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Articolo 22

Elenchi di fiducia

1.   tutti gli Stati membri istituiscono, mantengono e pubblicano elenchi di fiducia, che includono le informazioni relative ai prestatori di servizi fiduciari qualificati per i quali sono responsabili, unitamente a informazioni relative ai servizi fiduciari qualificati da essi prestati.

2.   Gli Stati membri istituiscono, mantengono e pubblicano, in modo sicuro, gli elenchi di fiducia di cui al paragrafo 1, firmati o sigillati elettronicamente in una forma adatta al trattamento automatizzato.

3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione, senza indugio, informazioni sull’organismo responsabile dell’istituzione, del mantenimento e della pubblicazione degli elenchi nazionali di fiducia, precisando dove gli elenchi sono pubblicati, e sui certificati utilizzati per firmare o sigillare tali elenchi di fiducia e le eventuali modifiche apportate.

4.   La Commissione rende pubbliche, attraverso un canale sicuro, le informazioni di cui al paragrafo 3 in forma firmata o sigillata elettronicamente e adatta al trattamento automatizzato.

5.   Entro il 18 settembre 2015, la Commissione, mediante atti di esecuzione, specifica le informazioni di cui al paragrafo 1 e definisce le specifiche tecniche e i formati per gli elenchi di fiducia applicabili ai fini dei paragrafi da 1 a 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

Articolo 25

Effetti giuridici delle firme elettroniche

1.   A una firma_elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate.

2.   Una firma_elettronica qualificata ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa.

3.   Una firma_elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma_elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri.

Articolo 35

Effetti giuridici dei sigilli elettronici

1.   A un sigillo_elettronico non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per i sigilli elettronici qualificati.

2.   Un sigillo_elettronico qualificato gode della presunzione di integrità dei dati e di correttezza dell’origine di quei dati a cui il sigillo_elettronico qualificato è associato.

3.   Un sigillo_elettronico qualificato basato su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuto quale sigillo_elettronico qualificato in tutti gli altri Stati membri.

Articolo 41

Effetti giuridici della validazione_temporale_elettronica

1.   Alla validazione temporanea elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della validazione temporanea elettronica qualificata.

2.   Una validazione_temporale_elettronica qualificata gode della presunzione di accuratezza della data e dell’ora che indica e di integrità dei dati ai quali tale data e ora sono associate.

3.   Una validazione_temporale_elettronica rilasciata in uno Stato membro è riconosciuta quale validazione_temporale_elettronica qualificata in tutti gli Stati membri.

Articolo 44

Requisiti per i servizi elettronici di recapito certificato qualificati

1.   I servizi elettronici di recapito certificato qualificati soddisfano i requisiti seguenti:

a)

sono forniti da uno o più prestatori di servizi fiduciari qualificati;

b)

garantiscono con un elevato livello di sicurezza l’identificazione del mittente;

c)

garantiscono l’identificazione del destinatario prima della trasmissione dei dati;

d)

l’invio e la ricezione dei dati sono garantiti da una firma_elettronica avanzata o da un sigillo_elettronico avanzato di un prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato in modo da escludere la possibilità di modifiche non rilevabili dei dati;

e)

qualsiasi modifica ai dati necessaria al fine di inviarli o riceverli è chiaramente indicata al mittente e al destinatario dei dati stessi;

f)

la data e l’ora di invio e di ricezione e qualsiasi modifica dei dati sono indicate da una validazione_temporale_elettronica qualificata.

Qualora i dati siano trasferiti fra due o più prestatori di servizi fiduciari qualificati, i requisiti di cui alle lettere da a) a f) si applicano a tutti i prestatori di servizi fiduciari qualificati.

2.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili ai processi di invio e ricezione dei dati. Si presume che i requisiti di cui al paragrafo 1 siano stati rispettati ove il processo di invio e ricezione dei dati risponda a tali norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

SEZIONE 8

Autenticazione dei siti web

Articolo 52

Entrata in vigore

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o luglio 2016, a eccezione delle seguenti disposizioni:

a)

articolo 8, paragrafo 3, articolo 9, paragrafo 5, articolo 12, paragrafi da 2 a 9, articolo 17, paragrafo 8, articolo 19, paragrafo 4, articolo 20, paragrafo 4, articolo 21, paragrafo 4, articolo 22, paragrafo 5, articolo 23, paragrafo 3, articolo 24, paragrafo 5, articolo 27, paragrafi 4 e 5, articolo 28, paragrafo 6, articolo 29, paragrafo 2, articolo 30, paragrafi 3 e 4, articolo 31, paragrafo 3, articolo 32, paragrafo 3, articolo 33, paragrafo 2, articolo 34, paragrafo 2, articolo 37, paragrafi 4 e 5, articolo 38, paragrafo 6, articolo 42, paragrafo 2, articolo 44, paragrafo 2, articolo 45, paragrafo 2, articolo 47 e articolo 48, che si applicano dal 17 settembre 2014;

b)

l’articolo 7, l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, gli articoli 9, 10, 11 e l’articolo 12, paragrafo 1, si applicano a decorrere dalla data di applicazione degli atti di esecuzione di cui all’articolo 8, paragrafo 3, e all’articolo 12, paragrafo 8;

c)

l’articolo 6 si applica a decorrere da tre anni dalla data di applicazione degli atti di esecuzione di cui all’articolo 8, paragrafo 3, e all’articolo 12, paragrafo 8.

