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Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a)

« servizio_della_società_dell'informazione»: un servizio quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535;

b)

« destinatario_del_servizio»: qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizza un servizio_intermediario, in particolare per ricercare informazioni o renderle accessibili;

c)

« consumatore»: qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nella sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

d)

« offrire_servizi_nell'Unione»: consentire a persone fisiche o giuridiche in uno o più Stati membri di utilizzare i servizi di un prestatore di servizi intermediari che presenta un collegamento_sostanziale_con_l'Unione;

e)

« collegamento_sostanziale_con_l'Unione»: il collegamento di un prestatore di servizi intermediari con l'Unione derivante dal suo stabilimento nell'Unione o da specifici criteri di fatto, quali:

un numero considerevole di destinatari del servizio in uno o più Stati membri in relazione alla sua o alla loro popolazione; oppure

l'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri;

f)

« operatore_commerciale»: qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisce, anche tramite persone che operano a suo nome o per suo conto, per fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

g)

« servizio_intermediario»: uno dei seguenti servizi della società dell'informazione:

i)

un servizio di semplice trasporto (cosiddetto «mere conduit»), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario_del_servizio o nel fornire accesso a una rete di comunicazione;

ii)

un servizio di memorizzazione temporanea (cosiddetto «caching»), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite dal destinatario_del_servizio, che comporta la memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficiente il successivo inoltro delle informazioni ad altri destinatari su loro richiesta;

iii)

un servizio di memorizzazione di informazioni (cosiddetto «hosting»), consistente nel memorizzare informazioni fornite da un destinatario_del_servizio su richiesta dello stesso;

h)

« contenuto_illegale»: qualsiasi informazione che, di per sé o in relazione a un'attività, tra cui la vendita di prodotti o la prestazione di servizi, non è conforme al diritto dell'Unione o di qualunque Stato membro conforme con il diritto dell'Unione, indipendentemente dalla natura o dall'oggetto specifico di tale diritto;

i)

« piattaforma_online»: un servizio di memorizzazione di informazioni che, su richiesta di un destinatario_del_servizio, memorizza e diffonde informazioni al pubblico, tranne qualora tale attività sia una funzione minore e puramente accessoria di un altro servizio o funzionalità minore del servizio principale e, per ragioni oggettive e tecniche, non possa essere utilizzata senza tale altro servizio e a condizione che l'integrazione di tale funzione o funzionalità nell'altro servizio non sia un mezzo per eludere l'applicabilità del presente regolamento;

j)

« motore_di_ricerca_online»: un servizio_intermediario che consente all''utente di formulare domande al fine di effettuare ricerche, in linea di principio, su tutti i siti web, o su tutti i siti web in una lingua particolare, sulla base di un'interrogazione su qualsiasi tema sotto forma di parola chiave, richiesta vocale, frase o di altro input, e che restituisce i risultati in qualsiasi formato in cui possono essere trovate le informazioni relative al contenuto richiesto;

k)

« diffusione_al_pubblico»: mettere a disposizione di un numero potenzialmente illimitato di terzi informazioni su richiesta del destinatario_del_servizio che le ha fornite;

l)

« contratto_a_distanza»: un contratto_a_distanza quale definito all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE;

m)

« interfaccia online»: qualsiasi software, compresi i siti web o parti di essi, e le applicazioni, incluse le applicazioni mobili;

n)

« coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento»: il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è situato lo stabilimento principale di un prestatore di un servizio_intermediario o in cui il suo rappresentante legale risiede o è stabilito;

o)

« coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_destinazione»: il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è prestato il servizio_intermediario;

p)

«destinatario attivo di una piattaforma_online»: il destinatario_del_servizio che si è avvalso di una piattaforma_online richiedendo alla piattaforma_online di ospitare informazioni o esponendosi alle informazioni ospitate dalla piattaforma_online e diffuse attraverso la sua interfaccia online;

q)

«destinatario attivo di un motore_di_ricerca_online»: il destinatario_del_servizio che ha formulato una richiesta a un motore_di_ricerca_online e si è esposto a informazioni indicizzate e presentate sulla sua interfaccia online;

r)

« pubblicità»: informazioni intese a promuovere il messaggio di una persona fisica o giuridica, indipendentemente dal fatto che perseguano finalità commerciali o non commerciali, e presentate da una piattaforma_online sulla relativa interfaccia online a fronte di un corrispettivo versato specificamente per la promozione di tali informazioni;

s)

« sistema_di_raccomandazione»: un sistema interamente o parzialmente automatizzato che una piattaforma_online utilizza per suggerire informazioni specifiche, tramite la propria interfaccia online, ai destinatari del servizio o mettere in ordine di priorità dette informazioni anche quale risultato di una ricerca avviata dal destinatario_del_servizio o determinando in altro modo l'ordine relativo o l'importanza delle informazioni visualizzate;

t)

« moderazione_dei_contenuti»: le attività, automatizzate o meno, svolte dai prestatori di servizi intermediari con il fine, in particolare, di individuare, identificare e contrastare contenuti illegali e informazioni incompatibili con le condizioni_generali, forniti dai destinatari del servizio, comprese le misure adottate che incidono sulla disponibilità, sulla visibilità e sull'accessibilità di tali contenuti illegali o informazioni, quali la loro retrocessione, demonetizzazione o rimozione o la disabilitazione dell'accesso agli stessi, o che incidono sulla capacità dei destinatari del servizio di fornire tali informazioni, quali la cessazione o la sospensione dell'account di un destinatario_del_servizio;

u)

« condizioni_generali»: tutte le clausole, comunque denominate e indipendentemente dalla loro forma, che disciplinano il rapporto contrattuale tra il prestatore dei servizi intermediari e il destinatario_del_servizio;

v)

« persone_con_disabilità»: le persone_con_disabilità di cui all'articolo 3, punto 1), della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio (38);

w)

« comunicazioni_commerciali»: le comunicazioni_commerciali quali definite all'articolo 2, lettera f), della direttiva 2000/31/CE;

x)

« fatturato»: l'importo ricavato da un'impresa ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (39).

