti giuridici delle firme elettroniche
- Articolo 26 Requisiti di una firma elettronica avanzata
- Articolo 27 Firme elettroniche nei servizi pubblici
- Articolo 28 Certificati qualificati di firme elettroniche
- Articolo 29 Requisiti relativi ai dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata
- Articolo 30 Certificazione dei dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata
- Articolo 31 Pubblicazione di un elenco di dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata certificati
- Articolo 32 Requisiti per la convalida delle firme elettroniche qualificate
- Articolo 33 Servizio di convalida qualificato delle firme elettroniche qualificate
- Articolo 34 Servizio di conservazione qualificato delle firme elettroniche qualificate
- Articolo 35 Effetti giuridici dei sigilli elettronici
- Articolo 36 Requisiti dei sigilli elettronici avanzati
- Articolo 37 Sigilli elettronici nei servizi pubblici
- Articolo 38 Certificati qualificati di sigilli elettronici
- Articolo 39 Dispositivi per la creazione di un sigillo elettronico qualificato
- Articolo 40 Convalida e conservazione dei sigilli elettronici qualificati
- Articolo 41 Effetti giuridici della validazione temporale elettronica
- Articolo 42 Requisiti per la validazione temporale elettronica qualificata
- Articolo 43 Effetti giuridici di un servizio elettronico di recapito certificato
- Articolo 44 Requisiti per i servizi elettronici di recapito certificato qualificati
- Articolo 45 Requisiti per i certificati qualificati di autenticazione di siti web
- Articolo 46 Effetti giuridici dei documenti elettronici
- Articolo 47 Esercizio della delega
- Articolo 48 Procedura di comitato
- Articolo 49 Riesame
- Articolo 50 Abrogazione
- Articolo 51 Disposizioni transitorie
- Articolo 52 Entrata in vigore
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA
CAPO III
SERVIZI FIDUCIARI
SEZIONE 1
Disposizioni generali
SEZIONE 2
Vigilanza
SEZIONE 3
Servizi fiduciari qualificati
SEZIONE 4
Firme elettroniche
SEZIONE 5
Sigilli elettronici
SEZIONE 6
Validazione temporale elettronica
SEZIONE 7
Servizi elettronici di recapito certificato
SEZIONE 8
Autenticazione dei siti web
CAPO IV
DOCUMENTI ELETTRONICI
CAPO V
DELEGA DI POTERE E DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- whereas (1)
- whereas (2)
- whereas (3)
- whereas (4)
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- whereas (73)
- whereas (74)
- whereas (75)
- whereas (76)
- whereas (77)
- identificazione elettronica
- mezzi di identificazione elettronica
- dati di identificazione personale
- regime di identificazione elettronica
- autenticazione
- parte facente affidamento sulla certificazione
- organismo del settore pubblico
- organismo di diritto pubblico
- firmatario
- firma elettronica
- firma elettronica avanzata
- firma elettronica qualificata
- dati per la creazione di una firma elettronica
- certificato di firma elettronica
- certificato qualificato di firma elettronica
- servizio fiduciario
- servizio fiduciario qualificato
- organismo di valutazione della conformitÃ
- prestatore di servizi fiduciari
- prestatore di servizi fiduciari qualificato
- prodotto
- dispositivo per la creazione di una firma elettronica
- dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata
- creatore di un sigillo
- sigillo elettronico
- sigillo elettronico avanzato
- sigillo elettronico qualificato
- dati per la creazione di un sigillo elettronico
- certificato di sigillo elettronico
- certificato qualificato di sigillo elettronico
- dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico
- dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico qualificato
- validazione temporale elettronica
- validazione temporale elettronica qualificata
- documento elettronico
- servizio elettronico di recapito certificato
- servizio elettronico di recapito qualificato certificato
- certificato di autenticazione di sito web
- certificato qualificato di autenticazione di sito web
- dati di convalida
- convalida
- vigilanza 15
- servizi 11
- fiduciari 10
- prestatori 8
- norma 7
- qualificati 7
- organismo 6
- dell’articolo 5
- membro 5
- attività 5
- all’articolo 4
- stati 4
- membri 4
- essi 4
- organismi 4
- presente 4
- merito 4
- relazione 4
- l’organismo 4
- requisiti 3
- prestati 3
- mediante 3
- stabiliti 3
- regolamento 3
- qualifica 3
- territorio 3
- designante 3
- compiti 3
- Â Â Â gli 3
- conformità 2
- nazionale 2
- responsabile 2
- ritirare 2
- verifiche 2
- concedere 2
- valutazione 2
- secondo 2
- violazioni 2
- esecuzione 2
- post 2
- imporre 2
- principali 2
- protezione 2
- dati 2
- Â Â Â la 2
- informare 2
- stabilito 2
- cooperare 2
- atti 2
- procedura 1
Articolo 17
Organismo di vigilanza
1.   Gli Stati membri designano un organismo di vigilanza stabilito nel loro territorio o, di comune accordo con un altro Stato membro, un organismo di vigilanza stabilito in tale altro Stato membro. Tale organismo è responsabile di compiti di vigilanza nello Stato membro designante.
