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keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 IT

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2022/2065 IT cercato: 'volontarie' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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    CAPO I
    DISPOSIZIONI GENERALI

    CAPO II
    RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI DI SERVIZI INTERMEDIARI
  • 2 Art. 7 Indagini volontarie promosse di propria iniziativa e rispetto degli obblighi normativi

  • CAPO III
    OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI DILIGENZA PER UN AMBIENTE ONLINE TRASPARENTE E SICURO

    SEZIONE 1
    Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari

    SEZIONE 2
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online
  • 1 Art. 17 Motivazione

  • SEZIONE 3
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online

    SEZIONE 4
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali

    SEZIONE 5
    Obblighi supplementari a carico dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per la gestione dei rischi sistemici

    SEZIONE 6
    Altre disposizioni relative agli obblighi in materia di dovere di diligenza
  • 1 Art. 44 Norme

  • CAPO IV
    ATTUAZIONE, COOPERAZIONE, SANZIONI ED ESECUZIONE

    SEZIONE 1
    Autorità competenti e coordinatori nazionali dei servizi digitali

    SEZIONE 2
    Competenze, indagini coordinate e meccanismi di coerenza

    SEZIONE 3
    Comitato europeo per i servizi digitali

    SEZIONE 4
    Vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi

    SEZIONE 5
    Disposizioni comuni in materia di esecuzione

    SEZIONE 6
    Atti delegati e atti di esecuzione

    CAPO V
    DISPOSIZIONI FINALI


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Articolo 7

Indagini volontarie promosse di propria iniziativa e rispetto degli obblighi normativi

I prestatori di servizi intermediari non sono considerati inammissibili all'esenzione dalla responsabilità prevista agli articoli 4, 5 e 6 per il solo fatto di svolgere, in buona fede e in modo diligente, indagini volontarie di propria iniziativa o di adottare altre misure volte a individuare, identificare e rimuovere contenuti illegali o a disabilitare l'accesso agli stessi, o di adottare le misure necessarie per conformarsi alle prescrizioni del diritto dell'Unione e del diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione, comprese le prescrizioni stabilite nel presente regolamento.

Articolo 17

Motivazione

1.   I prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni forniscono a tutti i destinatari del servizio interessati una motivazione chiara e specifica per le seguenti restrizioni imposte a motivo del fatto che le informazioni fornite dal destinatario_del_servizio costituiscono contenuti illegali o sono incompatibili con le proprie condizioni_generali:

a)

eventuali restrizioni alla visibilità di informazioni specifiche fornite dal destinatario_del_servizio, comprese la rimozione di contenuti, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti o la retrocessione dei contenuti;

b)

la sospensione, la cessazione o altra limitazione dei pagamenti in denaro;

c)

la sospensione o la cessazione totale o parziale della prestazione del servizio;

d)

la sospensione o la chiusura dell'account del destinatario_del_servizio.

2.   Il paragrafo 1 si applica solo se le pertinenti coordinate elettroniche sono note al prestatore. Esso si applica al più tardi dalla data a partire dalla quale la restrizione è imposta, indipendentemente dal motivo o dal modo in cui è imposta.

Il paragrafo 1 non si applica se le informazioni sono contenuti commerciali ingannevoli ad ampia diffusione.

3.   La motivazione di cui al paragrafo 1 contiene almeno le informazioni seguenti:

a)

l'informazione che indichi se la decisione comporti la rimozione delle informazioni, la disabilitazione dell'accesso alle stesse, la retrocessione o la limitazione della visibilità delle informazioni oppure la sospensione o la cessazione dei pagamenti in denaro relativi a tali informazioni o imponga altre misure di cui al paragrafo 1 in relazione alle informazioni, e, ove opportuno, la portata territoriale della decisione e la sua durata;

b)

i fatti e le circostanze su cui si basa la decisione adottata, compresa, ove opportuno, l'informazione che indichi se la decisione sia stata adottata in base a una segnalazione presentata a norma dell'articolo 16 oppure sia stata basata su indagini volontarie di propria iniziativa e, ove strettamente necessario, l'identità del notificante;

c)

ove opportuno, informazioni sugli strumenti automatizzati usati per adottare la decisione, ivi compresa l'informazione che indichi se la decisione sia stata adottata in merito a contenuti individuati o identificati per mezzo di strumenti automatizzati;

d)

se la decisione riguarda presunti contenuti illegali, un riferimento alla base giuridica invocata e una spiegazione delle ragioni per cui l'informazione è considerata contenuto_illegale in applicazione di tale base giuridica;

e)

se la decisione si basa sulla presunta incompatibilità delle informazioni con le condizioni_generali del prestatore di servizi di memorizzazione di informazioni, un riferimento alla clausola contrattuale invocata e una spiegazione delle ragioni per cui le informazioni sono ritenute incompatibili con tale clausola;

f)

informazioni chiare e di facile comprensione sui mezzi di ricorso a disposizione del destinatario_del_servizio in relazione alla decisione, in particolare, se del caso, attraverso i meccanismi interni di gestione dei reclami, la risoluzione extragiudiziale delle controversie e il ricorso per via giudiziaria.

4.   Le informazioni fornite dai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni a norma del presente articolo devono essere chiare e facilmente comprensibili e il più possibile precise e specifiche tenuto conto delle circostanze del caso. In particolare le informazioni devono essere tali da consentire ragionevolmente al destinatario_del_servizio interessato di sfruttare in modo effettivo le possibilità di ricorso di cui al paragrafo 3, lettera f).

5.   Il presente articolo non si applica agli ordini di cui all'articolo 9.

Articolo 44

Norme

1.   La Commissione consulta il comitato e sostiene e promuove lo sviluppo e l'attuazione di norme volontarie fissate dai competenti organismi di normazione europei e internazionali almeno per quanto riguarda:

a)

la presentazione elettronica delle segnalazioni di cui all'articolo 16;

b)

modelli, progettazione e norme di processo per comunicare con i destinatari del servizio in modo facilmente fruibile sulle restrizioni derivanti dalle condizioni_generali e sulle relative modifiche;

c)

la presentazione elettronica di segnalazioni da parte dei segnalatori attendibili a norma dell'articolo 22, anche per mezzo di interfacce di programmazione delle applicazioni;

d)

interfacce specifiche, comprese le interfacce di programmazione delle applicazioni, per agevolare il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 39 e 40;

e)

le revisioni delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi a norma dell'articolo 37;

f)

l'interoperabilità dei registri della pubblicità di cui all'articolo 39, paragrafo 2;

g)

la trasmissione di dati tra intermediari pubblicitari a sostegno degli obblighi di trasparenza a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) e d).

h)

misure tecniche che consentano il rispetto degli obblighi in materia di pubblicità di cui al presente regolamento, compresi gli obblighi riguardanti i contrassegni ben visibili per la pubblicità e le comunicazioni_commerciali di cui all'articolo 26;

i)

interfacce di scelta e presentazione delle informazioni sui principali parametri dei diversi tipi di sistemi di raccomandazione, conformemente agli articoli 27 e 38;

j)

norme per misure mirate a tutela dei minori online.

2.   La Commissione sostiene l'aggiornamento delle norme alla luce degli sviluppi tecnologici e del comportamento dei destinatari dei servizi in questione. Le informazioni pertinenti relative all'aggiornamento delle norme devono essere disponibili al pubblico e facilmente accessibili.


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