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- 1 Articolo 2 Ambito di applicazione
- 1 Articolo 5 Trattamento e protezione dei dati
- 3 Articolo 25 Effetti giuridici delle firme elettroniche
- 1 Articolo 27 Firme elettroniche nei servizi pubblici
- 2 Articolo 35 Effetti giuridici dei sigilli elettronici
- 1 Articolo 37 Sigilli elettronici nei servizi pubblici
- 2 Articolo 41 Effetti giuridici della validazione temporale elettronica
- 2 Articolo 43 Effetti giuridici di un servizio elettronico di recapito certificato
- 2 Articolo 46 Effetti giuridici dei documenti elettronici
- 1 Articolo 49 Riesame
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA
CAPO III
SERVIZI FIDUCIARI
SEZIONE 1
Disposizioni generali
SEZIONE 2
Vigilanza
SEZIONE 3
Servizi fiduciari qualificati
SEZIONE 4
Firme elettroniche
SEZIONE 5
Sigilli elettronici
SEZIONE 6
Validazione temporale elettronica
SEZIONE 7
Servizi elettronici di recapito certificato
SEZIONE 8
Autenticazione dei siti web
CAPO IV
DOCUMENTI ELETTRONICI
CAPO V
DELEGA DI POTERE E DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- identificazione elettronica
- mezzi di identificazione elettronica
- dati di identificazione personale
- regime di identificazione elettronica
- autenticazione
- parte facente affidamento sulla certificazione
- organismo del settore pubblico
- organismo di diritto pubblico
- firmatario
- firma elettronica
- firma elettronica avanzata
- firma elettronica qualificata
- dati per la creazione di una firma elettronica
- certificato di firma elettronica
- certificato qualificato di firma elettronica
- servizio fiduciario
- servizio fiduciario qualificato
- organismo di valutazione della conformità
- prestatore di servizi fiduciari
- prestatore di servizi fiduciari qualificato
- prodotto
- dispositivo per la creazione di una firma elettronica
- dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata
- creatore di un sigillo
- sigillo elettronico
- sigillo elettronico avanzato
- sigillo elettronico qualificato
- dati per la creazione di un sigillo elettronico
- certificato di sigillo elettronico
- certificato qualificato di sigillo elettronico
- dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico
- dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico qualificato
- validazione temporale elettronica
- validazione temporale elettronica qualificata
- documento elettronico
- servizio elettronico di recapito certificato
- servizio elettronico di recapito qualificato certificato
- certificato di autenticazione di sito web
- certificato qualificato di autenticazione di sito web
- dati di convalida
- convalida
- qualificato 16
- giuridici 16
- atti 14
- esecuzione 13
- elettronici 12
- membro 12
- effetti 12
- elettroniche 12
- sigillo_elettronico 11
- firme 11
- sigilli 11
- firma_elettronica 10
- dati 9
- elettronica 8
- certificato 8
- servizi 8
- presente 8
- formati 8
- stati 7
- qualificata 7
- regolamento 7
- conto 7
- online 6
- forma 6
- membri 6
- organismo_del_settore_pubblico 6
- all’articolo 6
- mediante 6
- metodi 6
- riferimento 6
- requisiti 6
- avanzate 6
- avanzati 6
- norme 6
- servizio_elettronico_di_recapito_certificato 5
- motivo 5
- giudiziali 5
- procedimenti 5
- prova 5
- l’ammissibilità 5
- negati 5
- perché 4
- relazione 4
- adottati 4
- procedura 4
- secondo 4
- richiede 4
- d’esame 4
- offerti 4
- il 4
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai regimi di identificazione_elettronica che sono stati notificati da uno Stato membro, nonché ai prestatori di servizi fiduciari che sono stabiliti nell’Unione.
2. Il presente regolamento non si applica alla prestazione di servizi fiduciari che sono utilizzati esclusivamente nell’ambito di sistemi chiusi contemplati dal diritto nazionale o da accordi conclusi tra un insieme definito di partecipanti.
3. Il presente regolamento non pregiudica il diritto nazionale o unionale legato alla conclusione e alla validità di contratti o di altri vincoli giuridici o procedurali relativi alla forma.
Articolo 5
Trattamento e protezione dei dati
1. Il trattamento dei dati a carattere personale è effettuato a norma della direttiva 95/46/CE.
2. Fatti salvi gli effetti giuridici che il diritto nazionale attribuisce agli pseudonimi, gli Stati membri non vietano l’uso di pseudonimi nelle transazioni elettroniche.
CAPO II
IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA
Articolo 25
Effetti giuridici delle firme elettroniche
1. A una firma_elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate.
2. Una firma_elettronica qualificata ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa.
3. Una firma_elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma_elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri.
Articolo 27
Firme elettroniche nei servizi pubblici
1. Se uno Stato membro richiede una firma_elettronica avanzata per utilizzare i servizi online offerti da un organismo_del_settore_pubblico, o per suo conto, tale Stato membro riconosce le firme elettroniche avanzate, le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato di firma_elettronica e le firme elettroniche qualificate che almeno siano nei formati o utilizzino i metodi definiti negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 5.
