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2014/0910 IT cercato: 'qualificate' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Articolo 25

Effetti giuridici delle firme elettroniche

1.   A una firma_elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate.

2.   Una firma_elettronica qualificata ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa.

3.   Una firma_elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma_elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri.

Articolo 27

Firme elettroniche nei servizi pubblici

1.   Se uno Stato membro richiede una firma_elettronica avanzata per utilizzare i servizi online offerti da un organismo_del_settore_pubblico, o per suo conto, tale Stato membro riconosce le firme elettroniche avanzate, le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato di firma_elettronica e le firme elettroniche qualificate che almeno siano nei formati o utilizzino i metodi definiti negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 5.

2.   Se uno Stato membro richiede una firma_elettronica avanzata basata su un certificato qualificato per utilizzare i servizi online offerti da un organismo_del_settore_pubblico, o per suo conto, tale Stato membro riconosce le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato e le firme elettroniche qualificate che almeno siano nei formati o utilizzino i metodi definiti negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 5.

3.   Gli Stati membri non richiedono, per un utilizzo transfrontaliero in un servizio online offerto da un organismo_del_settore_pubblico, una firma_elettronica dotata di un livello di garanzia di sicurezza più elevato di quello della firma_elettronica qualificata.

4.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili alle firme elettroniche avanzate. Si presume che i requisiti per le firme elettroniche avanzate di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e all’articolo 26, siano rispettati ove una firma_elettronica avanzata soddisfi dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

5.   Entro il 18 settembre 2015, e tenendo conto delle prassi, delle norme e degli atti giuridici dell’Unione vigenti, la Commissione, mediante atti di esecuzione, definisce i formati di riferimento delle firme elettroniche avanzate o i metodi di riferimento nel caso in cui siano utilizzati formati alternativi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

Articolo 28

Certificati qualificati di firme elettroniche

1.   I certificati qualificati di firme elettroniche soddisfano i requisiti di cui all’allegato I.

2.   I certificati qualificati di firme elettroniche non sono soggetti a requisiti obbligatori oltre ai requisiti di cui all’allegato I.

3.   I certificati qualificati di firme elettroniche possono includere attributi specifici aggiuntivi non obbligatori. Tali attributi non pregiudicano l’interoperabilità e il riconoscimento delle firme elettroniche qualificate.

4.   Qualora un certificato qualificato di firme elettroniche sia stato revocato dopo l’iniziale attivazione, esso decade della propria validità dal momento della revoca e la sua situazione non è ripristinata in nessuna circostanza.

5.   Fatte salve le condizioni seguenti, gli Stati membri possono fissare norme nazionali in merito alla sospensione temporanea di un certificato qualificato di firma_elettronica:

a)

in caso di temporanea sospensione di un certificato qualificato di firma_elettronica, il certificato perde la sua validità per il periodo della sospensione;

b)

il periodo di sospensione è indicato chiaramente nella banca dati dei certificati e la situazione di sospensione è visibile, durante il periodo di sospensione, dal servizio che fornisce le informazioni sulla situazione del certificato.

6.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili ai certificati qualificati di firma_elettronica. Si presume che i requisiti di cui all’allegato I siano stati rispettati ove un certificato qualificato di firma_elettronica risponda a dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

Articolo 32

Requisiti per la convalida delle firme elettroniche qualificate

1.   Il processo di convalida di una firma_elettronica qualificata conferma la validità di una firma_elettronica qualificata purché:

a)

il certificato associato alla firma fosse, al momento della firma, un certificato qualificato di firma_elettronica conforme all’allegato I;

b)

il certificato qualificato sia stato rilasciato da un prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato e fosse valido al momento della firma;

c)

i dati_di_ convalida della firma corrispondano ai dati trasmessi alla parte_facente_affidamento_sulla_certificazione;

d)

l’insieme unico di dati che rappresenta il firmatario nel certificato sia correttamente trasmesso alla parte_facente_affidamento_sulla_certificazione;

e)

l’impiego di un eventuale pseudonimo sia chiaramente indicato alla parte_facente_affidamento_sulla_certificazione, se uno pseudonimo era utilizzato al momento della firma;

f)

la firma_elettronica sia stata creata da un dispositivo per la creazione di una firma_elettronica qualificata;

g)

l’integrità dei dati firmati non sia stata compromessa;

h)

i requisiti di cui all’articolo 26 fossero soddisfatti al momento della firma;

2.   Il sistema utilizzato per convalidare la firma_elettronica qualificata fornisce alla parte_facente_affidamento_sulla_certificazione il risultato corretto del processo di convalida e le consente di rilevare eventuali questioni attinenti alla sicurezza.

3.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili alla convalida delle firme elettroniche qualificate. Si presume che i requisiti di cui al paragrafo 1 siano stati rispettati ove la convalida delle firme elettroniche qualificate risponda a dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

Articolo 33

Servizio di convalida qualificato delle firme elettroniche qualificate

1.   Un servizio di convalida qualificato delle firme elettroniche qualificate può essere prestato soltanto da un prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato che:

a)

fornisce la convalida a norma dell’articolo 32, paragrafo 1; e

b)

consente alle parti facenti affidamento sulla certificazione di ricevere il risultato del processo di convalida in un modo automatizzato che sia affidabile ed efficiente e rechi la firma_elettronica avanzata o il sigillo_elettronico avanzato del prestatore del servizio di convalida qualificato.

2.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili al servizio di convalida qualificato di cui al paragrafo 1. Si presume che i requisiti di cui al paragrafo 1 siano stati rispettati ove il servizio di convalida di una firma_elettronica qualificata risponda a dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

Articolo 34

Servizio di conservazione qualificato delle firme elettroniche qualificate

1.   Un servizio di conservazione qualificato delle firme elettroniche qualificate può essere prestato soltanto da un prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato che utilizza procedure e tecnologie in grado di estendere l’affidabilità della firma_elettronica qualificata oltre il periodo di validità tecnologica.

2.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili al servizio di conservazione qualificato delle firme elettroniche qualificate. Si presume che i requisiti di cui al paragrafo 1 siano stati rispettati ove le modalità del servizio di conservazione qualificato delle firme elettroniche qualificate rispondano a dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

SEZIONE 5

Sigilli elettronici


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