CAPO II

RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI DI SERVIZI INTERMEDIARI

Articolo 21

Risoluzione extragiudiziale delle controversie

1.   I destinatari del servizio, compresi le persone o gli enti che hanno presentato segnalazioni, ai quali sono rivolte le decisioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, hanno il diritto di scegliere qualunque organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificato in conformità del paragrafo 3 del presente articolo ai fini della risoluzione delle controversie inerenti a tali decisioni, compresi i reclami che non è stato possibile risolvere mediante il sistema interno di gestione dei reclami di cui a tale articolo.

I fornitori di piattaforme online provvedono affinché le informazioni in merito alla possibilità per i destinatari del servizio di avere accesso a una risoluzione extragiudiziale delle controversie, come menzionato al primo comma, siano facilmente accessibili sulla loro interfaccia online, chiare e di facile uso.

Il primo comma lascia impregiudicato il diritto del destinatario_del_servizio in questione di avviare, in qualsiasi fase, procedimenti per contestare tali decisioni da parte dei fornitori di piattaforme online dinanzi a un organo giurisdizionale conformemente al diritto applicabile.

2.   Entrambe le parti adiscono in buona fede l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie selezionato e certificato al fine di risolvere la controversia.

I fornitori di piattaforme online possono rifiutarsi di adire tale organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie qualora una controversia riguardante le stesse informazioni e gli stessi motivi di presunta illegalità o incompatibilità dei contenuti sia già stata risolta.

L'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificato non ha il potere di imporre una risoluzione della controversia vincolante per le parti.

3.   Il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certifica tale organismo, su sua richiesta, per un periodo massimo di cinque anni rinnovabile, se il medesimo ha dimostrato di soddisfare tutte le condizioni seguenti:

a)

è imparziale e indipendente, anche sul piano finanziario, dai fornitori di piattaforme online e dai destinatari del servizio prestato dai fornitori di piattaforme online, ivi compresi le persone o gli enti che hanno presentato segnalazioni;

b)

dispone delle competenze necessarie, in relazione alle questioni che sorgono in uno o più ambiti specifici relativi ai contenuti illegali o in relazione all'applicazione e all'esecuzione delle condizioni_generali di uno o più tipi di piattaforme online, per consentire a tale organismo di contribuire efficacemente alla risoluzione di una controversia;

c)

i suoi membri sono retribuiti secondo modalità non legate all'esito della procedura;

d)

la risoluzione extragiudiziale delle controversie che offre è facilmente accessibile attraverso le tecnologie di comunicazione elettronica e prevede la possibilità di avviare la risoluzione delle controversie e di presentare i necessari documenti giustificativi online;

e)

è in grado di risolvere le controversie in modo rapido, efficiente ed efficace sotto il profilo dei costi e in almeno una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione;

f)

la risoluzione extragiudiziale delle controversie che offre avviene secondo regole procedurali chiare ed eque che sono facilmente e pubblicamente accessibili e conformi al diritto applicabile, compreso il presente articolo.

Ove opportuno il coordinatore dei servizi digitali specifica nel certificato:

a)

le questioni concrete cui si riferisce la competenza dell'organismo, a norma del primo comma, lettera b); e

b)

la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione in cui l'organismo è in grado di risolvere le controversie, a norma del primo comma, lettera e).

4.   Gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificati riferiscono annualmente al coordinatore dei servizi digitali che li ha certificati in merito al loro funzionamento, specificando almeno il numero di controversie ricevute, le informazioni sugli esiti di tali controversie, il tempo medio necessario per risolverle e le eventuali carenze o difficoltà incontrate. Essi forniscono informazioni supplementari su richiesta di tale coordinatore dei servizi digitali.

I coordinatori dei servizi digitali elaborano ogni due anni una relazione sul funzionamento degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie da essi certificati. In particolare, tale relazione:

a)

elenca il numero di controversie che ciascun organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificato ha ricevuto ogni anno;

b)

indica l'esito delle procedure avviate dinanzi a tali organi e il tempo medio necessario per risolvere le controversie;

c)

individua e spiega eventuali carenze sistemiche o settoriali o difficoltà incontrate in relazione al funzionamento di tali organismi;

d)

individua le migliori prassi relative a tale funzionamento;

e)

formula raccomandazioni su come migliorare tale funzionamento, ove opportuno.

Gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificati mettono le loro decisioni a disposizione delle parti entro un periodo di tempo ragionevole e non oltre 90 giorni di calendario dal ricevimento del reclamo. In caso di controversie molto complesse, l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificato può prorogare di propria iniziativa il periodo di 90 giorni di calendario di un ulteriore periodo non eccedente i 90 giorni, così da risultare di una durata massima complessiva di 180 giorni.

5.   Se l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie risolve la controversia a favore del destinatario_del_servizio, ivi incluso a favore della persona o dell'ente che ha presentato una segnalazione, il fornitore della piattaforma_online sostiene tutti i diritti applicati dall'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie e rimborsa a detto destinatario, ivi compresi la persona o l'ente, le altre spese ragionevoli che il destinatario ha sostenuto in relazione alla risoluzione della controversia. Se l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie risolve la controversia a favore del fornitore della piattaforma_online, il destinatario_del_servizio, ivi compresi la persona o l'ente, non sono tenuti a rimborsare i diritti e le altre spese che il fornitore della piattaforma_online ha sostenuto o deve sostenere in relazione alla risoluzione della controversia, a meno che l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie non ritenga che detto destinatario abbia agito manifestamente in mala fede.

I diritti applicati dall'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie ai fornitori di piattaforme online per la risoluzione delle controversie devono essere ragionevoli e in ogni caso non superano i costi sostenuti dall'organismo. I destinatari del servizio, devono poter accedere gratuitamente, o per un importo simbolico, alla risoluzione delle controversie.

