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- 1 Articolo 41 Effetti giuridici della validazione temporale elettronica
- 1 Articolo 42 Requisiti per la validazione temporale elettronica qualificata
- 1 Articolo 43 Effetti giuridici di un servizio elettronico di recapito certificato
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA
CAPO III
SERVIZI FIDUCIARI
SEZIONE 1
Disposizioni generali
SEZIONE 2
Vigilanza
SEZIONE 3
Servizi fiduciari qualificati
SEZIONE 4
Firme elettroniche
SEZIONE 5
Sigilli elettronici
SEZIONE 6
Validazione temporale elettronica
SEZIONE 7
Servizi elettronici di recapito certificato
SEZIONE 8
Autenticazione dei siti web
CAPO IV
DOCUMENTI ELETTRONICI
CAPO V
DELEGA DI POTERE E DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- identificazione elettronica
- mezzi di identificazione elettronica
- dati di identificazione personale
- regime di identificazione elettronica
- autenticazione
- parte facente affidamento sulla certificazione
- organismo del settore pubblico
- organismo di diritto pubblico
- firmatario
- firma elettronica
- firma elettronica avanzata
- firma elettronica qualificata
- dati per la creazione di una firma elettronica
- certificato di firma elettronica
- certificato qualificato di firma elettronica
- servizio fiduciario
- servizio fiduciario qualificato
- organismo di valutazione della conformità
- prestatore di servizi fiduciari
- prestatore di servizi fiduciari qualificato
- prodotto
- dispositivo per la creazione di una firma elettronica
- dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata
- creatore di un sigillo
- sigillo elettronico
- sigillo elettronico avanzato
- sigillo elettronico qualificato
- dati per la creazione di un sigillo elettronico
- certificato di sigillo elettronico
- certificato qualificato di sigillo elettronico
- dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico
- dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico qualificato
- validazione temporale elettronica
- validazione temporale elettronica qualificata
- documento elettronico
- servizio elettronico di recapito certificato
- servizio elettronico di recapito qualificato certificato
- certificato di autenticazione di sito web
- certificato qualificato di autenticazione di sito web
- dati di convalida
- convalida
- dati 9
- data 6
- validazione_temporale_elettronica 6
- qualificata 5
- requisiti 5
- servizio_elettronico_di_recapito_certificato 5
- mediante 5
- tempo 4
- dell’ora 4
- effetti 4
- giuridici 4
- elettronica 4
- qualificato 4
- misurazione 3
- una 3
- collegamento 2
- fonte 2
- inviati 2
- ricevuti 2
- norme 2
- dell’invio 2
- atti 2
- integrità 2
- accurata 2
- stati 2
- esecuzione 2
- accuratezza 2
- validazione 2
- temporanea 2
- ricezione 2
- negati 2
- l’ammissibilità 2
- prova 2
- procedimenti 2
- giudiziali 2
- motivo 2
- forma 2
- presunzione 2
- identificato 2
- perché 2
- soddisfa 2
- i 1
- destinatario 1
- riferimento 1
- applicabili 1
- godono 1
- fonti 1
- accurate 1
- presume 1
- rispettati 1
Articolo 41
Effetti giuridici della validazione_temporale_elettronica
1. Alla validazione temporanea elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della validazione temporanea elettronica qualificata.
2. Una validazione_temporale_elettronica qualificata gode della presunzione di accuratezza della data e dell’ora che indica e di integrità dei dati ai quali tale data e ora sono associate.
3. Una validazione_temporale_elettronica rilasciata in uno Stato membro è riconosciuta quale validazione_temporale_elettronica qualificata in tutti gli Stati membri.
Articolo 42
Requisiti per la validazione_temporale_elettronica qualificata
1. Una validazione_temporale_elettronica qualificata soddisfa i requisiti seguenti:
a) | collega la data e l’ora ai dati in modo da escludere ragionevolmente la possibilità di modifiche non rilevabili dei dati; |
b) | si basa su una fonte accurata di misurazione del tempo collegata al tempo universale coordinato; e |
c) | è apposta mediante una firma_elettronica avanzata o sigillata con un sigillo_elettronico avanzato del prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato o mediante un metodo equivalente. |
2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili al collegamento della data e dell’ora ai dati e a fonti accurate di misurazione del tempo. Si presume che i requisiti di cui al paragrafo 1 siano stati rispettati ove il collegamento della data e dell’ora ai dati e alla fonte accurata di misurazione del tempo rispondano a dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.
SEZIONE 7
Servizi elettronici di recapito certificato
Articolo 43
Effetti giuridici di un servizio_elettronico_di_recapito_certificato
1. Ai dati inviati e ricevuti mediante un servizio_elettronico_di_recapito_certificato non sono negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della loro forma elettronica o perché non soddisfano i requisiti del servizio_elettronico_di_recapito_certificato qualificato.
2. I dati inviati e ricevuti mediante servizio_elettronico_di_recapito_certificato qualificato godono della presunzione di integrità dei dati, dell’invio di tali dati da parte del mittente identificato, della loro ricezione da parte del destinatario identificato e di accuratezza della data e dell’ora dell’invio e della ricezione indicate dal servizio_elettronico_di_recapito_certificato qualificato.
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