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- 1 Articolo 32 Requisiti per la convalida delle firme elettroniche qualificate
- 1 Articolo 33 Servizio di convalida qualificato delle firme elettroniche qualificate
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA
CAPO III
SERVIZI FIDUCIARI
SEZIONE 1
Disposizioni generali
SEZIONE 2
Vigilanza
SEZIONE 3
Servizi fiduciari qualificati
SEZIONE 4
Firme elettroniche
SEZIONE 5
Sigilli elettronici
SEZIONE 6
Validazione temporale elettronica
SEZIONE 7
Servizi elettronici di recapito certificato
SEZIONE 8
Autenticazione dei siti web
CAPO IV
DOCUMENTI ELETTRONICI
CAPO V
DELEGA DI POTERE E DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- identificazione elettronica
- mezzi di identificazione elettronica
- dati di identificazione personale
- regime di identificazione elettronica
- autenticazione
- parte facente affidamento sulla certificazione
- organismo del settore pubblico
- organismo di diritto pubblico
- firmatario
- firma elettronica
- firma elettronica avanzata
- firma elettronica qualificata
- dati per la creazione di una firma elettronica
- certificato di firma elettronica
- certificato qualificato di firma elettronica
- servizio fiduciario
- servizio fiduciario qualificato
- organismo di valutazione della conformità
- prestatore di servizi fiduciari
- prestatore di servizi fiduciari qualificato
- prodotto
- dispositivo per la creazione di una firma elettronica
- dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata
- creatore di un sigillo
- sigillo elettronico
- sigillo elettronico avanzato
- sigillo elettronico qualificato
- dati per la creazione di un sigillo elettronico
- certificato di sigillo elettronico
- certificato qualificato di sigillo elettronico
- dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico
- dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico qualificato
- validazione temporale elettronica
- validazione temporale elettronica qualificata
- documento elettronico
- servizio elettronico di recapito certificato
- servizio elettronico di recapito qualificato certificato
- certificato di autenticazione di sito web
- certificato qualificato di autenticazione di sito web
- dati di convalida
- convalida
- convalida 13
- firma_elettronica 8
- qualificato 8
- firma 6
- firme 5
- elettroniche 5
- qualificate 5
- qualificata 5
- servizio 5
- requisiti 4
- parte_facente_affidamento_sulla_certificazione 4
- momento 4
- norme 4
- atti 4
- esecuzione 4
- certificato 4
- dati 3
- processo 3
- all’articolo 3
- utilizzato 2
- stata 2
- procedura 2
- secondo 2
- adottati 2
- dette 2
- risponda 2
- rispettati 2
- riferimento 2
- stati 2
- presume 2
- applicabili 2
- fornisce 2
- risultato 2
- stabilire 2
- numeri 2
- consente 2
- d’esame 2
- la 2
- pseudonimo 2
- prestatore_di_servizi_fiduciari 2
- il 2
- mediante 2
- fosse 2
- avanzato 1
- sigillo_elettronico 1
- avanzata 1
- rechi 1
- efficiente 1
- affidabile 1
- automatizzato 1
Articolo 32
Requisiti per la convalida delle firme elettroniche qualificate
1. Il processo di convalida di una firma_elettronica qualificata conferma la validità di una firma_elettronica qualificata purché:
a) | il certificato associato alla firma fosse, al momento della firma, un certificato qualificato di firma_elettronica conforme all’allegato I; |
b) | il certificato qualificato sia stato rilasciato da un prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato e fosse valido al momento della firma; |
c) | i dati_di_ convalida della firma corrispondano ai dati trasmessi alla parte_facente_affidamento_sulla_certificazione; |
d) | l’insieme unico di dati che rappresenta il firmatario nel certificato sia correttamente trasmesso alla parte_facente_affidamento_sulla_certificazione; |
e) | l’impiego di un eventuale pseudonimo sia chiaramente indicato alla parte_facente_affidamento_sulla_certificazione, se uno pseudonimo era utilizzato al momento della firma; |
f) | la firma_elettronica sia stata creata da un dispositivo per la creazione di una firma_elettronica qualificata; |
g) | l’integrità dei dati firmati non sia stata compromessa; |
h) | i requisiti di cui all’articolo 26 fossero soddisfatti al momento della firma; |
2. Il sistema utilizzato per convalidare la firma_elettronica qualificata fornisce alla parte_facente_affidamento_sulla_certificazione il risultato corretto del processo di convalida e le consente di rilevare eventuali questioni attinenti alla sicurezza.
3. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili alla convalida delle firme elettroniche qualificate. Si presume che i requisiti di cui al paragrafo 1 siano stati rispettati ove la convalida delle firme elettroniche qualificate risponda a dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.
Articolo 33
Servizio di convalida qualificato delle firme elettroniche qualificate
1. Un servizio di convalida qualificato delle firme elettroniche qualificate può essere prestato soltanto da un prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato che:
a) | fornisce la convalida a norma dell’articolo 32, paragrafo 1; e |
b) | consente alle parti facenti affidamento sulla certificazione di ricevere il risultato del processo di convalida in un modo automatizzato che sia affidabile ed efficiente e rechi la firma_elettronica avanzata o il sigillo_elettronico avanzato del prestatore del servizio di convalida qualificato. |
2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili al servizio di convalida qualificato di cui al paragrafo 1. Si presume che i requisiti di cui al paragrafo 1 siano stati rispettati ove il servizio di convalida di una firma_elettronica qualificata risponda a dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.
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