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2014/0910 IT cercato: 'perché' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Articolo 18

Assistenza reciproca

1.   Gli organismi di vigilanza collaborano fra loro al fine di scambiarsi buone prassi.

Un organismo di vigilanza, previa ricezione di una richiesta giustificata da parte di un altro organismo di vigilanza, fornisce a quest’ultimo assistenza perché possano svolgere le attività di organismi di vigilanza in modo coerente. L’assistenza reciproca può coprire, in particolare, le richieste di informazioni e le misure di vigilanza, quali richieste di svolgere ispezioni in connessione con le relazioni di valutazione della conformità di cui agli articoli 20 e 21.

2.   L’organismo di vigilanza cui è presentata una richiesta di assistenza può rifiutare tale richiesta per uno dei seguenti motivi:

a)

l’organismo di vigilanza non è competente a fornire l’assistenza richiesta;

b)

l’assistenza richiesta non è proporzionata alle attività di vigilanza dell’organismo di vigilanza svolte a norma dell’articolo 17;

c)

fornire l’assistenza richiesta sarebbe incompatibile con il presente regolamento.

3.   Ove appropriato, gli Stati membri possono autorizzare i rispettivi organismi di vigilanza a svolgere indagini congiunte con la partecipazione di membri del personale di organismi di vigilanza di altri Stati membri. Le disposizioni e le procedure per tali indagini congiunte sono convenute e stabilite dagli Stati membri interessati conformemente al rispettivo diritto nazionale.

Articolo 25

Effetti giuridici delle firme elettroniche

1.   A una firma_elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate.

2.   Una firma_elettronica qualificata ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa.

3.   Una firma_elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma_elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri.

Articolo 35

Effetti giuridici dei sigilli elettronici

1.   A un sigillo_elettronico non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per i sigilli elettronici qualificati.

2.   Un sigillo_elettronico qualificato gode della presunzione di integrità dei dati e di correttezza dell’origine di quei dati a cui il sigillo_elettronico qualificato è associato.

3.   Un sigillo_elettronico qualificato basato su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuto quale sigillo_elettronico qualificato in tutti gli altri Stati membri.

Articolo 41

Effetti giuridici della validazione_temporale_elettronica

1.   Alla validazione temporanea elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della validazione temporanea elettronica qualificata.

2.   Una validazione_temporale_elettronica qualificata gode della presunzione di accuratezza della data e dell’ora che indica e di integrità dei dati ai quali tale data e ora sono associate.

3.   Una validazione_temporale_elettronica rilasciata in uno Stato membro è riconosciuta quale validazione_temporale_elettronica qualificata in tutti gli Stati membri.

Articolo 43

Effetti giuridici di un servizio_elettronico_di_recapito_certificato

1.   Ai dati inviati e ricevuti mediante un servizio_elettronico_di_recapito_certificato non sono negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della loro forma elettronica o perché non soddisfano i requisiti del servizio_elettronico_di_recapito_certificato qualificato.

2.   I dati inviati e ricevuti mediante servizio_elettronico_di_recapito_certificato qualificato godono della presunzione di integrità dei dati, dell’invio di tali dati da parte del mittente identificato, della loro ricezione da parte del destinatario identificato e di accuratezza della data e dell’ora dell’invio e della ricezione indicate dal servizio_elettronico_di_recapito_certificato qualificato.


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