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Articolo 15

Obblighi in materia di relazioni di trasparenza per i prestatori di servizi intermediari

1.   I prestatori di servizi intermediari mettono a disposizione del pubblico, in un formato leggibile meccanicamente e in modo facilmente accessibile, almeno una volta all'anno, relazioni chiare e facilmente comprensibili sulle attività di moderazione_dei_contenuti svolte durante il periodo di riferimento. Tali relazioni comprendono, in particolare, informazioni sui seguenti elementi, a seconda dei casi:

a)

per i prestatori di servizi intermediari, il numero di ordini ricevuti dalle autorità degli Stati membri, compresi gli ordini emessi a norma degli articoli 9 e 10, classificati in base al tipo di contenuti illegali in questione, lo Stato membro che ha emesso l'ordine e il tempo medio necessario per informare l'autorità che ha emesso l'ordine o qualsiasi altra autorità specificata nell'ordine in merito al suo ricevimento e per dare seguito allo stesso;

b)

per i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, il numero di segnalazioni presentate a norma dell'articolo 16, classificate in base al tipo di contenuto_illegale presunto di cui trattasi, il numero di segnalazioni presentate da segnalatori attendibili, nonché eventuali azioni intraprese in applicazione delle segnalazioni, specificando se l'azione sia stata avviata in virtù di disposizioni normative oppure delle condizioni_generali del prestatore, il numero di segnalazioni trattate utilizzando strumenti automatizzati e il tempo mediano necessario per intraprendere l'azione;

c)

per i prestatori di servizi intermediari, informazioni significative e comprensibili concernenti le attività di moderazione_dei_contenuti avviate di propria iniziativa dai prestatori, compresi l'utilizzo di strumenti automatizzati, le misure adottate per fornire formazione e assistenza alle persone incaricate della moderazione_dei_contenuti, il numero e il tipo di misure adottate che incidono sulla disponibilità, sulla visibilità e sull'accessibilità delle informazioni fornite dai destinatari del servizio e sulla capacità dei destinatari di fornire informazioni attraverso il servizio, nonché altre restrizioni correlate del servizio; le informazioni comunicate sono classificate in base al tipo di contenuto_illegale o di violazione delle condizioni_generali del prestatore di servizi, al metodo di rilevamento e al tipo di restrizione applicato;

d)

per i prestatori di servizi intermediari, il numero di reclami ricevuti tramite i sistemi interni di gestione dei reclami secondo le condizioni_generali del prestatore e anche, per i fornitori di piattaforme online, conformemente all'articolo 20, la base di tali reclami, le decisioni adottate in relazione a tali reclami, il tempo mediano necessario per adottare tali decisioni e il numero di casi in cui tali decisioni sono state revocate;

e)

qualsiasi uso di strumenti automatizzati ai fini di moderazione_dei_contenuti, compresi la descrizione qualitativa, la descrizione delle finalità precise, gli indicatori di accuratezza e il possibile tasso di errore degli strumenti automatizzati utilizzati nel perseguimento di tali scopi e le eventuali garanzie applicate.

2.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai prestatori di servizi intermediari che si qualificano come microimprese o piccole imprese come definite nella raccomandazione 2003/361/CE e che non sono piattaforme online di dimensioni molto grandi a norma dell'articolo 33 del presente regolamento.

3.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire modelli relativi alla forma, al contenuto e ad altri dettagli delle relazioni a norma del paragrafo 1 del presente articolo, compresi periodi di comunicazione armonizzati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 88.

SEZIONE 2

Disposizioni aggiuntive applicabili ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online

Articolo 22

Segnalatori attendibili

1.   I fornitori di piattaforme online adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che alle segnalazioni presentate dai segnalatori attendibili, che agiscono entro il loro ambito di competenza designato, avvalendosi dei meccanismi di cui all'articolo 16, venga data priorità e siano trattate e decise senza indebito ritardo.

2.   La qualifica di «segnalatore attendibile» a norma del presente regolamento viene riconosciuta, su richiesta di qualunque ente, dal coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente al richiedente che abbia dimostrato di soddisfare tutte le condizioni seguenti:

a)

dispone di capacità e competenze particolari ai fini dell'individuazione, dell'identificazione e della notifica di contenuti illegali;

b)

è indipendente da qualsiasi fornitore di piattaforme online;

c)

svolge le proprie attività al fine di presentare le segnalazioni in modo diligente, accurato e obiettivo.