3.   Quando il regime di identificazione_elettronica notificato è compreso nell’elenco pubblicato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 9 prima della data di cui al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo, il riconoscimento dei mezzi di identificazione_elettronica in virtù di tale regime ai sensi dell’articolo 6 ha luogo non oltre 12 mesi dopo la pubblicazione di detto regime ma non prima della data di cui al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo.

4.   Nonostante il paragrafo 2, lettera c), del presente articolo, uno Stato membro può decidere che i mezzi di identificazione_elettronica a norma del regime di identificazione_elettronica notificato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, da un altro Stato membro, siano riconosciuti nel primo Stato membro a decorrere dalla data di pubblicazione degli atti di esecuzione di cui agli articoli 8, paragrafo 3, e 12, paragrafo 8. Gli Stati membri interessati ne informano la Commissione. La Commissione rende pubbliche tali informazioni.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI


(1)  GU C 351 del 15.11.2012, pag. 73.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 3 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 luglio 2014.

(3)  Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa a un quadro comunitario per le firme elettroniche (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12).

(4)  GU C 50 E del 21.2.2012, pag. 1.

(5)  Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

(6)  Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).

(7)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(8)  Decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35).

(9)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

(10)  Decisione 2009/767/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che stabilisce misure per facilitare l’uso di procedure per via elettronica mediante gli «sportelli unici» di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 274 del 20.10.2009, pag. 36).

(11)  Decisione 2011/130/UE della Commissione, del 25 febbraio 2011, che istituisce requisiti minimi per il trattamento transfrontaliero dei documenti firmati elettronicamente dalle autorità competenti a norma della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 53 del 26.2.2011, pag. 66).

(12)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(13)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(14)  GU C 28 del 30.1.2013, pag. 6.

(15)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).


ALLEGATO I

REQUISITI PER I CERTIFICATI QUALIFICATI DI FIRMA ELETTRONICA

I certificati qualificati di firma_elettronica contengono:

a)

un’indicazione, almeno in una forma adatta al trattamento automatizzato, del fatto che il certificato è stato rilasciato quale certificato qualificato di firma_elettronica;

b)

un insieme di dati che rappresenta in modo univoco il prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato che rilascia i certificati qualificati e include almeno lo Stato membro in cui tale prestatore è stabilito e

per una persona giuridica: il nome e, se del caso, il numero di registrazione quali figurano nei documenti ufficiali,

per una persona fisica: il nome della persona;

c)

è chiaramente indicato almeno il nome del firmatario, o uno pseudonimo, qualora sia usato uno pseudonimo;

d)

i dati_di_ convalida della firma_elettronica che corrispondono ai dati per la creazione di una firma_elettronica;

e)

l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di validità del certificato;

f)

il codice di identità del certificato che deve essere unico per il prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato;

g)

la firma_elettronica avanzata o il sigillo_elettronico avanzato del prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato che rilascia il certificato;

h)

il luogo in cui il certificato relativo alla firma_elettronica avanzata o al sigillo_elettronico avanzato di cui alla lettera g) è disponibile gratuitamente;

i)

l’ubicazione dei servizi a cui ci si può rivolgere per informarsi sulla validità del certificato qualificato;

j)

qualora i dati per la creazione di una firma_elettronica connessi ai dati_di_ convalida della firma_elettronica siano ubicati in un dispositivo per la creazione di una firma_elettronica qualificata, un’indicazione appropriata di questo fatto, almeno in una forma adatta al trattamento automatizzato.


ALLEGATO II

REQUISITI PER I DISPOSITIVI PER LA CREAZIONE DI UNA FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA

1.

I dispositivi per la creazione di una firma_elettronica qualificata garantiscono, mediante mezzi tecnici e procedurali appropriati, almeno quanto segue:

a)

è ragionevolmente assicurata la riservatezza dei dati per la creazione di una firma_elettronica utilizzati per creare una firma_elettronica;

b)

i dati per la creazione di una firma_elettronica utilizzati per creare una firma_elettronica possono comparire in pratica una sola volta;

c)

i dati per la creazione di una firma_elettronica utilizzati per creare una firma_elettronica non possono, con un grado ragionevole di sicurezza, essere derivati e la firma_elettronica è attendibilmente protetta da contraffazioni compiute con l’impiego di tecnologie attualmente disponibili;

d)

i dati per la creazione di una firma_elettronica utilizzati nella creazione della stessa possono essere attendibilmente protetti dal firmatario legittimo contro l’uso da parte di terzi.

