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keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 IT

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2022/2065 IT cercato: 'riguardanti' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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    CAPO I
    DISPOSIZIONI GENERALI

    CAPO II
    RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI DI SERVIZI INTERMEDIARI

    CAPO III
    OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI DILIGENZA PER UN AMBIENTE ONLINE TRASPARENTE E SICURO

    SEZIONE 1
    Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari

    SEZIONE 2
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online

    SEZIONE 3
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online

    SEZIONE 4
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali
  • 1 Art. 31 Conformità dal momento della progettazione

  • SEZIONE 5
    Obblighi supplementari a carico dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per la gestione dei rischi sistemici

    SEZIONE 6
    Altre disposizioni relative agli obblighi in materia di dovere di diligenza
  • 1 Art. 44 Norme

  • CAPO IV
    ATTUAZIONE, COOPERAZIONE, SANZIONI ED ESECUZIONE

    SEZIONE 1
    Autorità competenti e coordinatori nazionali dei servizi digitali

    SEZIONE 2
    Competenze, indagini coordinate e meccanismi di coerenza

    SEZIONE 3
    Comitato europeo per i servizi digitali

    SEZIONE 4
    Vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi

    SEZIONE 5
    Disposizioni comuni in materia di esecuzione
  • 1 Art. 83 Atti di esecuzione relativi all'intervento della Commissione

  • SEZIONE 6
    Atti delegati e atti di esecuzione

    CAPO V
    DISPOSIZIONI FINALI


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Articolo 31

Conformità dal momento della progettazione

1.   I fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali provvedono affinché la loro interfaccia_online sia progettata e organizzata in modo da consentire agli operatori commerciali di adempiere ai loro obblighi riguardanti le informazioni precontrattuali, la conformità e la sicurezza dei prodotti ai sensi del diritto dell'Unione applicabile.

In particolare, il fornitore interessato provvede affinché la sua interfaccia_online consenta agli operatori commerciali di fornire informazioni relative al nome, all'indirizzo, al numero di telefono e all'indirizzo di posta elettronica dell'operatore economico, quale definito all'articolo 3, punto 13), del regolamento (UE) 2019/1020 e in altra normativa dell'Unione.

2.   I fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali provvedono affinché la loro interfaccia_online sia progettata e organizzata in modo da consentire agli operatori commerciali di fornire almeno quanto segue:

a)

le informazioni necessarie per l'identificazione chiara e inequivocabile dei prodotti o dei servizi promossi o offerti ai consumatori situati nell'Unione attraverso i servizi dei fornitori;

b)

qualsiasi indicazione che identifichi il commerciante, come il marchio, il simbolo o il logo; e

c)

se del caso, le informazioni relative all'etichettatura e alla marcatura conformemente alle norme del diritto dell'Unione applicabile in materia di sicurezza e conformità dei prodotti.

3.   I fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali si adoperano al massimo per valutare se tali operatori commerciali abbiano fornito le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 prima di consentire loro di offrire prodotti o servizi su tali piattaforme. Dopo aver consentito all' operatore_commerciale di offrire prodotti o servizi sulla sua piattaforma_online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, il fornitore compie sforzi ragionevoli per verificare in modo casuale, in qualsiasi banca dati online o interfaccia_online ufficiale, liberamente accessibile e leggibile meccanicamente, se i prodotti o i servizi offerti siano stati identificati come illegali.

Articolo 44

Norme

1.   La Commissione consulta il comitato e sostiene e promuove lo sviluppo e l'attuazione di norme volontarie fissate dai competenti organismi di normazione europei e internazionali almeno per quanto riguarda:

a)

la presentazione elettronica delle segnalazioni di cui all'articolo 16;

b)

modelli, progettazione e norme di processo per comunicare con i destinatari del servizio in modo facilmente fruibile sulle restrizioni derivanti dalle condizioni_generali e sulle relative modifiche;

c)

la presentazione elettronica di segnalazioni da parte dei segnalatori attendibili a norma dell'articolo 22, anche per mezzo di interfacce di programmazione delle applicazioni;

d)

interfacce specifiche, comprese le interfacce di programmazione delle applicazioni, per agevolare il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 39 e 40;

e)

le revisioni delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi a norma dell'articolo 37;

f)

l'interoperabilità dei registri della pubblicità di cui all'articolo 39, paragrafo 2;

g)

la trasmissione di dati tra intermediari pubblicitari a sostegno degli obblighi di trasparenza a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) e d).

h)

misure tecniche che consentano il rispetto degli obblighi in materia di pubblicità di cui al presente regolamento, compresi gli obblighi riguardanti i contrassegni ben visibili per la pubblicità e le comunicazioni_commerciali di cui all'articolo 26;

i)

interfacce di scelta e presentazione delle informazioni sui principali parametri dei diversi tipi di sistemi di raccomandazione, conformemente agli articoli 27 e 38;

j)

norme per misure mirate a tutela dei minori online.

2.   La Commissione sostiene l'aggiornamento delle norme alla luce degli sviluppi tecnologici e del comportamento dei destinatari dei servizi in questione. Le informazioni pertinenti relative all'aggiornamento delle norme devono essere disponibili al pubblico e facilmente accessibili.

Articolo 83

Atti di esecuzione relativi all'intervento della Commissione

In relazione all'intervento della Commissione disciplinato dalla presente sezione, la Commissione può adottare atti di esecuzione riguardanti le modalità pratiche per:

a)

il procedimento a norma degli articoli 69 e 72;

b)

le audizioni previste dall'articolo 79;

c)

la divulgazione negoziata di informazioni di cui all'articolo 79.

Prima di adottare qualunque misura a norma del primo comma del presente articolo, la Commissione pubblica un progetto di tali misure e invita tutte le parti interessate a presentare osservazioni entro il termine ivi stabilito, che non può essere inferiore a un mese. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 88.

SEZIONE 5

Disposizioni comuni in materia di esecuzione


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