3.   I segnalatori attendibili pubblicano, almeno una volta all'anno, relazioni facilmente comprensibili e dettagliate sulle segnalazioni presentate conformemente all'articolo 16 durante il periodo di riferimento. La relazione elenca almeno il numero di segnalazioni classificate in base:

a)

all'identità del prestatore di servizi di memorizzazione di informazioni;

b)

al tipo di presunto contenuto_illegale notificato;

c)

alle azioni adottate dal prestatore.

Tali relazioni includono una spiegazione delle procedure in atto per assicurare che il segnalatore attendibile mantenga la propria indipendenza.

I segnalatori attendibili inviano tali relazioni al coordinatore dei servizi digitali che ha conferito la qualifica e le mettono a disposizione del pubblico. Le informazioni in tali relazioni non contengono dati personali.

4.   I coordinatori dei servizi digitali comunicano alla Commissione e al comitato i nomi, gli indirizzi e gli indirizzi di posta elettronica degli enti ai quali hanno riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile conformemente al paragrafo 2 o ai quali hanno sospeso tale qualifica conformemente al paragrafo 6 o revocato tale qualifica conformemente al paragrafo 7.

5.   La Commissione pubblica le informazioni di cui al paragrafo 4 in un formato facilmente accessibile e leggibile meccanicamente in una banca dati accessibile al pubblico e provvede all'aggiornamento di quest'ultima.

6.   Se un fornitore di piattaforme online dispone di informazioni indicanti che un segnalatore attendibile ha presentato un numero significativo di segnalazioni non sufficientemente precise, inesatte o non adeguatamente motivate avvalendosi dei meccanismi di cui all'articolo 16, comprese le informazioni raccolte in relazione al trattamento dei reclami tramite i sistemi interni di gestione dei reclami di cui all'articolo 20, paragrafo 4, comunica dette informazioni al coordinatore dei servizi digitali che ha riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile all'ente interessato, fornendo le spiegazioni e i documenti giustificativi necessari. Una volta ricevute le informazioni dal fornitore delle piattaforme online e ove il coordinatore dei servizi digitali ritenga che vi siano motivi legittimi per avviare un'indagine, la qualifica di segnalatore attendibile è sospesa durante il periodo dell'indagine. Tale indagine è condotta senza indebiti ritardi.

7.   Il coordinatore dei servizi digitali che ha riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile a un ente revoca tale qualifica se accerta, a seguito di un'indagine avviata di propria iniziativa o in base a informazioni ricevute da terzi, comprese le informazioni fornite da un fornitore di piattaforme online a norma del paragrafo 6, che l'ente non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2. Prima di revocare tale qualifica, il coordinatore dei servizi digitali dà all'ente in questione la possibilità di rispondere alle constatazioni della sua indagine e di reagire alla sua intenzione di revocarne la qualifica di segnalatore attendibile.

8.   La Commissione, previa consultazione del comitato, emana, se necessario, orientamenti per assistere i fornitori di piattaforme online e i coordinatori dei servizi digitali nell'applicazione dei paragrafi 2, 6 e 7.

Articolo 24

Obblighi di comunicazione trasparente per i fornitori di piattaforme online

1.   Oltre alle informazioni di cui all'articolo 15, i fornitori di piattaforme online includono nelle relazioni di cui a tale articolo informazioni sui seguenti elementi:

a)

il numero di controversie sottoposte agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 21, i risultati della risoluzione delle controversie, il tempo mediano necessario per completare le procedure di risoluzione delle controversie nonché la percentuale di controversie per le quali il fornitore della piattaforma_online ha attuato le decisioni dell'organismo;

b)

il numero di sospensioni imposte a norma dell'articolo 23, operando una distinzione tra le sospensioni messe in atto in risposta alla fornitura di contenuti manifestamente illegali, alla presentazione di segnalazioni manifestamente infondate e alla presentazione di reclami manifestamente infondati.

2.   Entro il 17 febbraio 2023 e successivamente almeno una volta ogni sei mesi i fornitori pubblicano per ciascuna piattaforma_online e ciascun motore_di_ricerca_online, in una sezione disponibile al pubblico della loro interfaccia_online, informazioni sul numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione, calcolato come media degli ultimi sei mesi e conformemente alla metodologia stabilita negli atti delegati di cui all'articolo 33, paragrafo 3, laddove gli atti delegati siano stati adottati.