2.

I dispositivi per la creazione di una firma_elettronica qualificata non alterano i dati da firmare né impediscono che tali dati siano presentati al firmatario prima della firma.

3.

La generazione o la gestione dei dati per la creazione di una firma_elettronica per conto del firmatario può essere effettuata solo da un prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato.

4.

Fatto salvo il punto 1, lettera d), i prestatori di servizi fiduciari qualificati che gestiscono dati per la creazione di una firma_elettronica per conto del firmatario possono duplicare i dati per la creazione di una firma_elettronica solo a fini di back-up, purché rispettino i seguenti requisiti:

a)

la sicurezza degli insiemi di dati duplicati deve essere dello stesso livello della sicurezza degli insiemi di dati originali;

b)

il numero di insiemi di dati duplicati non eccede il minimo necessario per garantire la continuità del servizio.


ALLEGATO III

REQUISITI PER I CERTIFICATI QUALIFICATI DEI SIGILLI ELETTRONICI

I certificati qualificati dei sigilli elettronici contengono:

a)

un’indicazione, almeno in una forma adatta al trattamento automatizzato, del fatto che il certificato è stato rilasciato quale certificato qualificato di sigillo_elettronico;

b)

un insieme di dati che rappresenta in modo univoco il prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato che rilascia i certificati qualificati e include almeno lo Stato membro in cui tale prestatore è stabilito e

per una persona giuridica: il nome e, se del caso, il numero di registrazione quali appaiono nei documenti ufficiali,

per una persona fisica: il nome della persona;

c)

almeno il nome del creatore del sigillo e, se del caso, il numero di registrazione quali appaiono nei documenti ufficiali;

d)

i dati_di_ convalida del sigillo_elettronico che corrispondono ai dati per la creazione di un sigillo_elettronico;

e)

l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di validità del certificato;

f)

il codice di identità del certificato che deve essere unico per il prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato;

g)

la firma_elettronica avanzata o il sigillo_elettronico avanzato del prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato che rilascia il certificato;

h)

il luogo in cui il certificato relativo alla firma_elettronica avanzata o al sigillo_elettronico avanzato di cui alla lettera g) è disponibile gratuitamente;

i)

l’ubicazione dei servizi a cui ci si può rivolgere per informarsi sulla validità del certificato qualificato;

j)

qualora i dati per la creazione di un sigillo_elettronico connessi ai dati_di_ convalida del sigillo_elettronico siano ubicati in un dispositivo per la creazione di un sigillo_elettronico qualificato, un’indicazione appropriata di questo fatto, almeno in una forma adatta al trattamento automatizzato.


ALLEGATO IV

REQUISITI PER I CERTIFICATI QUALIFICATI DI AUTENTICAZIONE DI SITI WEB

I certificati qualificati di autenticazione di siti web contengono:

a)

un’indicazione, almeno in una forma adatta al trattamento automatizzato, del fatto che il certificato è stato rilasciato quale certificato qualificato di autenticazione di sito web;

b)

un insieme di dati che rappresenta in modo univoco il prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato che rilascia i certificati qualificati e include almeno lo Stato membro in cui tale prestatore è stabilito e

per una persona giuridica: il nome e, se del caso, il numero di registrazione quali appaiono nei documenti ufficiali,

per una persona fisica: il nome della persona;

c)

per le persone fisiche: almeno il nome della persona a cui è stato rilasciato il certificato, o uno pseudonimo. Qualora sia usato uno pseudonimo, ciò è chiaramente indicato;

per le persone giuridiche: almeno il nome della persona giuridica cui è stato rilasciato il certificato e, se del caso, il numero di registrazione quali appaiono nei documenti ufficiali;

d)

elementi dell’indirizzo, fra cui almeno la città e lo Stato, della persona fisica o giuridica cui è rilasciato il certificato e, se del caso, quali appaiono nei documenti ufficiali;

e)

il nome del dominio o dei domini gestiti dalla persona fisica o giuridica cui è rilasciato il certificato;

f)

l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di validità del certificato;

g)

il codice di identità del certificato che deve essere unico per il prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato;

h)

la firma_elettronica avanzata o il sigillo_elettronico avanzato del prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato che rilascia il certificato;

i)

il luogo in cui il certificato relativo alla firma_elettronica avanzata o al sigillo_elettronico avanzato di cui alla lettera h) è disponibile gratuitamente;

j)

l’ubicazione dei servizi competenti per lo status di validità del certificato a cui ci si può rivolgere per informarsi sulla validità dei certificato qualificato.


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