keyboard_tab EIDAS 2014/0910 IT
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf
- 1 Articolo 9 Notifica
- 1 Articolo 26 Requisiti di una firma elettronica avanzata
- 1 Articolo 36 Requisiti dei sigilli elettronici avanzati
- 2 Articolo 44 Requisiti per i servizi elettronici di recapito certificato qualificati
- 1 Articolo 49 Riesame
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA
CAPO III
SERVIZI FIDUCIARI
SEZIONE 1
Disposizioni generali
SEZIONE 2
Vigilanza
SEZIONE 3
Servizi fiduciari qualificati
SEZIONE 4
Firme elettroniche
SEZIONE 5
Sigilli elettronici
SEZIONE 6
Validazione temporale elettronica
SEZIONE 7
Servizi elettronici di recapito certificato
SEZIONE 8
Autenticazione dei siti web
CAPO IV
DOCUMENTI ELETTRONICI
CAPO V
DELEGA DI POTERE E DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- identificazione elettronica
- mezzi di identificazione elettronica
- dati di identificazione personale
- regime di identificazione elettronica
- autenticazione
- parte facente affidamento sulla certificazione
- organismo del settore pubblico
- organismo di diritto pubblico
- firmatario
- firma elettronica
- firma elettronica avanzata
- firma elettronica qualificata
- dati per la creazione di una firma elettronica
- certificato di firma elettronica
- certificato qualificato di firma elettronica
- servizio fiduciario
- servizio fiduciario qualificato
- organismo di valutazione della conformità
- prestatore di servizi fiduciari
- prestatore di servizi fiduciari qualificato
- prodotto
- dispositivo per la creazione di una firma elettronica
- dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata
- creatore di un sigillo
- sigillo elettronico
- sigillo elettronico avanzato
- sigillo elettronico qualificato
- dati per la creazione di un sigillo elettronico
- certificato di sigillo elettronico
- certificato qualificato di sigillo elettronico
- dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico
- dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico qualificato
- validazione temporale elettronica
- validazione temporale elettronica qualificata
- documento elettronico
- servizio elettronico di recapito certificato
- servizio elettronico di recapito qualificato certificato
- certificato di autenticazione di sito web
- certificato qualificato di autenticazione di sito web
- dati di convalida
- convalida
- dati 16
- requisiti 7
- regime 7
- identificazione_elettronica 7
- atti 6
- esecuzione 6
- ricezione 6
- all’articolo 6
- servizi 5
- qualificati 5
- relazione 4
- autenticazione 4
- l’identificazione 4
- modifica 4
- elettronici 4
- sigillo_elettronico 4
- mediante 4
- firma_elettronica 4
- regolamento 4
- data 4
- informazioni 4
- presente 4
- avanzata 3
- modifiche 3
- pubblica 3
- gazzetta 3
- ufficiale 3
- dell’unione 3
- firmatario 3
- europea 3
- elevato 3
- notifica 3
- sicurezza 3
- creatore 3
- membro 3
- fiduciari 3
- prestatori 3
- seguenti 3
- qualsiasi 3
- successiva 3
- descrizione 3
- invio 3
- livello 3
- modo 3
- procedura 3
- consentire 2
- dell’elenco 2
- sotto 2
- garantiscono 2
- creazione 2
Articolo 9
Notifica
1. Lo Stato membro notificante rende note alla Commissione le informazioni seguenti e, senza indugio, qualsiasi loro successiva modifica:
a) | una descrizione del regime di identificazione_elettronica, con indicazione dei suoi livelli di garanzia e della o delle entità che rilasciano i mezzi di identificazione_elettronica nell’ambito del regime; |
b) | il regime di vigilanza e il regime di informazioni sulla responsabilità applicabili per quanto riguarda:
|
c) | l’autorità o le autorità responsabili del regime di identificazione_elettronica; |
d) | informazioni sull’entità o sulle entità che gestiscono la registrazione dei dati unici di identificazione personale; |
e) | una descrizione di come sono soddisfatti i requisiti definiti negli atti di esecuzione di cui all’articolo 12, paragrafo 8; |
f) | una descrizione dell’ autenticazione di cui all’articolo 7, lettera f); |
g) | disposizioni per la sospensione o la revoca del regime di identificazione_elettronica notificato o dell’ autenticazione oppure di parti compromesse dell’uno o dell’altra. |
2. Un anno dopo la data di applicazione degli atti di esecuzione di cui all’articolo 8, paragrafo 3, e all’articolo 12, paragrafo 8, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un elenco dei regimi di identificazione_elettronica notificati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e le informazioni fondamentali al riguardo.