Prima di avviare la risoluzione delle controversie, gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificati comunicano al destinatario_del_servizio, ivi compresi le persone o gli enti che hanno presentato una segnalazione, e al fornitore della piattaforma_online interessata i diritti o i meccanismi utilizzati per determinarli.

6.   Gli Stati membri possono istituire organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie ai fini del paragrafo 1 o sostenere le attività di alcuni o di tutti gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie che hanno certificato a norma del paragrafo 3.

Gli Stati membri provvedono affinché le attività da essi intraprese a norma del primo comma non pregiudichino la capacità dei loro coordinatori dei servizi digitali di certificare gli organismi interessati conformemente al paragrafo 3.

7.   Il coordinatore dei servizi digitali che ha certificato un organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie revoca tale certificazione se accerta, a seguito di un'indagine avviata di propria iniziativa o in base a informazioni ricevute da terzi, che l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 3. Prima di revocare tale certificazione, il coordinatore dei servizi digitali dà a tale organismo la possibilità di rispondere alle constatazioni della sua indagine e di reagire alla sua intenzione di revocargli la certificazione.

8.   I coordinatori dei servizi digitali comunicano alla Commissione gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie da essi certificati a norma del paragrafo 3, compresi, se del caso, gli elementi specificati al secondo comma di tale paragrafo, nonché gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui abbiano revocato la certificazione. La Commissione pubblica su un sito web dedicato facilmente accessibile un elenco di tali organismi comprendente detti elementi e provvede all'aggiornamento di tale elenco.

9.   Il presente articolo lascia impregiudicati la direttiva 2013/11/UE e le procedure e gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie per i consumatori istituiti a norma di tale direttiva.

Articolo 24

Obblighi di comunicazione trasparente per i fornitori di piattaforme online

1.   Oltre alle informazioni di cui all'articolo 15, i fornitori di piattaforme online includono nelle relazioni di cui a tale articolo informazioni sui seguenti elementi:

a)

il numero di controversie sottoposte agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 21, i risultati della risoluzione delle controversie, il tempo mediano necessario per completare le procedure di risoluzione delle controversie nonché la percentuale di controversie per le quali il fornitore della piattaforma_online ha attuato le decisioni dell'organismo;

b)

il numero di sospensioni imposte a norma dell'articolo 23, operando una distinzione tra le sospensioni messe in atto in risposta alla fornitura di contenuti manifestamente illegali, alla presentazione di segnalazioni manifestamente infondate e alla presentazione di reclami manifestamente infondati.

2.   Entro il 17 febbraio 2023 e successivamente almeno una volta ogni sei mesi i fornitori pubblicano per ciascuna piattaforma_online e ciascun motore_di_ricerca_online, in una sezione disponibile al pubblico della loro interfaccia online, informazioni sul numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione, calcolato come media degli ultimi sei mesi e conformemente alla metodologia stabilita negli atti delegati di cui all'articolo 33, paragrafo 3, laddove gli atti delegati siano stati adottati.

3.   I fornitori di piattaforme online e di motori di ricerca online comunicano al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento e alla Commissione, su loro richiesta e senza indebito ritardo, le informazioni di cui al paragrafo 2, aggiornate al momento di tale richiesta. Tale coordinatore dei servizi digitali oppure la Commissione può chiedere al fornitore della piattaforma_online e del motore_di_ricerca_online di fornire informazioni supplementari per quanto riguarda il calcolo di cui a tale paragrafo, comprese spiegazioni e giustificazioni in merito ai dati utilizzati. Tali informazioni non contengono dati personali.

4.   Il coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento, quando, sulla base delle informazioni ricevute a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, ha motivo di ritenere che un fornitore di piattaforme online e di motori di ricerca online raggiunga la soglia del numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione stabilita all'articolo 33, paragrafo 1, informa la Commissione al riguardo.

5.   I fornitori di piattaforme online presentano alla Commissione, senza indebito ritardo, le decisioni e le motivazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, per l'inserimento in una banca dati leggibile meccanicamente e disponibile al pubblico gestita dalla Commissione. I fornitori di piattaforme online provvedono affinché le informazioni trasmesse non contengano dati personali.

6.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire modelli relativi alla forma, al contenuto e ad altri dettagli delle relazioni a norma del paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 88.

Articolo 27

Trasparenza dei sistemi di raccomandazione

1.   I fornitori di piattaforme online che si avvalgono di sistemi di raccomandazione specificano nelle loro condizioni_generali, in un linguaggio chiaro e intellegibile, i principali parametri utilizzati nei loro sistemi di raccomandazione, nonché qualunque opzione a disposizione dei destinatari del servizio che consente loro di modificare o influenzare tali parametri principali.

2.   I principali parametri di cui al paragrafo 1 chiariscono il motivo per cui talune informazioni sono suggerite al destinatario_del_servizio. Essi comprendono i seguenti elementi minimi:

a)

i criteri più significativi per determinare le informazioni suggerite al destinatario_del_servizio;

b)

le ragioni per l'importanza relativa di tali parametri.

3.   Qualora siano disponibili diverse opzioni a norma del paragrafo 1 per i sistemi di raccomandazione che determinano l'ordine relativo delle informazioni presentate ai destinatari del servizio, i fornitori di piattaforme online rendono disponibile anche una funzionalità che consente al destinatario_del_servizio di selezionare e modificare in qualsiasi momento l'opzione preferita. Tale funzionalità è direttamente e facilmente accessibile dalla sezione specifica dell' interfaccia online della piattaforma_online in cui alle informazioni è data priorità.

