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keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 IT

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2022/2065 IT cercato: 'principio' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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    CAPO I
    DISPOSIZIONI GENERALI
  • 1 Art. 1 Oggetto

  • CAPO II
    RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI DI SERVIZI INTERMEDIARI
  • 1 Art. 3 Definizioni

  • CAPO III
    OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI DILIGENZA PER UN AMBIENTE ONLINE TRASPARENTE E SICURO

    SEZIONE 1
    Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari

    SEZIONE 2
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online

    SEZIONE 3
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online

    SEZIONE 4
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali

    SEZIONE 5
    Obblighi supplementari a carico dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per la gestione dei rischi sistemici

    SEZIONE 6
    Altre disposizioni relative agli obblighi in materia di dovere di diligenza

    CAPO IV
    ATTUAZIONE, COOPERAZIONE, SANZIONI ED ESECUZIONE

    SEZIONE 1
    Autorità competenti e coordinatori nazionali dei servizi digitali

    SEZIONE 2
    Competenze, indagini coordinate e meccanismi di coerenza

    SEZIONE 3
    Comitato europeo per i servizi digitali

    SEZIONE 4
    Vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi
  • 1 Art. 77 Termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni
  • 1 Art. 78 Termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni

  • SEZIONE 5
    Disposizioni comuni in materia di esecuzione

    SEZIONE 6
    Atti delegati e atti di esecuzione

    CAPO V
    DISPOSIZIONI FINALI


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Articolo 1

Oggetto

1.   L'obiettivo del presente regolamento è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno dei servizi intermediari stabilendo norme armonizzate per un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile che faciliti l'innovazione e in cui i diritti fondamentali sanciti dalla Carta, compreso il principio della protezione dei consumatori, siano tutelati in modo effettivo.

2.   Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate sulla prestazione di servizi intermediari nel mercato interno. Il presente regolamento stabilisce in particolare:

a)

un quadro per l'esenzione condizionata dalla responsabilità dei prestatori di servizi intermediari;

b)

norme relative a specifici obblighi in materia di dovere di diligenza adattati a determinate categorie di prestatori di servizi intermediari;

c)

norme sull'attuazione e sull'esecuzione del presente regolamento, anche per quanto riguarda la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a)

« servizio_della_società_dell'informazione»: un servizio quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535;

b)

« destinatario_del_servizio»: qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizza un servizio_intermediario, in particolare per ricercare informazioni o renderle accessibili;

c)

« consumatore»: qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nella sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

d)

« offrire_servizi_nell'Unione»: consentire a persone fisiche o giuridiche in uno o più Stati membri di utilizzare i servizi di un prestatore di servizi intermediari che presenta un collegamento_sostanziale_con_l'Unione;

e)

« collegamento_sostanziale_con_l'Unione»: il collegamento di un prestatore di servizi intermediari con l'Unione derivante dal suo stabilimento nell'Unione o da specifici criteri di fatto, quali:

un numero considerevole di destinatari del servizio in uno o più Stati membri in relazione alla sua o alla loro popolazione; oppure

l'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri;

f)

« operatore_commerciale»: qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisce, anche tramite persone che operano a suo nome o per suo conto, per fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

g)

« servizio_intermediario»: uno dei seguenti servizi della società dell'informazione:

i)

un servizio di semplice trasporto (cosiddetto «mere conduit»), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario_del_servizio o nel fornire accesso a una rete di comunicazione;

ii)

un servizio di memorizzazione temporanea (cosiddetto «caching»), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite dal destinatario_del_servizio, che comporta la memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficiente il successivo inoltro delle informazioni ad altri destinatari su loro richiesta;

iii)

un servizio di memorizzazione di informazioni (cosiddetto «hosting»), consistente nel memorizzare informazioni fornite da un destinatario_del_servizio su richiesta dello stesso;

h)

« contenuto_illegale»: qualsiasi informazione che, di per sé o in relazione a un'attività, tra cui la vendita di prodotti o la prestazione di servizi, non è conforme al diritto dell'Unione o di qualunque Stato membro conforme con il diritto dell'Unione, indipendentemente dalla natura o dall'oggetto specifico di tale diritto;

i)

« piattaforma_online»: un servizio di memorizzazione di informazioni che, su richiesta di un destinatario_del_servizio, memorizza e diffonde informazioni al pubblico, tranne qualora tale attività sia una funzione minore e puramente accessoria di un altro servizio o funzionalità minore del servizio principale e, per ragioni oggettive e tecniche, non possa essere utilizzata senza tale altro servizio e a condizione che l'integrazione di tale funzione o funzionalità nell'altro servizio non sia un mezzo per eludere l'applicabilità del presente regolamento;

j)

« motore_di_ricerca_online»: un servizio_intermediario che consente all''utente di formulare domande al fine di effettuare ricerche, in linea di principio, su tutti i siti web, o su tutti i siti web in una lingua particolare, sulla base di un'interrogazione su qualsiasi tema sotto forma di parola chiave, richiesta vocale, frase o di altro input, e che restituisce i risultati in qualsiasi formato in cui possono essere trovate le informazioni relative al contenuto richiesto;

k)

« diffusione_al_pubblico»: mettere a disposizione di un numero potenzialmente illimitato di terzi informazioni su richiesta del destinatario_del_servizio che le ha fornite;

l)