Agli organismi di vigilanza sono conferiti i poteri necessari e le risorse adeguate per l’esercizio dei loro compiti.
2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i nomi e gli indirizzi dei rispettivi organismi di vigilanza designati.
3.   Il ruolo dell’organismo di vigilanza è il seguente:
a) | vigilare sui prestatori di servizi fiduciari qualificati stabiliti nel territorio dello Stato membro designante per assicurarsi, mediante attività di vigilanza ex ante e ex post, che essi e i servizi fiduciari qualificati da essi prestati rispondano ai requisiti di cui al presente regolamento; |
b) | adottare misure, ove necessario, in relazione a prestatori di servizi fiduciari non qualificati stabiliti nel territorio dello Stato membro designante, mediante attività di vigilanza ex post, qualora sia informato che tali prestatori di servizi fiduciari non qualificati o i servizi fiduciari da essi prestati presumibilmente non soddisfano i requisiti stabiliti dal presente regolamento. |
4.   Ai fini del paragrafo 3 e fatte salve le limitazioni ivi previste, l’organismo di vigilanza ha, in particolare, i compiti seguenti:
a) | cooperare con altri organismi di vigilanza e assisterli a norma dell’articolo 18; |
b) | analizzare le relazioni di valutazione della conformità di cui all’articolo 20, paragrafo 1, e all’articolo 21, paragrafo 1; |
c) | informare gli altri organismi di vigilanza e il pubblico in merito a violazioni della sicurezza o perdita di integrità a norma dell’articolo 19, paragrafo 2; |
d) | riferire alla Commissione in merito alle sue principali attività a norma del paragrafo 6 del presente articolo; |
e) | svolgere verifiche o chiedere a un organismo_di_valutazione_della_conformità di effettuare una valutazione di conformità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati a norma dell’articolo 20, paragrafo 2; |
f) | cooperare con le autorità di protezione, in particolare informandole senza indugio dei dati in merito ai risultati di verifiche di prestatori di servizi fiduciari qualificati, laddove siano state rilevate violazioni delle norme di protezione dei dati personali; |
g) | concedere la qualifica ai prestatori di servizi fiduciari e ai servizi da essi prestati e ritirare tale qualifica a norma degli articoli 20 e 21; |
h) | informare l’organismo responsabile dell’elenco nazionale di fiducia di cui all’articolo 22, paragrafo 3, in merito alle proprie decisioni di concedere o ritirare la qualifica, salvo se tale organismo è anche l’organismo di vigilanza; |
i) | verificare l’esistenza e la corretta applicazione delle disposizioni sui piani di cessazione nei casi in cui il prestatore_di_servizi_fiduciari qualificati cessa le sue attività , inclusi i modi in cui le informazioni sono mantenute accessibili a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera h); |
j) | imporre ai prestatori di servizi fiduciari di rimediare a qualsiasi mancato adempimento dei requisiti di cui al presente regolamento. |
5.   Gli Stati membri possono imporre che l’organismo di vigilanza istituisca, mantenga e aggiorni un’infrastruttura fiduciaria secondo le condizioni di cui al diritto nazionale.
6.   Entro il 31 marzo di ogni anno, ogni organismo di vigilanza presenta alla Commissione una relazione sulle sue principali attività del precedente anno civile insieme a una sintesi delle notifiche di violazione ricevute da prestatori di servizi fiduciari a norma dell’articolo 19, paragrafo 2.
7.   La Commissione mette a disposizione degli Stati membri la relazione annuale di cui al paragrafo 6.
8.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, definire i formati e le procedure della relazione di cui al paragrafo 6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.
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