3.   I fornitori di piattaforme online e di motori di ricerca online comunicano al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento e alla Commissione, su loro richiesta e senza indebito ritardo, le informazioni di cui al paragrafo 2, aggiornate al momento di tale richiesta. Tale coordinatore dei servizi digitali oppure la Commissione può chiedere al fornitore della piattaforma_online e del motore_di_ricerca_online di fornire informazioni supplementari per quanto riguarda il calcolo di cui a tale paragrafo, comprese spiegazioni e giustificazioni in merito ai dati utilizzati. Tali informazioni non contengono dati personali.

4.   Il coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento, quando, sulla base delle informazioni ricevute a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, ha motivo di ritenere che un fornitore di piattaforme online e di motori di ricerca online raggiunga la soglia del numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione stabilita all'articolo 33, paragrafo 1, informa la Commissione al riguardo.

5.   I fornitori di piattaforme online presentano alla Commissione, senza indebito ritardo, le decisioni e le motivazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, per l'inserimento in una banca dati leggibile meccanicamente e disponibile al pubblico gestita dalla Commissione. I fornitori di piattaforme online provvedono affinché le informazioni trasmesse non contengano dati personali.

6.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire modelli relativi alla forma, al contenuto e ad altri dettagli delle relazioni a norma del paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 88.

Articolo 34

Valutazione del rischio

1.   I fornitori die piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi individuano, analizzano e valutano con diligenza gli eventuali rischi sistemici nell'Unione derivanti dalla progettazione o dal funzionamento del loro servizio e dei suoi relativi sistemi, compresi i sistemi algoritmici, o dall'uso dei loro servizi.

Essi effettuano le valutazioni dei rischi entro la data di applicazione di cui all'articolo 33, paragrafo 6, secondo comma, e successivamente almeno una volta all'anno, e in ogni caso prima dell'introduzione di funzionalità che possono avere un impatto critico sui rischi individuati a norma del presente articolo. La valutazione del rischio deve essere specifica per i loro servizi e proporzionata ai rischi sistemici, tenendo in considerazione la loro gravità e la loro probabilità, e deve comprendere i seguenti rischi sistemici:

a)

la diffusione di contenuti illegali tramite i loro servizi;

b)

eventuali effetti negativi, attuali o prevedibili, per l'esercizio dei diritti fondamentali, in particolare i diritti fondamentali alla dignità umana sancito nell'articolo 1 della Carta, al rispetto della vita privata e familiare sancito nell'articolo 7 della Carta, alla tutela dei dati personali sancito nell'articolo 8 della Carta, alla libertà di espressione e di informazione, inclusi la libertà e il pluralismo dei media, sanciti nell'articolo 11 della Carta, e alla non discriminazione sancito nell'articolo 21 della Carta, al rispetto dei diritti del minore sancito nell'articolo 24 della Carta, così come all'elevata tutela dei consumatori, sancito nell'articolo 38 della Carta;

c)

eventuali effetti negativi, attuali o prevedibili, sul dibattito civico e sui processi elettorali, nonché sulla sicurezza pubblica;

d)

qualsiasi effetto negativo, attuale o prevedibile, in relazione alla violenza di genere, alla protezione della salute pubblica e dei minori e alle gravi conseguenze negative per il benessere fisico e mentale della persona.

2.   Nello svolgimento delle valutazioni dei rischi, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi tengono conto, in particolare, dell'eventualità e del modo in cui i seguenti fattori influenzano uno dei rischi sistemici di cui al paragrafo 1:

a)

la progettazione dei loro sistemi di raccomandazione e di qualsiasi altro sistema algoritmico pertinente;

b)

i loro sistemi di moderazione_dei_contenuti;

c)

le condizioni_generali applicabili e la loro applicazione;

d)

i sistemi di selezione e presentazione delle pubblicità;

e)

le pratiche del fornitore relative ai dati.

Le valutazioni analizzano inoltre se e in che modo i rischi di cui al paragrafo 1 siano influenzati dalla manipolazione intenzionale del loro servizio, anche mediante l'uso non autentico o lo sfruttamento automatizzato del servizio, nonché l'amplificazione e la diffusione potenzialmente rapida e ampia di contenuti illegali e di informazioni incompatibili con le condizioni_generali.

La valutazione tiene conto di specifici aspetti regionali o linguistici, anche laddove siano specifici di uno Stato membro.

3.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi conservano i documenti giustificativi delle valutazioni dei rischi per almeno tre anni dopo l'esecuzione delle valutazioni dei rischi e, su richiesta, li comunicano alla Commissione e al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento.

