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2022/2065 IT cercato: 'riceve' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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    CAPO I
    DISPOSIZIONI GENERALI

    CAPO II
    RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI DI SERVIZI INTERMEDIARI
  • 1 Art. 9 Ordini di contrastare i contenuti illegali

  • CAPO III
    OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI DILIGENZA PER UN AMBIENTE ONLINE TRASPARENTE E SICURO

    SEZIONE 1
    Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari
  • 1 Art. 10 Ordini di fornire informazioni

  • SEZIONE 2
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online

    SEZIONE 3
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online

    SEZIONE 4
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali

    SEZIONE 5
    Obblighi supplementari a carico dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per la gestione dei rischi sistemici

    SEZIONE 6
    Altre disposizioni relative agli obblighi in materia di dovere di diligenza

    CAPO IV
    ATTUAZIONE, COOPERAZIONE, SANZIONI ED ESECUZIONE

    SEZIONE 1
    Autorità competenti e coordinatori nazionali dei servizi digitali
  • 2 Art. 53 Diritto di presentare un reclamo

  • SEZIONE 2
    Competenze, indagini coordinate e meccanismi di coerenza
  • 4 Art. 57 Assistenza reciproca

  • SEZIONE 3
    Comitato europeo per i servizi digitali

    SEZIONE 4
    Vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi

    SEZIONE 5
    Disposizioni comuni in materia di esecuzione

    SEZIONE 6
    Atti delegati e atti di esecuzione

    CAPO V
    DISPOSIZIONI FINALI


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Articolo 9

Ordini di contrastare i contenuti illegali

1.   Appena ricevuto l'ordine di contrastare uno o più specifici contenuti illegali, emesso dalle autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti, sulla base del diritto dell'Unione o del diritto nazionale applicabili in conformità con il diritto dell'Unione, i prestatori di servizi intermediari informano senza indebito ritardo l'autorità che ha emesso l'ordine, o qualsiasi altra autorità specificata nell'ordine, del seguito dato all'ordine, specificando se e quando è stato dato seguito all'ordine.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché l'ordine di cui al paragrafo 1 trasmesso al prestatore soddisfi almeno le condizioni seguenti:

a)

l'ordine contiene gli elementi seguenti:

i)

un riferimento alla base giuridica dell'ordine a norma del diritto dell'Unione o nazionale;

ii)

la motivazione per cui le informazioni costituiscono contenuti illegali, mediante un riferimento a una o più disposizioni specifiche del diritto dell'Unione o del diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione;

iii)

informazioni per identificare l'autorità emittente;

iv)

informazioni chiare che consentano al prestatore di servizi intermediari di individuare e localizzare i contenuti illegali in questione, quali uno o più URL esatti e, se necessario, informazioni supplementari;

v)

informazioni sui meccanismi di ricorso a disposizione del prestatore di servizi intermediari e del destinatario_del_servizio che ha fornito i contenuti;

vi)

se del caso, informazioni in merito a quale autorità debba ricevere le informazioni relative al seguito dato agli ordini;

b)

l'ambito di applicazione territoriale dell'ordine, in base alle norme del diritto dell'Unione e nazionale applicabili, compresa la Carta, e, se del caso, ai principi generali del diritto internazionale, si limita a quanto strettamente necessario per conseguire il suo obiettivo;

c)

l'ordine è trasmesso in una delle lingue dichiarate dal prestatore dei servizi intermediari a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, o in un'altra lingua ufficiale degli Stati membri, concordata tra l'autorità che emette l'ordine e tale prestatore, ed è inviato al punto di contatto elettronico da questo designato, conformemente all'articolo 11; se non è redatto nella lingua dichiarata dal prestatore dei servizi intermediari o in un'altra lingua concordata bilateralmente, l'ordine può essere trasmesso nella lingua dell'autorità che lo emette, purché sia accompagnato almeno dalla traduzione in detta lingua dichiarata o bilateralmente concordata degli elementi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.

