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    CAPO I
    DISPOSIZIONI GENERALI

    CAPO II
    IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA
  • 2 Articolo 9 Notifica
  • 1 Articolo 10 Violazione della sicurezza

  • CAPO III
    SERVIZI FIDUCIARI

    SEZIONE 1
    Disposizioni generali

    SEZIONE 2
    Vigilanza
  • 1 Articolo 17 Organismo di vigilanza

  • SEZIONE 3
    Servizi fiduciari qualificati

    SEZIONE 4
    Firme elettroniche

    SEZIONE 5
    Sigilli elettronici

    SEZIONE 6
    Validazione temporale elettronica

    SEZIONE 7
    Servizi elettronici di recapito certificato

    SEZIONE 8
    Autenticazione dei siti web

    CAPO IV
    DOCUMENTI ELETTRONICI

    CAPO V
    DELEGA DI POTERE E DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE

    CAPO VI
    DISPOSIZIONI FINALI


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Articolo 9

Notifica

1.   Lo Stato membro notificante rende note alla Commissione le informazioni seguenti e, senza indugio, qualsiasi loro successiva modifica:

a)

una descrizione del regime di identificazione_elettronica, con indicazione dei suoi livelli di garanzia e della o delle entità che rilasciano i mezzi di identificazione_elettronica nell’ambito del regime;

b)

il regime di vigilanza e il regime di informazioni sulla responsabilità applicabili per quanto riguarda:

i)

la parte che rilascia i mezzi di identificazione_elettronica; e

ii)

la parte che gestisce la procedura di autenticazione;

c)

l’autorità o le autorità responsabili del regime di identificazione_elettronica;

d)

informazioni sull’entità o sulle entità che gestiscono la registrazione dei dati unici di identificazione personale;

e)

una descrizione di come sono soddisfatti i requisiti definiti negli atti di esecuzione di cui all’articolo 12, paragrafo 8;

f)

una descrizione dell’ autenticazione di cui all’articolo 7, lettera f);

g)

disposizioni per la sospensione o la revoca del regime di identificazione_elettronica notificato o dell’ autenticazione oppure di parti compromesse dell’uno o dell’altra.

2.   Un anno dopo la data di applicazione degli atti di esecuzione di cui all’articolo 8, paragrafo 3, e all’articolo 12, paragrafo 8, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un elenco dei regimi di identificazione_elettronica notificati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e le informazioni fondamentali al riguardo.

3.   Se la Commissione riceve una notifica dopo lo scadere del periodo di cui al paragrafo 2, pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea le modifiche dell’elenco di cui al paragrafo 2 entro due mesi dalla data di ricezione di tale notifica.

4.   Uno Stato membro può presentare alla Commissione una richiesta di eliminazione del regime di identificazione_elettronica da esso notificato dall’elenco di cui al paragrafo 2. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea le corrispondenti modifiche dell’elenco entro un mese dalla data di ricezione della richiesta dello Stato membro.

5.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, definire le circostanze, i formati e le procedure delle notifiche a norma del paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

Articolo 10

Violazione della sicurezza

1.   In caso di violazione o parziale compromissione del regime di identificazione_elettronica notificato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, o dell’ autenticazione di cui all’articolo 7, lettera f), con limitazione dell’affidabilità dell’ autenticazione transfrontaliera di tale regime, lo Stato membro notificante senza indugio sospende o revoca tale autenticazione transfrontaliera o le sue parti compromesse e ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.

2.   Una volta posto rimedio alla violazione o alla compromissione di cui al paragrafo 1, lo Stato membro notificante ristabilisce l’ autenticazione transfrontaliera e informa senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione.

3.   Qualora non sia posto rimedio alla violazione o alla compromissione di cui al paragrafo 1 entro tre mesi dalla sospensione o dalla revoca, lo Stato membro notificante notifica agli altri Stati membri e alla Commissione il ritiro del regime di identificazione_elettronica.