« contratto_a_distanza»: un contratto_a_distanza quale definito all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE;

m)

« interfaccia_online»: qualsiasi software, compresi i siti web o parti di essi, e le applicazioni, incluse le applicazioni mobili;

n)

« coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento»: il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è situato lo stabilimento principale di un prestatore di un servizio_intermediario o in cui il suo rappresentante legale risiede o è stabilito;

o)

« coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_destinazione»: il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è prestato il servizio_intermediario;

p)

«destinatario attivo di una piattaforma_online»: il destinatario_del_servizio che si è avvalso di una piattaforma_online richiedendo alla piattaforma_online di ospitare informazioni o esponendosi alle informazioni ospitate dalla piattaforma_online e diffuse attraverso la sua interfaccia_online;

q)

«destinatario attivo di un motore_di_ricerca_online»: il destinatario_del_servizio che ha formulato una richiesta a un motore_di_ricerca_online e si è esposto a informazioni indicizzate e presentate sulla sua interfaccia_online;

r)

« pubblicità»: informazioni intese a promuovere il messaggio di una persona fisica o giuridica, indipendentemente dal fatto che perseguano finalità commerciali o non commerciali, e presentate da una piattaforma_online sulla relativa interfaccia_online a fronte di un corrispettivo versato specificamente per la promozione di tali informazioni;

s)

« sistema_di_raccomandazione»: un sistema interamente o parzialmente automatizzato che una piattaforma_online utilizza per suggerire informazioni specifiche, tramite la propria interfaccia_online, ai destinatari del servizio o mettere in ordine di priorità dette informazioni anche quale risultato di una ricerca avviata dal destinatario_del_servizio o determinando in altro modo l'ordine relativo o l'importanza delle informazioni visualizzate;

t)

« moderazione_dei_contenuti»: le attività, automatizzate o meno, svolte dai prestatori di servizi intermediari con il fine, in particolare, di individuare, identificare e contrastare contenuti illegali e informazioni incompatibili con le condizioni_generali, forniti dai destinatari del servizio, comprese le misure adottate che incidono sulla disponibilità, sulla visibilità e sull'accessibilità di tali contenuti illegali o informazioni, quali la loro retrocessione, demonetizzazione o rimozione o la disabilitazione dell'accesso agli stessi, o che incidono sulla capacità dei destinatari del servizio di fornire tali informazioni, quali la cessazione o la sospensione dell'account di un destinatario_del_servizio;

u)

« condizioni_generali»: tutte le clausole, comunque denominate e indipendentemente dalla loro forma, che disciplinano il rapporto contrattuale tra il prestatore dei servizi intermediari e il destinatario_del_servizio;

v)

« persone_con_disabilità»: le persone_con_disabilità di cui all'articolo 3, punto 1), della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio (38);

w)

« comunicazioni_commerciali»: le comunicazioni_commerciali quali definite all'articolo 2, lettera f), della direttiva 2000/31/CE;

x)

« fatturato»: l'importo ricavato da un'impresa ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (39).

CAPO II

RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI DI SERVIZI INTERMEDIARI

Articolo 77

Termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni

1.   I poteri conferiti alla Commissione dagli articoli 74 e 76 sono soggetti a un termine di prescrizione di cinque anni.

2.   Tale termine decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Tuttavia, in caso di violazioni continuate o reiterate, tale termine decorre dal giorno in cui cessa la violazione.

3.   Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o dal coordinatore dei servizi digitali ai fini dell'indagine o del procedimento in relazione a una violazione interrompe il termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie o di penalità di mora. Le azioni che interrompono il termine di prescrizione comprendono, in particolare, quanto segue:

a)

richieste di informazioni da parte della Commissione o di un coordinatore dei servizi digitali;

b)

ispezioni;

c)

l'avvio di un procedimento da parte della Commissione a norma dell'articolo 66, paragrafo 1.

4.   Ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine di prescrizione dal principio. Tuttavia il termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie o di penalità di mora scade al più tardi il giorno in cui è trascorso un termine pari al doppio del termine di prescrizione senza che la Commissione abbia irrogato una sanzione pecuniaria o una penalità di mora. Tale termine è prolungato della durata della sospensione del termine di prescrizione a norma del paragrafo 5.

5.   Il termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie o di penalità di mora è sospeso fin quando la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Articolo 78

Termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni

1.   Il potere della Commissione di procedere all'esecuzione delle decisioni adottate a norma degli articoli 74 e 76 è soggetto a un termine di prescrizione di cinque anni.

2.   Tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.

3.   Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è interrotto:

a)

dalla notifica di una decisione che modifica l'importo iniziale della sanzione pecuniaria o della penalità di mora, oppure respinge una domanda intesa ad ottenere una tale modifica;

b)

da qualsiasi azione della Commissione, o di uno Stato membro che agisca su richiesta della Commissione, volta a dare esecuzione al pagamento della sanzione pecuniaria o della penalità di mora.

4.   Ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine di prescrizione dal principio.

5.   Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è sospeso fino a quando:

a)

dura il termine consentito per il pagamento;

b)

l'esecuzione del pagamento è sospesa in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea o di una decisione di un giudice nazionale.


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