Articolo 36

Meccanismo di risposta alle crisi

1.   In caso di crisi, la Commissione, su raccomandazione del comitato, può adottare una decisione che impone a uno o più fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di intraprendere una o più delle seguenti azioni:

a)

la valutazione sull'eventualità e, in caso affermativo, sulla relativa portata e sul modo in cui il funzionamento e l'uso dei loro servizi contribuiscano, o possano contribuire, in maniera significativa a una minaccia grave di cui al paragrafo 2;

b)

l'individuazione e l'applicazione di misure specifiche, efficaci e proporzionate, quali quelle di cui all'articolo 35, paragrafo 1, o all'articolo 48, paragrafo 2, per prevenire, eliminare o limitare tale contributo alla grave minaccia individuata a norma della lettera a) del presente paragrafo;

c)

una relazione alla Commissione, entro una certa data o a intervalli regolari specificati nella decisione, in merito alle valutazioni di cui alla lettera a), sul contenuto preciso, l'attuazione e l'impatto qualitativo e quantitativo delle misure specifiche adottate a norma della lettera b) e su qualsiasi altra questione connessa a tali valutazioni o misure, come specificato nella decisione.

Nell'individuare e applicare le misure di cui alla lettera b) del presente paragrafo, il prestatore o i prestatori di servizi tengono debitamente conto della criticità della grave minaccia di cui al paragrafo 2, dell'urgenza delle misure e delle implicazioni effettive o potenziali per i diritti e gli interessi legittimi di tutte le parti interessate, compresa l'eventuale inosservanza dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta.

2.   Ai fini del presente articolo, si considera che si verifichi una crisi quando circostanze eccezionali comportano una grave minaccia per la sicurezza pubblica o la salute pubblica nell'Unione o in parti significative di essa.

3.   Con l'adozione della decisione di cui al paragrafo 1, la Commissione garantisce che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

a)

le azioni richieste dalla decisione sono strettamente necessarie, giustificate e proporzionate, tenuto conto in particolare della criticità della grave minaccia di cui al paragrafo 2, dell'urgenza delle misure e delle implicazioni effettive o potenziali per i diritti e gli interessi legittimi di tutte le parti interessate, compresa l'eventuale inosservanza, mediante le misure, dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta;

b)

la decisione indica con precisione un termine ragionevole entro il quale devono essere adottate le misure specifiche di cui al paragrafo 1, lettera b), tenendo conto, in particolare, dell'urgenza di tali misure e del tempo richiesto per la loro preparazione e attuazione;

c)

le azioni richieste dalla decisione sono limitate a un periodo non superiore a tre mesi.

4.   A seguito dell'adozione della decisione di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta, senza indebito ritardo, tutte le seguenti misure:

a)

notifica la decisione al fornitore o ai fornitori destinatari della decisione;

b)

rende la decisione disponibile al pubblico; e

c)

informa il comitato della decisione, lo invita a presentare il proprio parere e lo tiene informato di eventuali sviluppi successivi relativi alla decisione.

5.   La scelta delle misure specifiche da adottare a norma del paragrafo 1, lettera b), e del paragrafo 7, secondo comma, spetta al fornitore o ai fornitori destinatari della decisione della Commissione.

6.   La Commissione può avviare, di propria iniziativa o su richiesta del fornitore, un dialogo con quest'ultimo per stabilire se, alla luce delle circostanze specifiche del fornitore, le misure previste o attuate di cui al paragrafo 1, lettera b), siano efficaci e proporzionate ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti. In particolare, la Commissione garantisce che le misure adottate dal fornitore di servizi a norma del paragrafo 1, lettera b), soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 3, lettere a) e c).

7.   La Commissione monitora l'applicazione delle misure specifiche adottate a norma della decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sulla base delle relazioni di cui alla lettera c) di tale paragrafo e di ogni altra informazione pertinente, comprese le informazioni che può richiedere a norma dell'articolo 40 o 67, tenendo conto dell'evoluzione della crisi. La Commissione riferisce periodicamente al Comitato in merito a tale monitoraggio, almeno una volta al mese.

La Commissione, se ritiene che le misure specifiche previste o attuate a norma del paragrafo 1, lettera b), non siano efficaci o proporzionate, previa consultazione del comitato può adottare una decisione che richieda al fornitore di riesaminare l'identificazione o l'applicazione di tali misure specifiche.