3.   L'autorità che emette l'ordine o, se del caso, l'autorità in esso specificata lo trasmette, insieme alle informazioni ricevute dal prestatore di servizi intermediari concernenti il seguito dato a tale ordine, al coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro dell'autorità che emette l'ordine.

4.   Dopo aver ricevuto l'ordine dall'autorità giudiziaria o amministrativa, il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro interessato trasmette senza indebito ritardo una copia dell'ordine di cui al paragrafo 1 del presente articolo a tutti gli altri coordinatori dei servizi digitali tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 85.

5.   Al più tardi al momento in cui è dato seguito all'ordine o, se del caso, nel momento indicato nell'ordine dall'autorità che lo ha emesso, i prestatori di servizi intermediari informano il destinatario_del_servizio in questione in merito al ricevimento dell'ordine e al seguito dato allo stesso. Le informazioni fornite al destinatario_del_servizio comprendono la motivazione, le possibilità di ricorso esistenti e la descrizione dell'ambito di applicazione territoriale dell'ordine, conformemente al paragrafo 2.

6.   Le condizioni e le prescrizioni di cui al presente articolo non pregiudicano il diritto civile e il diritto processuale penale nazionale.

Articolo 10

Ordini di fornire informazioni

1.   Appena ricevuto l'ordine di fornire informazioni specifiche su uno o più singoli destinatari del servizio, emesso dalle autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti sulla base del diritto dell'Unione applicabile o del diritto nazionale applicabile conforme al diritto dell'Unione, i prestatori di servizi intermediari informano senza indebito ritardo l'autorità che ha emesso l'ordine, o qualsiasi altra autorità specificata nell'ordine, del suo ricevimento e del seguito dato allo stesso, specificando se e quando è stato dato seguito all'ordine.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché, quando un ordine di cui al paragrafo 1 è trasmesso al prestatore, soddisfi almeno le condizioni seguenti:

a)

l'ordine contiene gli elementi seguenti:

i)

un riferimento alla base giuridica dell'ordine a norma del diritto dell'Unione o nazionale;

ii)

informazioni che identifichino l'autorità emittente;

iii)

informazioni chiare che consentano al prestatore di servizi intermediari di identificare il destinatario o i destinatari specifici dei quali sono richieste le informazioni, quali uno o più nomi di account o identificatori unici;

iv)

una motivazione dell'obiettivo perseguito con la richiesta di tali informazioni e delle ragioni per cui la trasmissione di tali informazioni è un adempimento necessario e proporzionato per accertare il rispetto del diritto dell'Unione applicabile o del diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione da parte dei destinatari dei servizi intermediari, tranne qualora una simile motivazione non possa essere fornita per motivi connessi ad attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati;

v)

informazioni sui meccanismi di ricorso a disposizione del prestatore e dei destinatari del servizio in questione;

vi)

se del caso, informazioni in merito a quale autorità debba ricevere le informazioni relative al seguito dato agli ordini;

b)

l'ordine impone al prestatore unicamente di fornire informazioni già raccolte al fine di prestare il servizio e che sono sotto il suo controllo;

c)

l'ordine è trasmesso in una delle lingue dichiarate dal prestatore di servizi intermediari a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, o in un'altra lingua ufficiale degli Stati membri, concordata tra l'autorità che emette l'ordine e il prestatore, ed è inviato al punto di contatto elettronico da questo designato, conformemente all'articolo 11; se non è redatto nella lingua dichiarata dal prestatore di servizi intermediari o in un'altra lingua concordata bilateralmente, l'ordine può essere trasmesso nella lingua dell'autorità che lo emette, purché sia accompagnato almeno dalla traduzione in detta lingua dichiarata o bilateralmente concordata degli elementi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.

3.   L'autorità che emette l'ordine o, se del caso, l'autorità in esso specificata, lo trasmette, insieme a eventuali informazioni ricevute dal prestatore di servizi intermediari concernenti il seguito dato a tale ordine, al coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro dell'autorità che emette l'ordine.