Articolo 30

Tracciabilità degli operatori commerciali

1.   I fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali provvedono affinché questi ultimi possano utilizzare dette piattaforme online per pubblicizzare o offrire prodotti o servizi a consumatori situati nell'Unione solo se, prima di consentire l'uso dei propri servizi a tal fine, hanno ricevuto le informazioni seguenti, laddove applicabile all' operatore_commerciale:

a)

il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica dell' operatore_commerciale;

b)

una copia del documento di identificazione dell' operatore_commerciale o qualsiasi altra identificazione elettronica quale definita all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (40);

c)

i dati relativi al conto di pagamento dell' operatore_commerciale;

d)

qualora l' operatore_commerciale sia iscritto in un registro delle imprese o analogo registro pubblico, il registro presso il quale è iscritto e il relativo numero di iscrizione o mezzo equivalente di identificazione contemplato in detto registro;

e)

un'autocertificazione da parte dell' operatore_commerciale con cui quest'ultimo si impegna a offrire solo prodotti o servizi conformi alle norme applicabili del diritto dell'Unione.

2.   Qualora ottenga le informazioni di cui al paragrafo 1 e prima di consentire all' operatore_commerciale interessato di utilizzare i suoi servizi, il fornitore della piattaforma_online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali compie il massimo sforzo possibile per valutare se le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), siano attendibili e complete, avvalendosi di qualsiasi banca dati o interfaccia online ufficiale liberamente accessibile messa a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione o chiedendo all' operatore_commerciale di fornire documenti giustificativi provenienti da fonti affidabili. Ai fini del presente regolamento, gli operatori sono responsabili dell'accuratezza delle informazioni fornite.

Per quanto riguarda gli operatori commerciali che già utilizzano i servizi di fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali ai fini di cui al paragrafo 1 alla data del 17 febbraio 2024, i fornitori si adoperano al massimo per ottenere le informazioni elencate dagli operatori commerciali interessati entro 12 mesi. Se gli operatori commerciali interessati non forniscono le informazioni entro tale termine, i fornitori sospendono la prestazione dei loro servizi a tali operatori commerciali fino a quando non abbiano ottenuto da questi ultimi tutte le informazioni.

3.   Qualora il fornitore della piattaforma_online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali ottenga sufficienti indicazioni secondo le quali le informazioni di cui al paragrafo 1 ricevute dall' operatore_commerciale in questione sono inesatte, incomplete o non aggiornate, ovvero abbia ragioni per ritenerlo, chiede all' operatore_commerciale di porre rimedio alla situazione senza indugio o entro il termine stabilito dal diritto dell'Unione e nazionale.

Se l' operatore_commerciale non rettifica o non completa tali informazioni, il fornitore della piattaforma_online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali sospende prontamente la prestazione del suo servizio a detto operatore_commerciale in relazione all'offerta di prodotti o servizi a consumatori situati nell'Unione fino a quando la richiesta non sia stata pienamente soddisfatta.

4.   Fatto salvo l'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1150, nel caso in cui un fornitore di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali rifiuti di consentire a un operatore_commerciale di utilizzare il servizio a norma del paragrafo 1, o sospenda la fornitura del suo servizio a norma del paragrafo 3 del presente articolo, l' operatore_commerciale interessato ha il diritto di presentare un reclamo a norma degli articoli 20 e 21 del presente regolamento.

5.   I fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali conservano le informazioni ottenute a norma dei paragrafi 1 e 2 in modo sicuro per un periodo di sei mesi dalla conclusione del rapporto contrattuale con l' operatore_commerciale interessato. In seguito essi provvedono a cancellare dette informazioni.

6.   Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, il fornitore della piattaforma_online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali divulga le informazioni a terzi solo se così richiesto dal diritto applicabile, che comprende gli ordini di cui all'articolo 10 e qualunque ordine emesso dalle autorità competenti degli Stati membri o dalla Commissione per lo svolgimento dei loro compiti a norma del presente regolamento.

7.   Il fornitore della piattaforma_online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali mette a disposizione dei destinatari del servizio, sulle sue piattaforme online, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), d) ed e) in modo chiaro, facilmente accessibile e comprensibile. Tali informazioni devono essere disponibili almeno sull' interfaccia online della piattaforma_online dove appaiono le informazioni sul prodotto o sul servizio.

Articolo 31

Conformità dal momento della progettazione

1.   I fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali provvedono affinché la loro interfaccia online sia progettata e organizzata in modo da consentire agli operatori commerciali di adempiere ai loro obblighi riguardanti le informazioni precontrattuali, la conformità e la sicurezza dei prodotti ai sensi del diritto dell'Unione applicabile.

In particolare, il fornitore interessato provvede affinché la sua interfaccia online consenta agli operatori commerciali di fornire informazioni relative al nome, all'indirizzo, al numero di telefono e all'indirizzo di posta elettronica dell'operatore economico, quale definito all'articolo 3, punto 13), del regolamento (UE) 2019/1020 e in altra normativa dell'Unione.

2.   I fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali provvedono affinché la loro interfaccia online sia progettata e organizzata in modo da consentire agli operatori commerciali di fornire almeno quanto segue:

a)

le informazioni necessarie per l'identificazione chiara e inequivocabile dei prodotti o dei servizi promossi o offerti ai consumatori situati nell'Unione attraverso i servizi dei fornitori;

b)

qualsiasi indicazione che identifichi il commerciante, come il marchio, il simbolo o il logo; e

c)

se del caso, le informazioni relative all'etichettatura e alla marcatura conformemente alle norme del diritto dell'Unione applicabile in materia di sicurezza e conformità dei prodotti.

3.   I fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali si adoperano al massimo per valutare se tali operatori commerciali abbiano fornito le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 prima di consentire loro di offrire prodotti o servizi su tali piattaforme. Dopo aver consentito all' operatore_commerciale di offrire prodotti o servizi sulla sua piattaforma_online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, il fornitore compie sforzi ragionevoli per verificare in modo casuale, in qualsiasi banca dati online o interfaccia online ufficiale, liberamente accessibile e leggibile meccanicamente, se i prodotti o i servizi offerti siano stati identificati come illegali.