8.   Se del caso, tenuto conto dell'evoluzione della crisi, la Commissione, su raccomandazione del Comitato, può modificare la decisione di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 7, secondo comma:

a)

revocando la decisione e, se del caso, richiedendo alla piattaforma_online di dimensioni molto grandi o ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di cessare di applicare le misure individuate e attuate a norma del paragrafo 1, lettera b), o del paragrafo 7, secondo comma, in particolare se i motivi di tali misure non sussistono più;

b)

prorogando il periodo di cui al paragrafo 3, lettera c), per un periodo non superiore a tre mesi;

c)

tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione delle misure, in particolare dell'eventuale inosservanza, mediante le misure, dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta.

9.   Alla decisione e alla relativa modifica di cui al presente articolo si applicano le prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 6.

10.   La Commissione tiene nella massima considerazione le raccomandazioni del comitato a norma del presente articolo.

11.   La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio una volta all'anno a seguito dell'adozione di decisioni di cui al presente articolo e, in ogni caso, tre mesi dopo la fine della crisi, in merito all'applicazione delle misure specifiche adottate a norma di tali decisioni.

Articolo 37

Revisioni indipendenti

1.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi si sottopongono, a proprie spese e almeno una volta all'anno, a revisioni indipendenti volti a valutare la conformità:

a)

agli obblighi stabiliti al capo III;

b)

agli impegni assunti a norma dei codici di condotta di cui agli articoli 45 e 46 e dei protocolli di crisi di cui all'articolo 48.

2.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi consentono alle organizzazioni che effettuano le revisioni a norma del presente articolo la cooperazione e l'assistenza necessarie per consentire loro di svolgere tali revisioni in modo efficace, efficiente e tempestivo, anche provvedendo a dare loro accesso a tutti i dati e ai locali pertinenti, e rispondendo a domande orali o scritte. Essi si astengono dall'ostacolare, influenzare indebitamente o compromettere lo svolgimento della revisione.

Dette revisioni garantiscono un adeguato livello di riservatezza e il segreto professionale per quanto riguarda le informazioni ottenute dai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi e da terzi nel contesto delle revisioni, anche dopo la loro conclusione. Tuttavia, il rispetto di tale obbligo non deve pregiudicare l'esecuzione delle revisioni e delle altre disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle in materia di trasparenza, vigilanza ed esecuzione. Se necessario ai fini della relazione sulla trasparenza a norma dell'articolo 42, paragrafo 4, la relazione di revisione e la relazione di esecuzione della revisione di cui ai paragrafi 4 e 6 del presente articolo sono accompagnate dalle versioni prive di informazioni che potrebbero essere ragionevolmente considerate riservate.

3.   Le revisioni effettuate a norma del paragrafo 1 sono eseguite da organizzazioni:

a)

indipendenti e in assenza di conflitti di interessi con il fornitore di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione, e con qualsiasi persona giuridica connessa con tale fornitore; in particolare:

i)

non devono aver fornito servizi diversi dalla revisione relativi alle questioni sottoposte a revisione al fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi interessata o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione e a qualsiasi persona giuridica collegata a tale fornitore nei 12 mesi precedenti l'inizio della revisione, e devono essersi impegnati a non fornire tali servizi nei 12 mesi successivi al completamento della revisione;

ii)

non devono aver fornito servizi di revisione a norma del presente articolo al fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi interessata o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione e a qualsiasi persona giuridica collegata a tale fornitore per un periodo superiore a dieci anni consecutivi;

iii)

non possono effettuare la revisione a fronte di corrispettivi che dipendono dall'esito dello stesso;

b)

sono dotate di comprovata esperienza nel settore della gestione dei rischi, di competenze e di capacità tecniche;

c)

sono dotate di comprovata obiettività e deontologia professionale, basata in particolare sull'adesione a codici di condotta o standard appropriati.

4.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi provvedono affinché le organizzazioni che effettuano le revisioni redigano una relazione per ciascuna revisione. Tale relazione è motivata per iscritto e contiene almeno gli elementi seguenti:

a)

il nome, l'indirizzo e il punto di contatto del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi oggetto della revisione e il periodo di riferimento della revisione;

b)

il nome e l'indirizzo dell'organizzazione o delle organizzazioni che eseguono la revisione;

c)

una dichiarazione di interessi;

d)

una descrizione degli elementi specifici sottoposti a revisione e della metodologia applicata;

e)

una descrizione e una sintesi delle principali constatazioni derivanti dalla revisione;

f)

un elenco delle parti terze consultate nel quadro della revisione;

g)

un giudizio di revisione sul rispetto, da parte del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi oggetto della revisione, degli obblighi e degli impegni di cui al paragrafo 1, giudizio che può essere segnatamente «positivo», «positivo con osservazioni» o «negativo»;

h)

se il giudizio di revisione non è «positivo», raccomandazioni operative su misure specifiche per conseguire la conformità e sui tempi raccomandati per conseguirla.

