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- 1 Articolo 44 Requisiti per i servizi elettronici di recapito certificato qualificati
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA
CAPO III
SERVIZI FIDUCIARI
SEZIONE 1
Disposizioni generali
SEZIONE 2
Vigilanza
SEZIONE 3
Servizi fiduciari qualificati
SEZIONE 4
Firme elettroniche
SEZIONE 5
Sigilli elettronici
SEZIONE 6
Validazione temporale elettronica
SEZIONE 7
Servizi elettronici di recapito certificato
SEZIONE 8
Autenticazione dei siti web
CAPO IV
DOCUMENTI ELETTRONICI
CAPO V
DELEGA DI POTERE E DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- identificazione elettronica
- mezzi di identificazione elettronica
- dati di identificazione personale
- regime di identificazione elettronica
- autenticazione
- parte facente affidamento sulla certificazione
- organismo del settore pubblico
- organismo di diritto pubblico
- firmatario
- firma elettronica
- firma elettronica avanzata
- firma elettronica qualificata
- dati per la creazione di una firma elettronica
- certificato di firma elettronica
- certificato qualificato di firma elettronica
- servizio fiduciario
- servizio fiduciario qualificato
- organismo di valutazione della conformità
- prestatore di servizi fiduciari
- prestatore di servizi fiduciari qualificato
- prodotto
- dispositivo per la creazione di una firma elettronica
- dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata
- creatore di un sigillo
- sigillo elettronico
- sigillo elettronico avanzato
- sigillo elettronico qualificato
- dati per la creazione di un sigillo elettronico
- certificato di sigillo elettronico
- certificato qualificato di sigillo elettronico
- dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico
- dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico qualificato
- validazione temporale elettronica
- validazione temporale elettronica qualificata
- documento elettronico
- servizio elettronico di recapito certificato
- servizio elettronico di recapito qualificato certificato
- certificato di autenticazione di sito web
- certificato qualificato di autenticazione di sito web
- dati di convalida
- convalida
- dati 9
- servizi 5
- qualificati 5
- ricezione 4
- requisiti 4
- fiduciari 3
- prestatori 3
- invio 3
- certificato 2
- destinatario 2
- esecuzione 2
- atti 2
- qualsiasi 2
- elettronici 2
- modifica 2
- recapito 2
- mittente 2
- garantiscono 2
- l’identificazione 2
- norme 2
- qualificata 1
- la 1
- tutti 1
- stabilire 1
- applicano 1
- lettere 1
- mediante 1
- trasferiti 1
- qualora 1
- rispettati 1
- numeri 1
- riferimento 1
- applicabili 1
- processi 1
- presume 1
- stati 1
- processo 1
- risponda 1
- adottati 1
- secondo 1
- procedura 1
- d’esame 1
- all’articolo 1
- sezione 1
- autenticazione 1
- validazione_temporale_elettronica 1
- inviarli 1
- indicate 1
- avanzato 1
- i 1
Articolo 44
Requisiti per i servizi elettronici di recapito certificato qualificati
1. I servizi elettronici di recapito certificato qualificati soddisfano i requisiti seguenti:
a) | sono forniti da uno o più prestatori di servizi fiduciari qualificati; |
b) | garantiscono con un elevato livello di sicurezza l’identificazione del mittente; |
c) | garantiscono l’identificazione del destinatario prima della trasmissione dei dati; |
d) | l’invio e la ricezione dei dati sono garantiti da una firma_elettronica avanzata o da un sigillo_elettronico avanzato di un prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato in modo da escludere la possibilità di modifiche non rilevabili dei dati; |
e) | qualsiasi modifica ai dati necessaria al fine di inviarli o riceverli è chiaramente indicata al mittente e al destinatario dei dati stessi; |
f) | la data e l’ora di invio e di ricezione e qualsiasi modifica dei dati sono indicate da una validazione_temporale_elettronica qualificata. |
Qualora i dati siano trasferiti fra due o più prestatori di servizi fiduciari qualificati, i requisiti di cui alle lettere da a) a f) si applicano a tutti i prestatori di servizi fiduciari qualificati.
2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili ai processi di invio e ricezione dei dati. Si presume che i requisiti di cui al paragrafo 1 siano stati rispettati ove il processo di invio e ricezione dei dati risponda a tali norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.
SEZIONE 8
Autenticazione dei siti web
whereas