Articolo 32

Diritto all'informazione

1.   Qualora un fornitore di una piattaforma_online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali venga a conoscenza, a prescindere dai mezzi utilizzati, del fatto che un prodotto o servizio illegale è stato offerto da un operatore_commerciale a consumatori situati nell'Unione attraverso i suoi servizi, informa, nella misura in cui dispone dei loro recapiti, i consumatori che hanno acquistato il prodotto o servizio illegale attraverso i suoi servizi:

a)

del fatto che il prodotto o servizio è illegale;

b)

dell'identità dell' operatore_commerciale; e

c)

di qualsiasi mezzo di ricorso pertinente.

L'obbligo di cui al primo comma è circoscritto agli acquisti di prodotti o servizi illegali effettuati nei sei mesi precedenti il momento in cui il fornitore è venuto a conoscenza dell'illegalità.

2.   Laddove, nella situazione di cui al paragrafo 1, il fornitore della piattaforma_online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali non disponga dei recapiti di tutti i consumatori interessati, egli rende disponibili al pubblico e facilmente accessibili sulla propria interfaccia online le informazioni concernenti il prodotto o servizio illegale, l'identità dell' operatore_commerciale ed eventuali mezzi di ricorso pertinenti.

SEZIONE 5

Obblighi supplementari a carico dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per la gestione dei rischi sistemici

Articolo 35

Attenuazione dei rischi

1.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi adottano misure di attenuazione ragionevoli, proporzionate ed efficaci, adattate ai rischi sistemici specifici individuati a norma dell'articolo 34, prestando particolare attenzione agli effetti di tali misure sui diritti fondamentali. Tali misure possono comprendere, ove opportuno:

a)

l'adeguamento della progettazione, delle caratteristiche o del funzionamento dei loro servizi, anche delle loro interfacce online;

b)

l'adeguamento delle condizioni_generali e la loro applicazione;

c)

l'adeguamento delle procedure di moderazione_dei_contenuti, compresa la velocità e la qualità del trattamento delle segnalazioni concernenti tipi specifici di contenuti illegali e, se del caso, la rapida rimozione dei contenuti oggetto della notifica o la disabilitazione dell'accesso agli stessi, in particolare in relazione all'incitamento illegale all'odio e alla violenza online, nonché l'adeguamento di tutti i processi decisionali pertinenti e delle risorse dedicate alla moderazione_dei_contenuti;

d)

la sperimentazione e l'adeguamento dei loro sistemi algoritmici, compresi i loro sistemi di raccomandazione;

e)

l'adeguamento dei loro sistemi di pubblicità e l'adozione di misure mirate volte a limitare o ad adeguare la presentazione della pubblicità associata al servizio da esse prestato;

f)

il rafforzamento dei processi interni, delle risorse, della sperimentazione, della documentazione o della vigilanza sulle loro attività, in particolare per quanto riguarda il rilevamento dei rischi sistemici;

g)

l'avvio o l'adeguamento della cooperazione con i segnalatori attendibili in conformità dell'articolo 22 e l'attuazione della decisione degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie a norma dell'articolo 21;

h)

l'avvio o l'adeguamento della cooperazione con altri fornitori di piattaforme online o di motori di ricerca online attraverso i codici di condotta e i protocolli di crisi di cui rispettivamente agli articoli 45 e 48;

i)

l'adozione di misure di sensibilizzazione e l'adattamento della loro interfaccia online al fine di dare ai destinatari del servizio maggiori informazioni;

j)

l'adozione di misure mirate per tutelare i diritti dei minori, compresi strumenti di verifica dell'età e di controllo parentale, o strumenti volti ad aiutare i minori a segnalare abusi o ottenere sostegno, a seconda dei casi;

k)

il ricorso a un contrassegno ben visibile per fare in modo che un elemento di un'informazione, sia esso un'immagine, un contenuto audio o video, generati o manipolati, che assomigli notevolmente a persone, oggetti, luoghi o altre entità o eventi esistenti e che a una persona appaia falsamente autentico o veritiero, sia distinguibile quando è presentato sulle loro interfacce online e, inoltre, la fornitura di una funzionalità di facile utilizzo che consenta ai destinatari del servizio di indicare tale informazione.

2.   Il comitato, in cooperazione con la Commissione, pubblica relazioni annuali esaustive. Le relazioni comprendono gli elementi seguenti:

a)

individuazione e valutazione dei rischi sistemici più rilevanti e ricorrenti segnalati dai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi o identificati mediante altre fonti di informazione, in particolare le informazioni fornite in conformità degli articoli 39, 40 e 42;

b)

le migliori pratiche che consentano ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di attenuare i rischi sistemici individuati.

Tali relazioni presentano i rischi sistemici suddivisi per Stato membro in cui si sono verificati e in tutta l'Unione, se del caso.

3.   La Commissione, in cooperazione con i coordinatori dei servizi digitali, può emanare orientamenti sull'applicazione del paragrafo 1 in relazione a rischi concreti, con l'obiettivo specifico di presentare le migliori pratiche e raccomandare eventuali misure, tenendo debitamente conto delle possibili conseguenze di tali misure sui diritti fondamentali di tutte le parti interessate sanciti dalla Carta. Nell'elaborazione di tali orientamenti la Commissione organizza consultazioni pubbliche.

Articolo 39

Ulteriore trasparenza della pubblicità online

1.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi che presentano pubblicità sulle loro interfacce online compilano e rendono accessibile al pubblico in una specifica sezione della loro interfaccia online, mediante uno strumento consultabile e affidabile che consente ricerche attraverso molteplici criteri e attraverso le interfacce di programmazione delle applicazioni, un registro contenente le informazioni di cui al paragrafo 2, per l'intero periodo durante il quale presentano pubblicità e fino a un anno dopo la data dell'ultima presentazione dell'annuncio pubblicitario sulle loro interfacce online. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi provvedono affinché il registro non contenga dati personali dei destinatari del servizio ai quali la pubblicità è stata o avrebbe potuto essere presentata e compiono sforzi ragionevoli per garantire che le informazioni siano esatte e complete.