5.   Qualora l'organizzazione che ha effettuato la revisione non abbia potuto verificare determinati elementi specifici o esprimere un giudizio di revisione sulla base delle proprie indagini, la relazione di revisione include una spiegazione delle circostanze e dei motivi per cui tali elementi non hanno potuto essere sottoposti a revisione.

6.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi che ricevono una relazione di revisione che non è «positiva» tengono debitamente conto delle raccomandazioni operative ad essi rivolte al fine di adottare le misure necessarie per attuarle. Entro un mese dal ricevimento di tali raccomandazioni, essi adottano una relazione di attuazione della revisione con cui stabiliscono tali misure. Qualora non diano attuazione alle raccomandazioni operative, essi giustificano nella relazione di attuazione della revisione le ragioni di tale scelta e descrivono le misure alternative da esse adottate per risolvere eventuali casi di non conformità rilevati.

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 87 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le norme necessarie per lo svolgimento delle revisioni a norma del presente articolo, in particolare per quanto riguarda la regolamentazione necessaria per le fasi procedurali, le metodologie di revisione e i modelli di comunicazione delle revisioni effettuate a norma del presente articolo. Tali atti delegati tengono conto di eventuali standard di revisione volontari a norma dell'articolo 44, paragrafo 1, lettera e).

Articolo 39

Ulteriore trasparenza della pubblicità online

1.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi che presentano pubblicità sulle loro interfacce online compilano e rendono accessibile al pubblico in una specifica sezione della loro interfaccia_online, mediante uno strumento consultabile e affidabile che consente ricerche attraverso molteplici criteri e attraverso le interfacce di programmazione delle applicazioni, un registro contenente le informazioni di cui al paragrafo 2, per l'intero periodo durante il quale presentano pubblicità e fino a un anno dopo la data dell'ultima presentazione dell'annuncio pubblicitario sulle loro interfacce online. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi provvedono affinché il registro non contenga dati personali dei destinatari del servizio ai quali la pubblicità è stata o avrebbe potuto essere presentata e compiono sforzi ragionevoli per garantire che le informazioni siano esatte e complete.

2.   Il registro comprende come minimo tutte le informazioni seguenti:

a)

il contenuto della pubblicità, compreso il nome del prodotto, del servizio o del marchio e l'oggetto della pubblicità;

b)

la persona fisica o giuridica per conto della quale viene presentata la pubblicità;

c)

la persona fisica o giuridica che ha pagato la pubblicità, se diversa da quella di cui alla lettera b);

d)

il periodo durante il quale è stata presentata la pubblicità;

e)

un'indicazione volta a precisare se la pubblicità fosse destinata a essere presentata a uno o più gruppi specifici di destinatari del servizio e, in tal caso, i principali parametri utilizzati a tal fine, compresi, se del caso, i principali parametri utilizzati per escludere uno o più di tali particolari gruppi;

f)

le comunicazioni_commerciali pubblicate sulle piattaforme online di dimensioni molto grandi e individuate a norma dell'articolo 26, paragrafo 2;

g)

il numero totale di destinatari del servizio raggiunti e, ove opportuno, i dati aggregati suddivisi per ciascuno Stato membro relativi al gruppo o ai gruppi di destinatari ai quali la pubblicità era specificamente destinata.

3.   Per quanto riguarda il paragrafo 2, lettere a), b) e c), qualora un fornitore di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi abbia rimosso o disabilitato l'accesso a una pubblicità specifica sulla base di una presunta illegalità o incompatibilità con le condizioni_generali, il registro non include le informazioni di cui a tali lettere. In tal caso, il registro include, per la pubblicità specifica in questione, le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettere da a) a e), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), punto i), se del caso.

Previa consultazione del comitato, dei ricercatori abilitati di cui all'articolo 40 e del pubblico, la Commissione può emanare orientamenti sulla struttura, l'organizzazione e le funzionalità dei registri di cui al presente articolo.