2. Se uno Stato membro richiede una firma_elettronica avanzata basata su un certificato qualificato per utilizzare i servizi online offerti da un organismo_del_settore_pubblico, o per suo conto, tale Stato membro riconosce le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato e le firme elettroniche qualificate che almeno siano nei formati o utilizzino i metodi definiti negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 5.
3. Gli Stati membri non richiedono, per un utilizzo transfrontaliero in un servizio online offerto da un organismo_del_settore_pubblico, una firma_elettronica dotata di un livello di garanzia di sicurezza più elevato di quello della firma_elettronica qualificata.
4. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili alle firme elettroniche avanzate. Si presume che i requisiti per le firme elettroniche avanzate di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e all’articolo 26, siano rispettati ove una firma_elettronica avanzata soddisfi dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.
5. Entro il 18 settembre 2015, e tenendo conto delle prassi, delle norme e degli atti giuridici dell’Unione vigenti, la Commissione, mediante atti di esecuzione, definisce i formati di riferimento delle firme elettroniche avanzate o i metodi di riferimento nel caso in cui siano utilizzati formati alternativi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.
Articolo 35
Effetti giuridici dei sigilli elettronici
1. A un sigillo_elettronico non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per i sigilli elettronici qualificati.
2. Un sigillo_elettronico qualificato gode della presunzione di integrità dei dati e di correttezza dell’origine di quei dati a cui il sigillo_elettronico qualificato è associato.
3. Un sigillo_elettronico qualificato basato su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuto quale sigillo_elettronico qualificato in tutti gli altri Stati membri.
Articolo 37
Sigilli elettronici nei servizi pubblici
1. Se uno Stato membro richiede un sigillo_elettronico avanzato per poter utilizzare i servizi online offerti da un organismo_del_settore_pubblico, o per suo conto, tale Stato membro riconosce i sigilli elettronici avanzati, i sigilli elettronici avanzati basati su un certificato qualificato di sigillo_elettronico e i sigilli elettronici qualificati che almeno siano nei formati o utilizzino i metodi definiti negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 5.
2. Se uno Stato membro richiede un sigillo_elettronico avanzato basato su un certificato qualificato per poter utilizzare i servizi online offerti da un organismo_del_settore_pubblico, o per suo conto, tale Stato membro riconosce i sigilli elettronici avanzati basati su un certificato qualificato e i sigilli elettronici qualificati che almeno siano nei formati o utilizzino i metodi definiti negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 5.
3. Gli Stati membri non richiedono, per l’utilizzo transfrontaliero in un servizio online offerto da un organismo_del_settore_pubblico, un sigillo_elettronico dotato di un livello di garanzia di sicurezza più elevato di quello del sigillo_elettronico qualificato.
4. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili ai sigilli elettronici avanzati. Si presume che i requisiti per i sigilli elettronici avanzati di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e all’articolo 36 siano rispettati ove un sigillo_elettronico avanzato soddisfi dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.
5. Entro il 18 settembre 2015, e tenendo conto delle prassi, delle norme e degli atti giuridici dell’Unione vigenti, la Commissione, mediante atti di esecuzione, definisce i formati di riferimento dei sigilli elettronici avanzati o i metodi di riferimento nel caso in cui siano utilizzati formati alternativi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.
Articolo 41
Effetti giuridici della validazione_temporale_elettronica
1. Alla validazione temporanea elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della validazione temporanea elettronica qualificata.
2. Una validazione_temporale_elettronica qualificata gode della presunzione di accuratezza della data e dell’ora che indica e di integrità dei dati ai quali tale data e ora sono associate.
3. Una validazione_temporale_elettronica rilasciata in uno Stato membro è riconosciuta quale validazione_temporale_elettronica qualificata in tutti gli Stati membri.
Articolo 43
Effetti giuridici di un servizio_elettronico_di_recapito_certificato
1. Ai dati inviati e ricevuti mediante un servizio_elettronico_di_recapito_certificato non sono negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della loro forma elettronica o perché non soddisfano i requisiti del servizio_elettronico_di_recapito_certificato qualificato.
2. I dati inviati e ricevuti mediante servizio_elettronico_di_recapito_certificato qualificato godono della presunzione di integrità dei dati, dell’invio di tali dati da parte del mittente identificato, della loro ricezione da parte del destinatario identificato e di accuratezza della data e dell’ora dell’invio e della ricezione indicate dal servizio_elettronico_di_recapito_certificato qualificato.
Articolo 46
Effetti giuridici dei documenti elettronici
A un documento_elettronico non sono negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica.
CAPO V
DELEGA DI POTERE E DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE
Articolo 49
Riesame
La Commissione riesamina l’applicazione del presente regolamento e presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1o luglio 2020. La Commissione valuta in particolare se sia opportuno modificare l’ambito di applicazione del presente regolamento o sue disposizioni specifiche, compresi l’articolo 6, l’articolo 7, lettera f), e gli articoli 34, 43, 44 e 45, tenendo conto dell’esperienza acquisita nell’applicazione del regolamento stesso e dei progressi tecnologici, dell’evoluzione del mercato e degli sviluppi giuridici.
La relazione di cui al primo comma è corredata, se necessario, di proposte legislative.
Ogni quattro anni dopo la relazione di cui al primo paragrafo la Commissione presenta inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi del presente regolamento.
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