2.   Il registro comprende come minimo tutte le informazioni seguenti:

a)

il contenuto della pubblicità, compreso il nome del prodotto, del servizio o del marchio e l'oggetto della pubblicità;

b)

la persona fisica o giuridica per conto della quale viene presentata la pubblicità;

c)

la persona fisica o giuridica che ha pagato la pubblicità, se diversa da quella di cui alla lettera b);

d)

il periodo durante il quale è stata presentata la pubblicità;

e)

un'indicazione volta a precisare se la pubblicità fosse destinata a essere presentata a uno o più gruppi specifici di destinatari del servizio e, in tal caso, i principali parametri utilizzati a tal fine, compresi, se del caso, i principali parametri utilizzati per escludere uno o più di tali particolari gruppi;

f)

le comunicazioni_commerciali pubblicate sulle piattaforme online di dimensioni molto grandi e individuate a norma dell'articolo 26, paragrafo 2;

g)

il numero totale di destinatari del servizio raggiunti e, ove opportuno, i dati aggregati suddivisi per ciascuno Stato membro relativi al gruppo o ai gruppi di destinatari ai quali la pubblicità era specificamente destinata.

3.   Per quanto riguarda il paragrafo 2, lettere a), b) e c), qualora un fornitore di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi abbia rimosso o disabilitato l'accesso a una pubblicità specifica sulla base di una presunta illegalità o incompatibilità con le condizioni_generali, il registro non include le informazioni di cui a tali lettere. In tal caso, il registro include, per la pubblicità specifica in questione, le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettere da a) a e), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), punto i), se del caso.

Previa consultazione del comitato, dei ricercatori abilitati di cui all'articolo 40 e del pubblico, la Commissione può emanare orientamenti sulla struttura, l'organizzazione e le funzionalità dei registri di cui al presente articolo.

Articolo 40

Accesso ai dati e controllo

1.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi forniscono al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento o alla Commissione, su loro richiesta motivata ed entro un termine ragionevole specificato in detta richiesta, l'accesso ai dati necessari per monitorare e valutare la conformità al presente regolamento.

2.   I coordinatori dei servizi digitali e la Commissione utilizzano i dati a cui si ha avuto accesso a norma del paragrafo 1 solo ai fini del monitoraggio e della valutazione della conformità al presente regolamento e tengono debitamente conto dei diritti e degli interessi dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi e dei destinatari del servizio in questione, compresa la protezione dei dati personali, la protezione delle informazioni riservate, in particolare dei segreti commerciali, e il mantenimento della sicurezza del loro servizio.

3.   Ai fini del paragrafo 1, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, su richiesta del coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento o della Commissione, forniscono spiegazioni in merito alla progettazione, alla logica, al funzionamento e alla sperimentazione dei loro sistemi algoritmici, compresi i loro sistemi di raccomandazione.

4.   Su richiesta motivata del coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi forniscono, entro un termine ragionevole specificato nella richiesta, l'accesso ai dati ai ricercatori abilitati che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 8 del presente articolo, al solo scopo di condurre ricerche che contribuiscano al rilevamento, all'individuazione e alla comprensione dei rischi sistemici nell'Unione, come stabilito a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, così come per la valutazione dell'adeguatezza, dell'efficienza e degli impatti delle misure di attenuazione dei rischi a norma dell'articolo 35.

5.   Entro 15 giorni dal ricevimento di una richiesta di cui al paragrafo 4, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi possono chiedere al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento, se del caso, di modificare la richiesta, qualora ritengano di non essere in condizione di dare accesso ai dati richiesti per uno dei due motivi seguenti:

a)

non hanno accesso ai dati;

b)

dare accesso ai dati comporterebbe notevoli vulnerabilità per la sicurezza del loro servizio o per la protezione delle informazioni riservate, in particolare dei segreti commerciali.

6.   Le richieste di modifica a norma del paragrafo 5 contengono proposte relative a uno o più mezzi alternativi per consentire l'accesso ai dati richiesti o ad altri dati adeguati e sufficienti ai fini della richiesta.

Il coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento decide in merito alla richiesta di modifica entro 15 giorni e comunicano al fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi la propria decisione e, ove opportuno, la richiesta modificata e il nuovo termine per conformarsi alla richiesta.

7.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi facilitano e forniscono l'accesso ai dati a norma dei paragrafi 1 e 4 mediante interfacce appropriate specificate nella richiesta, comprese banche dati online o interfacce di programmazione delle applicazioni.

8.   Su domanda debitamente motivata dei ricercatori, il coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento conferisce a tali ricercatori lo status di «ricercatori abilitati» per la specifica ricerca menzionata nella domanda ed emette una richiesta motivata di accesso ai dati a un fornitore di piattaforma_online di dimensioni molto grandi o di motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi a norma del paragrafo 4, se i ricercatori dimostrano di soddisfare tutte le seguenti condizioni:

a)

appartengono a un organismo di ricerca quale definito all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2019/790;

b)

sono indipendenti da interessi commerciali;

c)

la loro domanda comunica il finanziamento della ricerca;

d)

sono in grado di rispettare le specifiche prescrizioni di sicurezza e riservatezza dei dati corrispondenti a ciascuna richiesta e di proteggere i dati personali, e descrivono, nella loro richiesta, le misure tecniche e organizzative appropriate che hanno messo in atto a tal fine;

e)

la loro domanda dimostra che il loro accesso ai dati e i periodi richiesto sono necessari ai fini della loro ricerca e proporzionati ad essa e che i risultati attesi da detta ricerca contribuiranno alle finalità di cui al paragrafo 4;

f)

le attività di ricerca previste saranno svolte per le finalità di cui al paragrafo 4;

g)

si sono impegnati a rendere disponibili gratuitamente al pubblico i risultati delle loro ricerche, entro un termine ragionevole dal completamento della ricerca, con riserva dei diritti e degli interessi dei destinatari del servizio in questione, in conformità del regolamento (UE) 2016/679.

