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2014/0910 IT cercato: 'corrispondenti' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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    CAPO I
    DISPOSIZIONI GENERALI

    CAPO II
    IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA
  • 1 Articolo 9 Notifica
  • 1 Articolo 10 Violazione della sicurezza

  • CAPO III
    SERVIZI FIDUCIARI

    SEZIONE 1
    Disposizioni generali

    SEZIONE 2
    Vigilanza

    SEZIONE 3
    Servizi fiduciari qualificati

    SEZIONE 4
    Firme elettroniche

    SEZIONE 5
    Sigilli elettronici

    SEZIONE 6
    Validazione temporale elettronica

    SEZIONE 7
    Servizi elettronici di recapito certificato

    SEZIONE 8
    Autenticazione dei siti web

    CAPO IV
    DOCUMENTI ELETTRONICI

    CAPO V
    DELEGA DI POTERE E DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE

    CAPO VI
    DISPOSIZIONI FINALI


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Articolo 9

Notifica

1.   Lo Stato membro notificante rende note alla Commissione le informazioni seguenti e, senza indugio, qualsiasi loro successiva modifica:

a)

una descrizione del regime di identificazione_elettronica, con indicazione dei suoi livelli di garanzia e della o delle entità che rilasciano i mezzi di identificazione_elettronica nell’ambito del regime;

b)

il regime di vigilanza e il regime di informazioni sulla responsabilità applicabili per quanto riguarda:

i)

la parte che rilascia i mezzi di identificazione_elettronica; e

ii)

la parte che gestisce la procedura di autenticazione;

c)

l’autorità o le autorità responsabili del regime di identificazione_elettronica;

d)

informazioni sull’entità o sulle entità che gestiscono la registrazione dei dati unici di identificazione personale;

e)

una descrizione di come sono soddisfatti i requisiti definiti negli atti di esecuzione di cui all’articolo 12, paragrafo 8;

f)

una descrizione dell’ autenticazione di cui all’articolo 7, lettera f);

g)

disposizioni per la sospensione o la revoca del regime di identificazione_elettronica notificato o dell’ autenticazione oppure di parti compromesse dell’uno o dell’altra.

2.   Un anno dopo la data di applicazione degli atti di esecuzione di cui all’articolo 8, paragrafo 3, e all’articolo 12, paragrafo 8, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un elenco dei regimi di identificazione_elettronica notificati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e le informazioni fondamentali al riguardo.

3.   Se la Commissione riceve una notifica dopo lo scadere del periodo di cui al paragrafo 2, pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea le modifiche dell’elenco di cui al paragrafo 2 entro due mesi dalla data di ricezione di tale notifica.

4.   Uno Stato membro può presentare alla Commissione una richiesta di eliminazione del regime di identificazione_elettronica da esso notificato dall’elenco di cui al paragrafo 2. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea le corrispondenti modifiche dell’elenco entro un mese dalla data di ricezione della richiesta dello Stato membro.

5.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, definire le circostanze, i formati e le procedure delle notifiche a norma del paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

Articolo 10

Violazione della sicurezza

1.   In caso di violazione o parziale compromissione del regime di identificazione_elettronica notificato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, o dell’ autenticazione di cui all’articolo 7, lettera f), con limitazione dell’affidabilità dell’ autenticazione transfrontaliera di tale regime, lo Stato membro notificante senza indugio sospende o revoca tale autenticazione transfrontaliera o le sue parti compromesse e ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.

2.   Una volta posto rimedio alla violazione o alla compromissione di cui al paragrafo 1, lo Stato membro notificante ristabilisce l’ autenticazione transfrontaliera e informa senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione.

3.   Qualora non sia posto rimedio alla violazione o alla compromissione di cui al paragrafo 1 entro tre mesi dalla sospensione o dalla revoca, lo Stato membro notificante notifica agli altri Stati membri e alla Commissione il ritiro del regime di identificazione_elettronica.

La Commissione pubblica senza indebito ritardo le corrispondenti modifiche dell’elenco di cui all’articolo 9, paragrafo 2, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


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