La Commissione pubblica senza indebito ritardo le corrispondenti modifiche dell’elenco di cui all’articolo 9, paragrafo 2, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 17

Organismo di vigilanza

1.   Gli Stati membri designano un organismo di vigilanza stabilito nel loro territorio o, di comune accordo con un altro Stato membro, un organismo di vigilanza stabilito in tale altro Stato membro. Tale organismo è responsabile di compiti di vigilanza nello Stato membro designante.

Agli organismi di vigilanza sono conferiti i poteri necessari e le risorse adeguate per l’esercizio dei loro compiti.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i nomi e gli indirizzi dei rispettivi organismi di vigilanza designati.

3.   Il ruolo dell’organismo di vigilanza è il seguente:

a)

vigilare sui prestatori di servizi fiduciari qualificati stabiliti nel territorio dello Stato membro designante per assicurarsi, mediante attività di vigilanza ex ante e ex post, che essi e i servizi fiduciari qualificati da essi prestati rispondano ai requisiti di cui al presente regolamento;

b)

adottare misure, ove necessario, in relazione a prestatori di servizi fiduciari non qualificati stabiliti nel territorio dello Stato membro designante, mediante attività di vigilanza ex post, qualora sia informato che tali prestatori di servizi fiduciari non qualificati o i servizi fiduciari da essi prestati presumibilmente non soddisfano i requisiti stabiliti dal presente regolamento.

4.   Ai fini del paragrafo 3 e fatte salve le limitazioni ivi previste, l’organismo di vigilanza ha, in particolare, i compiti seguenti:

a)

cooperare con altri organismi di vigilanza e assisterli a norma dell’articolo 18;

b)

analizzare le relazioni di valutazione della conformità di cui all’articolo 20, paragrafo 1, e all’articolo 21, paragrafo 1;

c)

informare gli altri organismi di vigilanza e il pubblico in merito a violazioni della sicurezza o perdita di integrità a norma dell’articolo 19, paragrafo 2;

d)

riferire alla Commissione in merito alle sue principali attività a norma del paragrafo 6 del presente articolo;

e)

svolgere verifiche o chiedere a un organismo_di_valutazione_della_conformità di effettuare una valutazione di conformità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati a norma dell’articolo 20, paragrafo 2;

f)

cooperare con le autorità di protezione, in particolare informandole senza indugio dei dati in merito ai risultati di verifiche di prestatori di servizi fiduciari qualificati, laddove siano state rilevate violazioni delle norme di protezione dei dati personali;

g)

concedere la qualifica ai prestatori di servizi fiduciari e ai servizi da essi prestati e ritirare tale qualifica a norma degli articoli 20 e 21;

h)

informare l’organismo responsabile dell’elenco nazionale di fiducia di cui all’articolo 22, paragrafo 3, in merito alle proprie decisioni di concedere o ritirare la qualifica, salvo se tale organismo è anche l’organismo di vigilanza;

i)

verificare l’esistenza e la corretta applicazione delle disposizioni sui piani di cessazione nei casi in cui il prestatore_di_servizi_fiduciari qualificati cessa le sue attività, inclusi i modi in cui le informazioni sono mantenute accessibili a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera h);

j)

imporre ai prestatori di servizi fiduciari di rimediare a qualsiasi mancato adempimento dei requisiti di cui al presente regolamento.

5.   Gli Stati membri possono imporre che l’organismo di vigilanza istituisca, mantenga e aggiorni un’infrastruttura fiduciaria secondo le condizioni di cui al diritto nazionale.

6.   Entro il 31 marzo di ogni anno, ogni organismo di vigilanza presenta alla Commissione una relazione sulle sue principali attività del precedente anno civile insieme a una sintesi delle notifiche di violazione ricevute da prestatori di servizi fiduciari a norma dell’articolo 19, paragrafo 2.

7.   La Commissione mette a disposizione degli Stati membri la relazione annuale di cui al paragrafo 6.

8.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, definire i formati e le procedure della relazione di cui al paragrafo 6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.


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