Al ricevimento della richiesta a norma del presente paragrafo, il coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento informa la Commissione e il comitato.

9.   I ricercatori possono inoltre presentare la domanda al coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro dell'organismo di ricerca a cui appartengono. Al ricevimento della domanda a norma del presente paragrafo, il coordinatore dei servizi digitali effettua una valutazione iniziale per stabilire se i rispettivi ricercatori soddisfano tutte le condizioni di cui al paragrafo 8. Il rispettivo coordinatore dei servizi digitali invia successivamente al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento la domanda, corredata dei documenti giustificativi presentati dai rispettivi ricercatori e della valutazione iniziale. Il coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento decide senza indebito ritardo se conferire a un ricercatore lo status di «ricercatore abilitato».

Pur tenendo debitamente conto della valutazione iniziale fornita, la decisione definitiva di conferire a un ricercatore lo status di «ricercatore abilitato» spetta al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento, a norma del paragrafo 8.

10.   Il coordinatore dei servizi digitali che ha concesso lo status di ricercatore abilitato e ha presentato la richiesta motivata di accesso ai dati ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi in favore di un ricercatore abilitato adotta una decisione che pone fine all'accesso se, a seguito di un'indagine effettuata di propria iniziativa o sulla base di informazioni ricevute da terzi, stabilisce che il ricercatore abilitato non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 8 e ne informa il fornitore della piattaforma_online di dimensioni molto grandi o del motore_di_ricerca_online di dimensioni molto grandi in questione. Prima di revocare l'accesso, il coordinatore dei servizi digitali consente al ricercatore abilitato di rispondere alle constatazioni della sua indagine e di reagire alla sua intenzione di revocare l'accesso.

11.   I coordinatori dei servizi digitali del luogo di stabilimento comunicano al comitato i nomi e le informazioni di contatto delle persone fisiche o degli enti a cui hanno conferito lo status di «ricercatore abilitato» in conformità del paragrafo 8, nonché lo scopo della ricerca in relazione alla quale la domanda è stata presentata ovvero, se hanno posto fine all'accesso ai dati in conformità del paragrafo 10, comunicano tale informazione al comitato.

12.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi danno accesso senza indebito ritardo ai dati, compresi, laddove tecnicamente possibile, i dati in tempo reale, a condizione che i dati siano pubblicamente accessibili nella loro interfaccia online ai ricercatori, compresi quelli appartenenti a organismi, organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 8, lettere b), c), d) ed e), e che utilizzano i dati unicamente per svolgere attività di ricerca che contribuiscono all'individuazione, all'identificazione e alla comprensione dei rischi sistemici nell'Unione a norma dell'articolo 34, paragrafo 1.

13.   La Commissione, previa consultazione del comitato, adotta atti delegati che integrano il presente regolamento stabilendo le condizioni tecniche alle quali i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi devono condividere i dati a norma dei paragrafi 1 e 4 e i fini per i quali questi ultimi possono essere usati. Tali atti delegati stabiliscono le condizioni specifiche in base a cui può avvenire tale condivisione dei dati con ricercatori a norma del regolamento (UE) 2016/679, nonché gli indicatori obiettivi pertinenti, le procedure e, laddove necessario, i meccanismi consultivi indipendenti a sostegno della condivisione dei dati, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi e dei destinatari del servizio in questione, compresa la protezione delle informazioni riservate, in particolare dei segreti commerciali, e il mantenimento della sicurezza del loro servizio.

Articolo 51

Poteri dei coordinatori dei servizi digitali

1.   Ove necessario per lo svolgimento dei loro compiti ai sensi del presente regolamento, i coordinatori dei servizi digitali dispongono dei seguenti poteri di indagine in merito alla condotta dei fornitori di servizi intermediari che ricadono nella competenza del loro Stato membro:

a)

il potere di imporre a tali fornitori, così come a qualsiasi altra persona che agisca per fini connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e che possa ragionevolmente essere a conoscenza di informazioni relative a una presunta violazione del presente regolamento, comprese le organizzazioni che effettuano le revisioni di cui all'articolo 37 e all'articolo 75, paragrafo 2, di fornire tali informazioni senza indebito ritardo;

b)

il potere di effettuare, o di chiedere a un'autorità giudiziaria nel loro Stato membro di ordinare, ispezioni in loco presso i locali utilizzati da tali fornitori o persone per fini connessi alla loro attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, o di chiedere ad altre autorità pubbliche di procedere in tal senso, al fine di esaminare, sequestrare, prendere o ottenere copie di informazioni relative a una presunta violazione in qualsiasi forma, indipendentemente dal supporto di conservazione;

c)

il potere di chiedere a qualsiasi membro del personale o rappresentante di tali fornitori o persone di fornire spiegazioni in merito a qualsiasi informazione relativa a una presunta violazione e di registrarne le risposte con il loro consenso mediante ogni mezzo tecnico.

2.   Ove necessario per lo svolgimento dei loro compiti ai sensi del presente regolamento, i coordinatori dei servizi digitali dispongono dei seguenti poteri di esecuzione nei confronti dei fornitori di servizi intermediari che ricadono nella competenza del loro Stato membro:

a)

il potere di accettare gli impegni offerti da tali fornitori in relazione alla loro conformità al presente regolamento e di rendere tali impegni vincolanti;

b)

il potere di ordinare la cessazione delle violazioni e, ove opportuno, di imporre misure correttive proporzionate alla violazione e necessarie per far cessare effettivamente la stessa, o di chiedere a un'autorità giudiziaria nel loro Stato membro di farlo;

c)

il potere di imporre sanzioni pecuniarie, o di chiedere a un'autorità giudiziaria nel loro Stato membro di farlo, conformemente all'articolo 52 in caso di inosservanza del presente regolamento, compresi gli ordini di indagine emessi a norma del paragrafo 1 del presente articolo;

d)

il potere di imporre penalità di mora, o di chiedere a un'autorità giudiziaria nel loro Stato membro di farlo, conformemente all'articolo 52 per garantire la cessazione di una violazione in ottemperanza a un ordine emesso a norma della lettera b) del presente comma o per mancato rispetto di uno qualsiasi degli ordini di indagine emessi a norma del paragrafo 1 del presente articolo;

e)

il potere di adottare misure provvisorie, o di chiedere all'autorità nazionale giudiziaria competente nel loro Stato membro di farlo, onde evitare il rischio di danno grave.