3. Se la Commissione riceve una notifica dopo lo scadere del periodo di cui al paragrafo 2, pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea le modifiche dell’elenco di cui al paragrafo 2 entro due mesi dalla data di ricezione di tale notifica.
4. Uno Stato membro può presentare alla Commissione una richiesta di eliminazione del regime di identificazione_elettronica da esso notificato dall’elenco di cui al paragrafo 2. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea le corrispondenti modifiche dell’elenco entro un mese dalla data di ricezione della richiesta dello Stato membro.
5. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, definire le circostanze, i formati e le procedure delle notifiche a norma del paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.
Articolo 26
Requisiti di una firma_elettronica avanzata
Una firma_elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:
a) | è connessa unicamente al firmatario; |
b) | è idonea a identificare il firmatario; |
c) | è creata mediante dati per la creazione di una firma_elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo; e |
d) | è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica di tali dati. |
Articolo 36
Requisiti dei sigilli elettronici avanzati
Un sigillo_elettronico avanzato soddisfa i seguenti requisiti:
a) | è connesso unicamente al creatore del sigillo; |
b) | è idoneo a identificare il creatore del sigillo; |
c) | è creato mediante dati per la creazione di un sigillo_elettronico che il creatore del sigillo_elettronico può, con un elevato livello di sicurezza, usare sotto il proprio controllo per creare sigilli elettronici; e |
d) | è collegato ai dati cui si riferisce in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica di detti dati. |
Articolo 44
Requisiti per i servizi elettronici di recapito certificato qualificati
1. I servizi elettronici di recapito certificato qualificati soddisfano i requisiti seguenti:
a) | sono forniti da uno o più prestatori di servizi fiduciari qualificati; |
b) | garantiscono con un elevato livello di sicurezza l’identificazione del mittente; |
c) | garantiscono l’identificazione del destinatario prima della trasmissione dei dati; |
d) | l’invio e la ricezione dei dati sono garantiti da una firma_elettronica avanzata o da un sigillo_elettronico avanzato di un prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato in modo da escludere la possibilità di modifiche non rilevabili dei dati; |
e) | qualsiasi modifica ai dati necessaria al fine di inviarli o riceverli è chiaramente indicata al mittente e al destinatario dei dati stessi; |
f) | la data e l’ora di invio e di ricezione e qualsiasi modifica dei dati sono indicate da una validazione_temporale_elettronica qualificata. |
Qualora i dati siano trasferiti fra due o più prestatori di servizi fiduciari qualificati, i requisiti di cui alle lettere da a) a f) si applicano a tutti i prestatori di servizi fiduciari qualificati.
2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili ai processi di invio e ricezione dei dati. Si presume che i requisiti di cui al paragrafo 1 siano stati rispettati ove il processo di invio e ricezione dei dati risponda a tali norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.
SEZIONE 8
Autenticazione dei siti web
Articolo 49
Riesame
La Commissione riesamina l’applicazione del presente regolamento e presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1o luglio 2020. La Commissione valuta in particolare se sia opportuno modificare l’ambito di applicazione del presente regolamento o sue disposizioni specifiche, compresi l’articolo 6, l’articolo 7, lettera f), e gli articoli 34, 43, 44 e 45, tenendo conto dell’esperienza acquisita nell’applicazione del regolamento stesso e dei progressi tecnologici, dell’evoluzione del mercato e degli sviluppi giuridici.
La relazione di cui al primo comma è corredata, se necessario, di proposte legislative.
Ogni quattro anni dopo la relazione di cui al primo paragrafo la Commissione presenta inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi del presente regolamento.
whereas