Articolo 41

Funzione di controllo della conformità

1.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi istituiscono una funzione di controllo della conformità indipendente dalle loro funzioni operative e composta da uno o più responsabili della conformità, compreso il capo della funzione di controllo della conformità. Tale funzione di controllo della conformità dispone di autorità, status e risorse sufficienti, nonché dell'accesso all'organo di gestione del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi, per monitorare la conformità di tale fornitore al presente regolamento.

2.   L'organo di gestione del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi assicura che i responsabili della conformità siano in possesso delle qualifiche professionali, delle conoscenze, dell'esperienza e delle capacità necessarie per svolgere i compiti di cui al paragrafo 3.

L'organo di gestione del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi assicura che il capo della funzione di controllo della conformità sai un alto dirigente indipendente con responsabilità distinta per la funzione di controllo della conformità.

Il capo della funzione di controllo della conformità riferisce direttamente all'organo di gestione del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi e può sollevare preoccupazioni e avvertire tale organo qualora i rischi di cui all'articolo 34 o l'inosservanza del presente regolamento incidano o possano incidere sul fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione, fatte salve le responsabilità dell'organo di gestione nelle sue funzioni di supervisione e gestione.

Il capo della funzione di controllo della conformità non può essere rimosso senza previa approvazione dell'organo di gestione del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi.

3.   I responsabili della conformità hanno i compiti seguenti:

a)

collaborare con il coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento e con la Commissione ai fini del presente regolamento;

b)

assicurare che tutti i rischi di cui all'articolo 34 siano identificati e adeguatamente segnalati e che siano adottate misure di attenuazione dei rischi ragionevoli, proporzionate ed efficaci a norma dell'articolo 35;

c)

organizzare e sovrintendere alle attività del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi relative alle revisioni indipendenti a norma dell'articolo 37;

d)

informare e consigliare i dirigenti e i dipendenti del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in merito ai pertinenti obblighi a norma del presente regolamento;

e)

monitorare la conformità del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi agli obblighi derivanti dal presente regolamento;

f)

se del caso, monitorare la conformità del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi agli impegni assunti a norma dei codici di condotta di cui agli articoli 45 e 46 o dei protocolli di crisi di cui all'articolo 48.

4.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi comunicano il nome e le coordinate del capo della funzione di controllo della conformità al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento e alla Commissione.

5.   L'organo di gestione del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi definisce, supervisiona ed è responsabile dell'attuazione dei sistemi di governance del fornitore che garantiscono l'indipendenza della funzione di controllo della conformità, comprese la separazione delle responsabilità all'interno dell'organizzazione del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi, la prevenzione dei conflitti di interesse e la sana gestione dei rischi sistemici individuati a norma dell'articolo 34.

6.   L'organo di gestione approva e riesamina periodicamente, almeno una volta all'anno, le strategie e le politiche per l'assunzione, la gestione, il monitoraggio e l'attenuazione dei rischi individuati a norma dell'articolo 34 ai quali la piattaforma_online di dimensioni molto grandi o il motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi sono o potrebbero essere esposti.

7.   L'organo di gestione dedica tempo sufficiente all'esame delle misure relative alla gestione dei rischi. Partecipa attivamente alle decisioni relative alla gestione dei rischi e provvede affinché siano assegnate adeguate risorse alla gestione dei rischi individuati in conformità dell'articolo 34.

Articolo 56

Competenze

1.   Lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento principale del fornitore di servizi intermediari dispone di poteri esclusivi per la vigilanza e l'applicazione del presente regolamento, fatti salvi i poteri di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2.   La Commissione dispone di poteri esclusivi per la vigilanza e l'applicazione del capo III, sezione 5.

3.   La Commissione dispone di poteri per la vigilanza e l'applicazione del presente regolamento diversi da quelli di cui al capo III, sezione 5, nei confronti di fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi.

4.   Qualora la Commissione non abbia avviato procedimenti per la stessa infrazione, lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento principale del fornitore di una piattaforma_online di dimensioni molto grandi o di un motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi dispone di poteri di vigilanza e di applicazione degli obblighi di cui al presente regolamento diversi da quelli di cui al capo III, sezione 5, nei confronti di tali fornitori.

5.   Gli Stati membri e la Commissione vigilano e applicano le disposizioni del presente regolamento in stretta cooperazione.