Per quanto riguarda il primo comma, lettere c) e d), i coordinatori dei servizi digitali dispongono dei poteri esecutivi stabiliti da tali lettere anche nei confronti delle altre persone di cui al paragrafo 1 in caso di mancato rispetto di uno qualsiasi degli ordini emessi nei loro confronti a norma di tale paragrafo. I coordinatori dei servizi digitali esercitano i suddetti poteri di esecuzione solo dopo aver fornito in tempo utile a tali altre persone tutte le informazioni pertinenti in merito a detti ordini, compresi il termine applicabile, le sanzioni pecuniarie o le penalità di mora che possono essere imposti in caso di inottemperanza e le possibilità di ricorso.

3.   Ove necessario per lo svolgimento dei loro compiti ai sensi del presente regolamento, qualora siano stati esauriti tutti gli altri poteri previsti dal presente articolo per far cessare la violazione e a quest'ultima non sia stato posto rimedio o prosegua e causi un danno grave che non può essere evitato mediante l'esercizio di altri poteri previsti dal diritto dell'Unione o nazionale, i coordinatori dei servizi digitali dispongono anche, nei confronti dei fornitori di servizi intermediari che ricadono nella competenza del loro Stato membro, del potere di adottare le misure seguenti:

a)

imporre all'organo di gestione di tali fornitori, senza indebito ritardo, di esaminare la situazione, di adottare e presentare un piano di azione che definisca le misure necessarie per far cessare la violazione, di provvedere affinché il fornitore adotti tali misure e di riferire sulle misure adottate;

b)

se il coordinatore dei servizi digitali ritiene che un fornitore di servizi intermediari non si sia sufficientemente conformato agli obblighi di cui alla lettera a) e che alla violazione non sia stato posto rimedio o prosegua e causi un danno grave e integri un reato grave che comporta una minaccia per la vita o la sicurezza delle persone, chiedere all'autorità giudiziaria competente del suo Stato membro di ordinare la restrizione temporanea dell'accesso al servizio interessato dalla violazione da parte dei destinatari o, unicamente qualora ciò non sia tecnicamente fattibile, la restrizione dell'accesso all' interfaccia online del fornitore di servizi intermediari sulla quale ha luogo la violazione.

Tranne qualora agisca su richiesta della Commissione secondo quanto previsto all'articolo 82, il coordinatore dei servizi digitali, prima di trasmettere la richiesta di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo invita le parti interessate a presentare osservazioni scritte entro un termine non inferiore a due settimane, descrivendo le misure che intende richiedere e identificando il destinatario o i destinatari previsti di tali misure. Il fornitore di servizi intermediari, il destinatario o i destinatari previsti e i terzi che dimostrino di avere un interesse legittimo sono autorizzati a partecipare al procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria competente. Le misure disposte devono essere proporzionate alla natura, alla gravità, alla reiterazione e alla durata della violazione e non devono limitare indebitamente l'accesso alle informazioni lecite da parte dei destinatari del servizio interessato.

Le restrizioni dell'accesso sono disposte per un periodo di quattro settimane, fatta salva la possibilità che, per ordine dell'autorità giudiziaria competente, il coordinatore dei servizi digitali sia autorizzato a prorogare tale periodo di ulteriori periodi della stessa durata, nel rispetto di un numero massimo di proroghe stabilito da tale autorità giudiziaria. Il coordinatore dei servizi digitali proroga tale periodo unicamente qualora, tenuto conto dei diritti e degli interessi di tutte le parti interessate da tale restrizione e di tutte le circostanze pertinenti, comprese le informazioni eventualmente fornitegli dal fornitore di servizi intermediari, dal destinatario o dai destinatari e da qualunque altro terzo che abbia dimostrato di avere un interesse legittimo, ritenga che sono state soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a)

il fornitore di servizi intermediari ha omesso di adottare le misure necessarie per far cessare la violazione;

b)

la restrizione temporanea non limita indebitamente l'accesso dei destinatari del servizio alle informazioni lecite, tenuto conto del numero di destinatari interessati e dell'eventuale esistenza di alternative adeguate e facilmente accessibili.

Il coordinatore dei servizi digitali, se ritiene che le condizioni indicate al terzo comma, lettere a) e b), siano state soddisfatte ma non può prorogare ulteriormente il periodo a norma del terzo comma, presenta una nuova richiesta all'autorità giudiziaria competente secondo quanto previsto al primo comma, lettera b).

4.   I poteri di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 lasciano impregiudicata la sezione 3.

5.   Le misure adottate dai coordinatori dei servizi digitali nell'esercizio dei loro poteri elencati ai paragrafi 1, 2 e 3 devono essere effettive, dissuasive e proporzionate, tenuto conto, in particolare, della natura, della gravità, della reiterazione e della durata della violazione o presunta violazione cui si riferiscono tali misure, nonché, ove opportuno, della capacità economica, tecnica e operativa del fornitore di servizi intermediari interessato.

6.   Gli Stati membri definiscono le condizioni e le procedure specifiche per l'esercizio dei poteri di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 e garantiscono che qualsiasi esercizio di tali poteri sia soggetto ad adeguate garanzie previste dal diritto nazionale applicabile conformemente alla Carta e ai principi generali del diritto dell'Unione. In particolare, tali misure sono adottate solo conformemente al diritto al rispetto della vita privata e ai diritti della difesa, compresi il diritto di essere ascoltati e il diritto di accesso al fascicolo, e fatto salvo il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo di tutte le parti interessate.


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