4.   Dopo aver ricevuto l'ordine dall'autorità giudiziaria o amministrativa, il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro interessato trasmette senza indebito ritardo una copia dell'ordine di cui al paragrafo 1 del presente articolo a tutti i coordinatori dei servizi digitali tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 85.

5.   Al più tardi al momento in cui è dato seguito all'ordine o, se del caso, nel momento indicato nell'ordine dall'autorità che lo ha emesso, i prestatori di servizi intermediari informano il destinatario_del_servizio in questione in merito al ricevimento dell'ordine e al seguito dato allo stesso. Tali informazioni fornite al destinatario_del_servizio comprendono la motivazione e le possibilità di ricorso esistenti conformemente al paragrafo 2.

6.   Le condizioni e le prescrizioni di cui al presente articolo non pregiudicano il diritto civile e il diritto processuale penale nazionale.

CAPO III

OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI DILIGENZA PER UN AMBIENTE ONLINE TRASPARENTE E SICURO

SEZIONE 1

Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari

Articolo 53

Diritto di presentare un reclamo

I destinatari del servizio, nonché gli organismi, le organizzazioni o le associazioni incaricati di esercitare per loro conto i diritti conferiti dal presente regolamento, hanno il diritto di presentare un reclamo nei confronti dei fornitori di servizi intermediari vertente sulla violazione del presente regolamento presso il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui il destinatario_del_servizio è situato o è stabilito. Il coordinatore dei servizi digitali valuta il reclamo e, se del caso, lo trasmette al coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento, accompagnato, ove ritenuto appropriato, da un parere. Se il reclamo rientra fra le responsabilità di un'altra autorità competente nel suo Stato membro, il coordinatore dei servizi digitali che riceve il reclamo lo trasmette a tale autorità. Nel corso del procedimento, entrambe le parti hanno il diritto di essere ascoltate e di ricevere informazioni adeguate sullo stato del reclamo, conformemente al diritto nazionale.

Articolo 57

Assistenza reciproca

1.   I coordinatori dei servizi digitali e la Commissione cooperano strettamente e si prestano assistenza reciproca ai fini dell'applicazione coerente ed efficiente del presente regolamento. L'assistenza reciproca comprende in particolare lo scambio di informazioni a norma del presente articolo e il dovere del coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento di informare tutti i coordinatori dei servizi digitali del luogo di destinazione, il comitato e la Commissione in merito all'avvio di un'indagine e all'intenzione di adottare una decisione definitiva, inclusa la sua valutazione, nei confronti di un fornitore specifico di servizi intermediari.

2.   Ai fini di un'indagine il coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento può chiedere ad altri coordinatori dei servizi digitali di fornire informazioni specifiche in loro possesso per quanto riguarda uno specifico fornitore di servizi intermediari o di esercitare i loro poteri di indagine di cui all'articolo 51, paragrafo 1, relativamente a informazioni specifiche situate nel loro Stato membro. Se del caso, il coordinatore dei servizi digitali che riceve la richiesta può coinvolgere altre autorità competenti o altre autorità pubbliche dello Stato membro in questione.

3.   Il coordinatore dei servizi digitali che riceve la richiesta di cui al paragrafo 2 la soddisfa e informa il coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento in merito alle misure adottate, senza indebito ritardo ed entro due mesi dal suo ricevimento, a meno che:

a)

l'ambito o l'oggetto della richiesta non sia sufficientemente specificato, motivato o proporzionato alla luce delle finalità dell'indagine; oppure

b)

né il coordinatore dei servizi digitali che riceve la richiesta né altre autorità competenti né altre autorità pubbliche del relativo Stato membro siano in possesso delle informazioni richieste né vi possano avere accesso; oppure

c)

la richiesta non possa essere soddisfatta senza violare il diritto dell'Unione o nazionale.

Il coordinatore dei servizi digitali che riceve la richiesta giustifica il suo rifiuto presentando una risposta motivata entro il termine di cui al primo comma.


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