6.   Qualora un fornitore di servizi intermediari non abbia uno stabilimento nell'Unione, lo Stato membro in cui il suo rappresentante legale risiede o è stabilito o la Commissione hanno i poteri, a seconda dei casi, conformemente ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo, per la vigilanza e l'applicazione dei pertinenti obblighi di cui al presente regolamento.

7.   Qualora un fornitore di servizi intermediari ometta di nominare un rappresentante legale a norma dell'articolo 13, tutti gli Stati membri e, nel caso di un fornitore di una piattaforma_online di dimensioni molto grandi o di un motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi, la Commissione dispongono dei tali poteri di vigilanza e di applicazione in conformità del presente articolo.

Qualora un coordinatore dei servizi digitali intenda esercitare i suoi poteri di cui al presente paragrafo, ne informa tutti gli altri coordinatori dei servizi digitali e la Commissione e garantisce il rispetto delle garanzie applicabili previste dalla Carta, in particolare per evitare che la stessa condotta sia sanzionata più di una volta per la violazione degli obblighi stabiliti nel presente regolamento. Qualora intenda esercitare i suoi poteri a norma del presente paragrafo, la Commissione informa di tale intenzione tutti gli altri coordinatori dei servizi digitali. A seguito della notifica a norma del presente paragrafo, gli altri Stati membri non avviano procedimenti per la medesima violazione indicata nella notifica.

Articolo 66

Avvio di un procedimento da parte della Commissione e cooperazione nelle indagini

1.   La Commissione può avviare un procedimento in vista della possibile adozione di decisioni a norma degli articoli 73 e 74 in relazione alla condotta del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi nei confronti del quale sussista il sospetto, da parte della Commissione, che abbia violato una delle disposizioni del presente regolamento.

2.   Se decide di avviare un procedimento a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione ne dà notifica a tutti i coordinatori dei servizi digitali e al comitato tramite il sistema di condivisione delle informazioni di cui all'articolo 85, nonché al fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione.

I coordinatori dei servizi digitali trasmettono alla Commissione, senza indebito ritardo dopo essere stati informati dell'avvio del procedimento, tutte le informazioni in loro possesso in merito alla violazione in causa.

L'avvio di un procedimento a norma del paragrafo 1 del presente articolo da parte della Commissione esonera il coordinatore dei servizi digitali o qualsiasi autorità competente, se del caso, dai suoi poteri di vigilanza ed esecuzione stabiliti nel presente regolamento a norma dell'articolo 56, paragrafo 4.

3.   Nell'esercitare i suoi poteri di indagine a norma del presente regolamento, la Commissione può chiedere il sostegno, singolo o congiunto, dei coordinatori dei servizi digitali interessati dalla presunta violazione, compreso il coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento. I coordinatori dei servizi digitali che hanno ricevuto tale richiesta e, laddove coinvolta dal coordinatore dei servizi digitali, qualsiasi altra autorità competente cooperano lealmente e tempestivamente con la Commissione e hanno il diritto di esercitare i loro poteri di indagine di cui all'articolo 51, paragrafo 1, nei confronti del fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione, riguardo alle informazioni e ai locali ubicati nel loro Stato membro e conformemente alla richiesta.

4.   La Commissione fornisce al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento e al comitato tutte le pertinenti informazioni relative all'esercizio dei poteri di cui agli articoli da 67 a 72 e le sue constatazioni preliminari di cui all'articolo 79, paragrafo 1. Il comitato presenta alla Commissione il suo parere su tali constatazioni preliminari entro il termine fissato a norma dell'articolo 79, paragrafo 2. La Commissione tiene nella massima considerazione ogni parere del comitato nella sua decisione.

Articolo 78

Termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni

1.   Il potere della Commissione di procedere all'esecuzione delle decisioni adottate a norma degli articoli 74 e 76 è soggetto a un termine di prescrizione di cinque anni.

2.   Tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.

3.   Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è interrotto:

a)

dalla notifica di una decisione che modifica l'importo iniziale della sanzione pecuniaria o della penalità di mora, oppure respinge una domanda intesa ad ottenere una tale modifica;

b)

da qualsiasi azione della Commissione, o di uno Stato membro che agisca su richiesta della Commissione, volta a dare esecuzione al pagamento della sanzione pecuniaria o della penalità di mora.

4.   Ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine di prescrizione dal principio.

5.   Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è sospeso fino a quando:

a)

dura il termine consentito per il pagamento;

b)

l'esecuzione del pagamento è sospesa in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea o di una decisione di un giudice nazionale.


whereas









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